Compendio degli editti concernenti i Valdesi (1740)
L'aquila sabauda
«...In occasione di processione o che si porti il St.mo Sacramento, dovere gli
eretici, dovunque occorrerà il passaggio delle medesime e dell'altro,
subito levarsi il cappello in segno di riverenza...»
Editto del 25 giugno 1620
« L'esercizio della religione pretesa riformata non potersi praticare fuori dei
limiti tollerati, restando proibito alli ministri ed eretici di predicare,
far congregazioni ed altri ministeri eretici altrove, o ad ogni persona
d'assistere, non potendo nemmeno verun eretico tener scuola fuori di detti
luoghi tollerati né in pubblico né in privato. »
Editto del 25 febbraio 1605
« Le comunità nelle quali sono tollerati i Religionari essere le seguenti,
cioè: nella Valle di Luserna: Angrogna, La Torre, S.Giovanni, Villar,
Bobbio e Rorà. Nella Valle dell'Inverso Perosa al di là del Chisone:
Inverso Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, S.Germano e Chianuviere ossia
Villar alto. Nella Valle di S.Martino: Rioclaretto, Prali, Massello, Salsa,
Rodoretto, Traverso, Chiabrano, S.Martino, Faetto, Bovile, Perrero, e nel mandamento
di S.Secondo: Roccapiatta, S.Bartolomeo e Prarostino.
Resta proibito agli abitanti delle Valli di trattare nei loro templi altro che
del culto divino. »
Editto del 20 febbraio 1596
« Resta proibito ai religionari di seppellire i loro defunti nei cimiteri
dei cattolici; resta concesso d'aver loro cimiteri in altro sito fuori delle
terre, e discosti dalle strade pubbliche ed a spese loro, senza poterli cingere
di muri, siepi o altra cosa.
Restagli ancora proibito d'accompagnare i loro defunti alla sepoltura
in maggior numero di sei persone, ma però senza armi offensive né
difensive. »
Editto del 2 luglio 1618
« I figliuoli dei religionari non potranno essere tolti ai loro parenti
sotto pretesto che vogliono abbracciare la religione cattolica mentre
sono in età minore, cioè i maschi di 12, le femmine di 10 anni. »
Editto del 18 agosto 1655
« Non esser lecito ai valdesi maritarsi con donne cattoliche né alle
donne eretiche con uomini cattolici, salvo che vi preceda autentica promessa
dell'eretico di cattolizzarsi e che ne segua fra breve termine l'effetto. »
Editto del 25 febbraio 1602
« Restar proibito ai valdesi far adunanze ossia Sinodi o colloqui
senza licenza di Sua Maestà e l'intervento di persona a ciò
deputata dalla medesima. »
Editto del 15 gennaio 1602
« Potere li cattolici delle Valli servirsi degli operai e manovali eretici,
e viceversa, con che però non abitino insieme né si tengano per
servizi ordinari. »
Editto del 29 marzo 1602
« Potere li religionari andare a mietere e fare aratura fuori dei limiti,
con che però si astenghino di dogmatizzare, essendo proibito così
ai medesimi che alli loro recrutatori d'interrogarsi gli uni gli altri, né
di rispondere in materia di religione. »
Editto del 15 gennaio 1602
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