Giovedì 29 aprile 1999
–Norme e tributiFisco telematico
Le istruzioni per le dichiarazioni online e il vademecum per l'abilitazione
di Ezio Maria Simonelli
Dopo alcune incertezze, dall’edizione definitiva delle istruzioni al modello Unico 99 per le società e gli enti soggetti a Irpeg arriva la soluzione al controverso problema dell’invio telematico delle dichiarazioni per le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) e b), il cui capitale sociale o patrimonio netto, rispettivamente, risulti superiore ai 5 miliardi.
Secondo un primo orientamento, infatti, frutto di una lettera congiunta dell’articolo 3, comma 2 e dell’articolo 4, comma 5 del Dpr 322/98 si era ritenuto che tali soggetti fossero obbligati a presentare direttamente la dichiarazione telematica all’amministrazione finanziaria, senza potersi pertanto avvalere dell’intervento di altri intermediari autorizzati.
Il contenuto della bozza di istruzione, chiarisce, invece, una volta per tutte che se da un lato per tali soggetti è previsto l’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione, dall’altro, tale obbligo può essere assolto facendo trasmettere la suddetta dichiarazione da uno qualsiasi degli intermediari autorizzati, fermo restando l’esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione in banca o in posta.
Contemporaneamente, dalle istruzioni del modello Unico arriva un’altra importante precisazione, per ciò che concerne i criteri in base ai quali accertare l’entità del capitale sociale o del patrimonio netto oltre il quale scatta l’obbligo del’invio telematico delle dichiarazioni. La consistenza dell’uno e dell’altro, infatti, deve essere accertata con riferimento alla data di chiusura del periodo di imposta "precedente all’anno solare nel quale devono essere presentate le dichiarazioni" e spiega il suo effetto per l’intero anno e in riferimento a tutte le dichiarazioni che il soggetto deve presentare.
Pertanto, nel caso di una società con esercizio coincidente con l’anno solare, si dovrà fare riferimento necessariamente alla situazione patrimoniale al 31 dicembre ’98. Nel caso invece di una società, il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, che per ipotesi abbia chiuso il proprio bilancio al 30 marzo ’98 con un capitale sociale di 6 miliardi, sussisterà l’obbligo di presentare la dichiarazione telematica per tutto l’anno ’99, ancorché nel bilancio chiuso al 30 marzo ’99 il capitale sociale, per effetto di perdite maturate nel periodo intercorso, risulti inferiore al limite dei 5 miliardi.
L’ultima importante precisazione contenuta nelle istruzioni al modello Unico che confermerebbe un orientamento già emerso in precedenza, interessa le società che si avvalgono della particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo prevista dall’articolo 73 del Dpr 633/72. Viene infatti precisato che le dichiarazioni presentate da tali soggetti non possono essere unificate, ne consegue che la dichiarazione annuale Iva dovrà essere presentata separatamente.