PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER GLI AFFARI REGIONALI E L'UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ ED ENTI DELLA MONTAGNA, PROPONENTE L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N.39.

 

Il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, Cons. Franco Frattini, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 26 gennaio 1995, e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, nella persona del Segretario Generale, Sig. Bruno Cavini, proponente l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nella persona del Presidente, Prof. Guido M. Rey, nel quadro del riferimento normativo dato dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, intendono stipulare un protocollo d'intesa in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi.

A tal fine:

Considerato che l'Autorità per 1'informatica nella Pubblica Amministrazione, di seguito denominata Autorità ai fini del presente protocollo d'intesa, è stata istituita con decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e che, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, ha specifici compiti di indirizzo, coordinamento e pianificazione di tipo funzionale, progettuale, tecnico e degli investimenti dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, di seguito denominata UNCEM ai fini del presente protocollo d'intesa, ha il compito, tra gli altri, di:

rappresentare e tutelare in sede nazionale e regionale e nell' ambito delle leggi, gli interessi generali dei comuni, delle comunità montane e degli enti della montagna aderenti;

promuovere l'attuazione organica di una politica montana che tenda alla difesa del territorio e al miglioramento della sua economia, stimolandone il progresso al fine di creare condizioni di vita conformi ai principi di civiltà e di giustizia;

sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare per i singoli problemi della montagna le soluzioni da suggerire agli enti locali, alle regioni, al Parlamento, al Governo ed agli organismi europei;

assistere i comuni montani e sostenerli nella loro azione;

promuovere iniziative ed assistere le comunità montane nell'opera di programmazione dello sviluppo economico e sociale;

Considerato che la legge 142/90 ha dettato nuove norme in materia di autonomie locali e che la comunità montana è definita (art. 28) ente locale costituito allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati;

Considerato che l'art. 24 della legge 97/94, recante nuove disposizioni per le zone montane, prevede, in materia di informatica e telematica, qualificanti funzioni delle comunità montane, ad esempio come "sportelli o servizi dei cittadini", al fine di eliminare le difficoltà di comunicazione con le strutture e i servizi territoriali, godendo dell'accesso gratuito a tutte le informazioni e servizi pubblici non coperti da segreto; considerato, inoltre, che lo stesso articolo contempla la predisposizione, tra Autorità e UNCEM, di forme di collaborazione e consultazione reciproca, riconoscendo l'importante ruolo unificante delle comunità montane rispetto ai comuni componenti, in genere di ridotta dimensione demografica e sovente scarsamente dotati di autonome strutture per le funzioni sopra richiamate;

Considerato che la legge 241/90 ha stabilito nuove norme in materia di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, alla responsabilità dei procedimenti, alla trasparenza, all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che il decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto nuove norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, di migliorare i servizi ed i rapporti con i cittadini, di qualificare la spesa per l'organizzazione ed i servizi;

Considerato che il citato decreto 29/1993 ha definito una stretta correlazione, necessaria tra riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei servizi e processi di automazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993, l'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati risponde alle seguenti finalità:

miglioramento dei servizi;

trasparenza dell'azione amministrativa;

potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

contenimento dei costi dell'azione amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, comma del decreto legislativo n.39/1993, lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati risponde ai seguenti criteri:

integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

collegamento con il sistema statistico nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 39/93, allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione:

L'Autorità e 1'UNCEM convengono di definire forme e modalità di collaborazione in materia di:

pianificazione degli investimenti;

linee di normalizzazione;

criteri di progettazione dei sistemi informativi.

L'Autorità e 1'UNCEM convengono, in particolare, di collaborare sui seguenti temi:

definizione e diffusione di norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, sviluppo ed interconnessione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

promozione e sviluppo di progetti intersettoriali;

definizione di iniziative comuni, al fine di migliorare la legislazione di settore;

definizione di schemi di capitolati e di clausole generali contrattuali utilizzabili da parte degli enti locali.

L'UNCEM coopererà con l'Autorità attraverso:

attività di discussione, divulgazione, informazione e orientamento verso i comuni delle normative e degli indirizzi di coordinamento dell'Autorità;

attività di monitoraggio e di analisi dello sviluppo e delle applicazioni dei sistemi informativi nei comuni.

Nell'ambito del presente protocollo d'intesa l'Autorità e 1'UNCEM potranno definire specifici accordi di programma e convenzioni, interventi di studio e ricerca.

Roma,

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITà PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'UNCEM

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER GLI AFFARI REGIONALI

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