PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER GLI AFFARI REGIONALI E L'UNIONCAMERE, - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA - PROPONENTE L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Al SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993 N. 39
il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, Cons. Franco Frattini, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 26 gennaio 1995, e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura Unioncamere, nella persona del Presidente, Comm. Danilo Longhi, proponente l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nella persona del Presidente, Prof. Guido M. Rey, nel quadro del riferimento normativo dato dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, intendono stipulare un protocollo d'intesa in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi infarinativi.
A tal fine:
considerato che l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominata Autorità ai fini del presente protocollo d'intesa, è stata istituita con decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e che, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, ha specifici compiti di indirizzo, coordinamento e pianificazione di tipo funzionale, progettuale, tecnico e degli investimenti dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazione;
considerato che l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di seguito denominata - Unioncamere - ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio.
Tenuto conto che le Camere di Commercio hanno già realizzato un sistema informatico e telematico in rete che assicura la tempestività dell'informazione su tutto a territorio nazionale.
Considerato che la citata legge. n. 580/93 ha definito le Camere di Commercio come ente di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
Considerato che la legge n. 241/90 ha stabilito nuove norme in materia di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, alla responsabilità dei procedimenti, alla trasparenza, all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa;
considerato che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto nuove norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, di migliorare i servizi ed i rapporti con i cittadini, di qualificare la spesa per l'organizzazione ed i servizi;
considerato che il citato decreto n. 29/93 ha definito una stretta correlazione necessaria tra riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei servizi e processi di automazione;
considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, l'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati risponde alle seguenti finalità:
miglioramento dei servizi;
trasparenza dell'azione amministrativa;
potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 39/1993, lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati risponde ai seguenti criteri:
integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
collegamento con il sistema statistico nazionale;
considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 39/1993, allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione;
considerata la normativa vigente, in particolare il D.P.C.M. del 5 maggio 1994, che attribuisce ai comuni competenze in materia di interconnessione tra le anagrafi comunali;
tutto ciò premesso
CONVENGONO
quanto segue:
l'Autorità e l'Unioncamere definiranno forme e modalità di collaborazione in materia di:
pianificazione degli investimenti;
linee di normalizzazione;
criteri di progettazione dei sistemi informativi.
L'Autorità e l'Unioncamere, in particolare, collaboreranno sui seguenti temi:
definizione e diffusione di norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, sviluppo ed interconnessione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazione;
promozione e sviluppo di progetti intersettoriali;
definizione di iniziative comuni, al fine di migliorare la legislazione di settore;
definizione di schemi di capitolati e di clausole generali contrattuali da proporre alla Camere di Commercio.
L'Unioncamere coopererà con l'Autorità attraverso:
attività di diffusione, divulgazione, informazione e orientamento verso le Camere di commercio delle normative e degli indirizzi di coordinamento dell'Autorità;
attività di monitoraggio e di analisi dello sviluppo e delle applicazioni dei sistemi informativi nelle Camere di commercio.
Nell'ambito del presente protocollo d'intesa l'autorità e l'Unioncamere potranno altresì definire specifici accordi di programma e convenzioni, interventi di studio e ricerca.
Roma, 11 gennaio 1996
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA DELL'UNIONCAMERE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Prof. Guido M. Rey Comm. Danilo Longhi
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER GLI AFFARI REGIONALI
Cons. Franco Frattini