Il Sole 24ore - Norme e Tributi

 

IL TESTO DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO

Schema di disegno di legge recante NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999

 

Articolo 1

1. Nel titolo IX del Libro IV del codice civile dopo l'articolo 2056 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 2056-bis. (Danno biologico). Danno biologico è la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, della persona.
Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto riguardo al tempo trascorso dall'evento dannoso.

Art. 2056-ter. (Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato). In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno biologico subìto dai prossimi congiunti.
Ai fini del primo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.
Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova".

 

Articolo 2

1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 2059. (Danno morale). In mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l'effettiva incidenza sul danneggiato.

Art. 2059-bis. (Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato). In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno morale subìto dai prossimi congiunti.
Il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato è altresì risarcibile quando la lesione dell'integrità psicofisica da quest'ultimo subìta in conseguenza dell'evento dannoso sia pari o superiore al 50% di invalidità.
Nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2059.
Ai fini del primo e secondo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.
Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova".

 

Articolo 3
(Valutazione del danno biologico)

1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella Indicativa Nazionale (TIN) di cui al successivo articolo 4.

2. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è superiore a settanta punti di percentuale invalidante, il risarcimento del danno biologico è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso in misura comunque non inferiore ai valori indicati nella Tabella di cui al primo comma per la lesione massima.

3. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è inferiore a settanta punti di percentuale invalidante, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito, in misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento delle eccezionali circostanze del caso.

top

 

Articolo 4

(Criteri per la determinazione della Tabella Indicativa Nazionale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti:

a) disposizioni di attuazione del precedente articolo 3, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) la tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema c.d. "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità;
2) il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi;
3) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della donna . Per le menomazioni subìte dai soggetti di età superiore ai settanta anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne;
4) la tabellazione fissa i valori monetari del punto per invalidità dall'1% al 70%;
5) per le menomazioni c.d. micropermanenti, identificate nelle invalidità comprese tra l'1 e il 10%, i rispettivi valori monetari debbono essere più contenuti di quelli relativi alle invalidità superiori, in ragione della diversa incidenza di tali menomazioni sulla vita del soggetto nonché delle relative potenzialità di riassorbimento;
6) per le menomazioni c.d. macropermanenti, identificate con le invalidità superiori al 70%, il valore monetario di base è dato per le età fino a settanta anni dal valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto a fronte di una invalidità pari al 70%;
7) il danno alla salute da invalidità temporanea inferiore al 100% va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

b) la disciplina di meccanismi di aggiornamento dei valori monetari indicativi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) affidamento al Ministero di grazia e giustizia del compito di monitorare, su base nazionale e con cadenza annuale, gli ammontari giudizialmente determinati a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale;
2) previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei valori monetari sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento, nonché tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie risultanti dal monitoraggio di cui al precedente numero 1; l'aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con cadenza massima triennale;
3) pubblicazione con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, dell'aggiornamento dei valori monetari di cui al precedente numero 2;

c) disposizioni di attuazione dell'articolo 2059 del codice civile, così come modificato dall'articolo 2 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) per il risarcimento del danno morale da danno biologico devono essere individuati quattro livelli di gravità dell'offesa (lieve, medio, grave, molto grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti da un minimo ad un massimo da calcolarsi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di maggiore gravità dell'offesa non può essere superiore al 50% dei suddetti importi;
2) per il risarcimento del danno morale dei prossimi congiunti vanno individuati più livelli di importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un massimo, in funzione del rapporto di coniugio o del grado di parentela.

 

 

1