Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione Circolare 26 luglio 1999 n,. AIPA/CR/22 Modalità per presentare domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Art. 16, comma 1, dell’allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, serie generale, n. 87) 1. Formalità con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta Premessa Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 ("Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59"), all’articolo 8, comma 3, stabilisce che le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all’inizio delle attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto e tenuto aggiornato a cura dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. Tali certificatori devono essere dotati dei requisiti elencati nello stesso art.8, comma 3, del D.P.R. n.513/1997, e, per quanto riguarda le specifiche, devono osservare le regole tecniche da emanarsi ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto. Dette regole tecniche, emanate con il D.P.C.M. 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, all’articolo 16, comma 1, prevedono che: "Chiunque intenda esercitare l’attività di certificatore deve inoltrare all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, secondo le modalità da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell’elenco pubblico di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513". Con la presente circolare, resa disponibile anche sul sito Internet dell’AIPA: www.aipa.it, vengono illustrate le modalità con le quali le società interessate ad esercitare l’attività di certificatore dovranno inoltrare domanda all’AIPA. 1. Formalità con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della società, in plico chiuso con evidenza del mittente e con l’indicazione "Domanda per l’iscrizione nell’elenco dei certificatori", va indirizzata e fatta pervenire a: Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione La consegna può avvenire tramite servizio pubblico o privato oppure a mano nelle ore d'ufficio (09.00-13.00 e 15.00-17.00) dei giorni dal lunedì al venerdì. In quest'ultimo caso, verrà data formale ricevuta di consegna del plico. Il testo della domanda e di tutti i documenti allegati originati dal richiedente, va predisposto utilizzando un sistema di elaborazione testi di larga diffusione. Un supporto informatico contenente tale testo, con l’eccezione del piano per la sicurezza, va allegato alla domanda, insieme alla stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso. La domanda deve indicare:
È opportuno che vengano indicati il nominativo di una persona cui far riferimento, anche per le vie brevi, e le modalità di contattarla (numeri telefonici, telefax, telex), in vista di una sollecita definizione delle eventuali problematiche che richiedessero chiarimenti di minore importanza. Alla domanda vanno allegati: a) copia autentica dell’atto costitutivo della società; - per i cittadini italiani residenti in Italia:
- per le persone che non rientrano nella categoria di cui al precedente alinea:
- Per entrambe le categorie, la prescritta certificazione antimafia sarà acquisita a cura dell'Autorità; i) copia della polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) a copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, a norma delle vigenti disposizioni; Alla domanda vanno altresì allegati, secondo le modalità specificate nel seguito: 2. Requisiti tecnico-organizzativi da documentare 2.1 Manuale operativo Il manuale operativo va strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per via telematica, come prescritto dall’articolo 45, comma 2, del D.P.C.M. sopra citato. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni: 2.2 Piano per la sicurezza Il documento contenente il piano per la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve essere racchiuso in una busta sigillata, all’interno del plico contenente la domanda, con evidenza della società e l’indicazione "Piano per la sicurezza – versione del …(data)". Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi: 2.3 Organizzazione del personale Va predisposto un apposito documento contenente la descrizione dell’organizzazione del personale, limitatamente alle funzioni elencate nell’articolo 49 del D.P.C.M. 8 febbraio 1999; tale atto deve essere corredato da un’adeguata documentazione, a norma del successivo articolo 51 del medesimo D.P.C.M., dell’esperienza maturata dal personale stesso. Va precisato, in particolare, a norma dell’articolo 16, comma 2, del D.P.C.M. 8 febbraio 1999, il profilo del personale responsabile della generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle chiavi. Tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell’esperienza richiesti dall’art.8, comma 3, lett. c), del DPR n. 513/1997. 3. Requisiti tecnico-organizzativi da autocertificare La società è tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono: a) algoritmi di generazione e verifica firme utilizzati e supportati; E' data facoltà di limitare la documentazione alle sole informazioni non soggette a particolari ragioni di riservatezza. L’AIPA, dal canto suo, si riserva, a norma dell’articolo 16, comma 3, del D.P.C.M. 8 febbraio 1999, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato. 4. Modalità di esame delle domande L’istruttoria delle domande e della relativa documentazione sarà svolta, sotto il controllo di un Membro dell'Autorità all'uopo designato, a cura degli uffici, con il supporto specialistico del Centro Tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al termine dell’istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell’elenco dei certificatori sarà adottata dall’Autorità, su proposta formulata dal Membro designato, motivata deliberazione di accoglimento o di reiezione ovvero, se ritenuta necessaria, di integrazione dell'istruttoria. La società, le cui domande di inserzione siano state oggetto di provvedimento di reiezione, non possono presentare una nuova istanza, se non siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della precedente domanda. Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al Direttore Generale dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. Il Presidente: REY -------------------- * La legge 20 dicembre 1996, n.1253 – recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961" – prevede che gli atti pubblici redatti sul territorio di un altro Stato aderente devono essere dotati di attestazione di autenticità a firma di un pubblico ufficiale. Questa attestazione viene rilasciata dalle autorità diplomatiche, o consolari, secondo lo schema allegato alla Convenzione stessa. |