La legge e il Software.
Natura del contratto con cui si ottiene la disponibilità dei programma.
della Dott.ssa Claudia Ciampi
Una delle questioni più problematiche connesse all'uso del software, riguarda da un lato la natura del contratto con il quale si ottiene la disponibilità del programma quando si acquista un computer, e dall'altro l'esistenza o meno di un obbligo generico in capo al venditore di consegnare al cliente copia del software in uso
Innanzitutto, occorre precisare che il software è un bene immateriale o intellettuale ovvero un opera d'ingegno.
Non possiamo allora parlare di contratto di compravendita quando "acquistiamo" insieme al computer anche ad es. il sistema operativo Windows 98, poiché il centro del nostro interesse è rivolto a quel complesso di dati ed istruzioni logiche coordinate tra loro che consentono il funzionamento della macchina e non al supporto di plastica - cd rom - in cui sono contenute.
In questi casi si parla di "Licenza d'uso" poiché il software non viene venduto e rimane sempre di proprietà del suo creatore o della società informatica che ne ha acquistato i diritti, la quale - unica titolare del diritto di copyright - acconsente semplicemente alla riproduzione dello stesso solo per copie destinate all'uso del cliente ed entro determinati termini.
La legge italiana, qualifica il contratto con cui si prende un software come "Locazione di bene immobile": il software viene preso, per così dire, in "affitto" e deve essere utilizzato secondo determinate prescrizioni.
Da questo deriva la mancanza di un obbligo generico da parte del venditore del computer di consegnare al cliente copia del software in uso.
Ciò non toglie che le parti possono sempre liberamente concordare nel contratto d'acquisto del computer l'eventuale rilascio di una copia del programma, ed in questo caso l'inadempienza del venditore può essere fatta valere in giudizio.