Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Art.4 legge 191/98 e regolamento d'attuazione 70/99

Della Dott.ssa Claudia Ciampi

INDICE

 

PREMESSA

TELELAVORO: UNA GRANDE PROVOCAZIONE SOCIALE

IL PROGETTO DI TELELAVORO NELLE P.A.: IL DPR 70/99

Finalità della norma e definizione di telelavoro

Contesto normativo di operatività del DPR 70/99

Il progetto di telelavoro e il procedimento di decisione

Criteri per la valutazione della prestazione

La postazione di lavoro

L’AIPA e le regole tecniche per il telelavoro

PREMESSA

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Il nuovo progetto di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni è contenuto nel DPR 8 marzo 1999, n.70, regolamento recante "disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art.4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n.191".

L'art.4 della legge 191/98 (recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 1997, n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"), non è stata quindi una norma di ossequio alle mode ma si è inserita in un concreto disegno organico- dialettico.

Infatti, dopo il via per la realizzazione della Rete Unitaria della P.A. ,cd. Internet della P.A. (ciò ha comportato pochi costi poiché le reti esistevano già nel nostro Paese, come ad es. quella realizzata per le F.S., si trattava solo di far viaggiare qualche cosa di più) fù consentito all'AIPA di scrivere alcune norme, e nacque così l'art. 1 della legge 59/97 che sancì l'equiparazione del mondo dell'elettronica a quello della carta. Da quel momento il fatto giuridico si è quindi esteso al mondo elettronico, e così è accaduto anche per gli atti amministrativi. Seguì il regolamento 513/97 sulla validità giuridica dei documenti informatici e la firma digitale, quindi la legge 191/98 e la Deliberazione AIPA 24/98 (diretta a sostituire la deliberazione 15/98 contenente le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici).

A questo punto l'equiparazione è realizzata: oggi si può utilizzare una rete telematica per effettuare una compravendita col supporto della firma digitale.

Nella Rete Unitaria della P.A. possono viaggiare i documenti e gli atti amministrativi gestiti dalle norme sul protocollo informatico.

La novità è che la 241/90 diventa quindi concretezza e realtà.

I costi dell'azione amministrativa che fino ad oggi sono stati concretizzati dal fascicolo cartaceo (c'è un costo per ogni pagina, ed un costo quindi per la formazione della stessa) ed i procedimenti che sono circa 12.300, saranno dimezzati dal fascicolo elettronico che permetterà un enorme risparmio di tempi e velocità, un vantaggio in termini di compatibilità tra sistemi e gestione dei flussi, una rivoluzionaria semplificazione unita ad una sorprendente efficienza dei nuovi sistemi di archiviazione, senza dimenticare i vantaggi beneficiati dal cittadino che collegandosi alla Rete Civica potrà ad es. controllare lo stato della propria pratica.

Questa è una vera e propria sfida tra Amministrazione e Regione se si pensa alla situazione attuale in cui versano alcune città italiane alle soglie del 2000, come ad es. Brindisi e Crotone, le quali hanno ancora un'anagrafe manuale, neppure meccanizzata.

In questo quadro di ricerca di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, si inserisce l'art.4 della legge 191/98, con cui vengono rese ammissibili forme di lavoro a distanza, intendendosi con "Sede di lavoro" la prestazione lavorativa attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

TELELAVORO: UNA GRANDE PROVOCAZIONE SOCIALE

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Il telelavoro rappresenta non solo un ulteriore mezzo di snellimento dell'azione amministrativa, ma una vera grande sfida e provocazione a riorganizzare la P.A., ad inventare nuove tipologie contrattuali, a ripensare orari, spazi e tempi.

Il telelavoro non è solo lavoro a domicilio ma una provocazione delle donne che lavorano, un'opportunità per ripensare e riorganizzare al femminile in modo più flessibile gli orari del lavoro, lasciando spazio ad un tempo per sé ed un tempo per gli altri. In questo contesto trova spazio anche il concetto Comunitario di lavoro Part-Time: reversibile; scelto dal lavoratore; previsto anche nelle professioni alte; non impugnabile come elemento discriminante per far carriera.

Il lavoro a distanza è la possibilità di distinguere tra prestazione e risultato, e quindi di avvicinarci a quella concezione europea di prestazione lavorativa emersa nel Trattato di Amsterdam: parità di retribuzione e valutazione per lavori uguali, e conseguente rivisitazione delle categorie lavorative.

L'azione positiva ed innovativa del telelavoro è poi particolarmente forte, se si guarda alle sue potenzialità per l'handicap, dove esso può fungere da strumento di socializzazione nei confronti di quell'utenza che oggi è tagliata fuori dal mondo del lavoro.

Allo stesso tempo, però, non può negarsi che esista un approccio timoroso a questa tecnologia, soprattutto perché il lavoro è anche socializzazione, motivazione e crescita personale.

Infatti se, come abbiamo visto, in situazioni di handicap esso potrebbe addirittura costituire un mezzo di integrazione sociale, in situazioni normali il rischio di essere invece isolati, non tutelati e quasi "dimenticati" si fa elevato. Di qui l'esigenza e la richiesta di qualità del sistema organizzativo della P.A., che dovrà essere in grado di assicurare gli stessi servizi e quella parità di trattamento tra lavori uguali sia essi svolti dal teledipendente che dal lavoratore tradizionale.

In sostanza, il telelavoro non è un nuovo rapporto di lavoro ma una modalità della prestazione di lavoro, quindi in teoria non dovrebbe nascere neppure l'esigenza di normare un modo di lavorare, se non fosse per i problemi che nascono soprattutto all'interno della contrattazione collettiva:

  1. l'infortunio del telelavoratore;
  2. l'oggettiva obsolescenza dell'art.4 della legge 300/70, una norma cardine che pone a carico dell'impresa l'obbligo di illustrare le caratteristiche tecniche del mezzo di rilevazione;
  3. una nuova definizione dei carichi di lavoro ed un nuovo approccio salariale;
  4. l'orario del telelavoratore;
  5. la tutela dei diritti sindacali del telelavoratore: creazione di una bacheca elettronica per aggiornamenti ed informazioni, e possibilità di riunirsi ed incontrarsi (fisicamente o telematicamente) in assemblee;
  6. la riorganizzazione aziendale;
  7. la possibilità del rientro in azienda del telelavoratore.

IL PROGETTO DI TELELAVORO NELLE P.A.: IL D.P.R. 70/99

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Finalità della norma e definizione di telelavoro

 

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Il D.P.R. 8 marzo 1999, n.70, disciplina (a norma dll'art.4 della legge 191/98) il "telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni" allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane (art.1, 1c).

Per sostenere queste finalità principali, occorre che le singole amministrazioni adeguino i propri ordinamenti (autonomie locali e territoriali), adottando misure organizzative coerenti con quanto disposto dal regolamento in esame (art.1, 2c).

La disciplina del telelavoro, è collocata nell'ambito generale della legge 29/93 : riguarda tutte le P.A. di cui all'art.1, 2c, del D.L. 29/93 (non si applica necessariamente il D.P.R. 70/99 ad Enti non compresi nell'elenco, ma se vogliono lo possono adottare); riguarda la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle P.A. (art.1, 2c, D.L. 29/93) in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro (art.2, 1c, lett. b); il D.P.R. 70/99 non si applica alle attività lavorative svolte nella sede di lavoro.

Tra le caratteristiche ed i pregi di questo regolamento, c'è senza dubbio quella di fornire una definizione di telelavoro (art.2), consentendo quell'univocità del termine che non lascia spazi ad ambiguità: il lavoro a distanza è una prestazione lavorativa eseguita da un dipendente pubblico (ad ogni modo, nelle forme opportune, potrebbe essere delegato ad operare anche un privato) in un qualsiasi luogo ritenuto idoneo (idoneità che spetterà alle amministrazioni definire) collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile (aspetti da definire con un progetto generale secondo l'art.3). Naturalmente, deve essere prevalente il supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce, e questa è una condizione necessaria, un vincolo funzionale, tecnologico ed organizzativo.

Contesto normativo di operatività del D.P.R. 70/99

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Il contesto normativo in cui si inserisce ed opera il D.P.R. 70/99 è definito da un quadro organico di leggi:

  1. il D.L. 29/93 che ha dettato criteri generali in tema di dirigenza, organo fondamentale nelle decisioni di telelavoro: riorganizzazione (art.2); definizione delle funzioni e dei compiti degli organi della stessa (artt.3,16, e ss.); verifica dei risultati attraverso i nuclei di valutazione (art.20);
  2. la legge 241/90, (artt.1,2,3,4,6,8,10,14,18, e 22, 2 c) recante norme e principi in tema di procedimento amministrativo al fine di snellire e rendere efficace economica e veloce l'azione della P.A., che fino ad ora ha ricevuto da parte degli Enti solo una formale attuazione, ma che con il telelavoro finalmente diverrà realtà;
  3. il D.L. 39/93, a cui le P.A. devono attenersi in relazione al fatto che il progetto di telelavoro dovrà far parte dei progetti triennali previsti dallo stesso decreto (artt.8, 13);
  4. la legge 537/97, sia in materia di supporti ottici (art.2, 15 c) a seguito della quale è nata la deliberazione AIPA 24/98 (alla quale dovrà attenersi il teledipendente in ordine all'archiviazione sia dei supporti elettronici che di quelli cartacei), sia in ordine ai carichi di lavoro (art.3,5), produttività e razionalizzazione delle attività (si dovrà verificare il telelavoro, cioè la prestazione dello stesso in modo telematico ,in termini di produttività e trasparenza);
  5. la legge 675/96 (artt.15, 27, 36) , sulla tutela dei dati personali. Si telelavoreranno dati personali in altre sedi, di qui l'esigenza di apprestare misure minime di sicurezza dei dati e di applicare le sanzioni attualmente esistenti nel caso di omessa adozione delle stesse.
  6. le leggi 59/97 - 127/97 - 191/98 in tema di razionalizzazione e semplificazione delle attività.
  7. la legge 59/97 (art.15, 2c) sulla validità giuridica dei documenti informatici, il D.P.R. 513/97 sulla firma digitale, il D.P.C.M. 8 febbraio 1999 contenente le regole tecniche d'attuazione alla firma: sono punti cardine per rendere la certezza del diritto nell'ambito del telelavoro.
  8. la legge 191/98 (art.2) che ha previsto la carta d'identità elettronica;
  9. infine il D.P.R. 428/98 sul protocollo informatico, che portandosi dietro tutte le norme finora elencate a partire dalla registrazione certa degli atti fino ad arrivare a dare la certezza del diritto con la firma digitale, diviene una norma fondamentale per l'applicazione del D.P.R. 70/99 sul telelavoro.

Il progetto di telelavoro e il procedimento di decisione

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L'art.3, 1c, pone in risalto il ruolo fondamentale della dirigenza nell'individuazione degli obbiettivi lavorativi raggiungibili attraverso forme di telelavoro.

Una volta individuati gli obiettivi, tra quelli fissati annualmente, il dirigente non solo propone il progetto d'intesa con il responsabile dei S.I. ma lo attua, mentre la verifica dei risultati spetta al nucleo di valutazione.

Il ricorso a forme di telelavoro avviene quindi sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi che s'intendono raggiungere con il telelavoro; le attività interessate, le tecnologie ed i sistemi di supporto prese in considerazione sotto vari profili (hardware, software, servizi, reti, supporti multimediali, etc..);le modalità operative di telelavoro secondo principi di ergonomia; le tipologie professionali che verranno inserite in questo nuovo contesto attraverso la verifica della qualifica, del profilo delle specializzazioni; il numero dei dipendenti; i tempi e le modalità di realizzazione; la verifica e l'aggiornamento; le modificazioni organizzative che comporta il nuovo piano di telelavoro; i costi e i benefici.

Questo è un indice non solo di progetto, ma anche di capitolato che dovrà essere presentato nella gara.

Il progetto deve definire anche la tipologia, la durata, le metodologie e le risorse finanziarie per formare il personale sulle nuove tematiche dell'archiviazione, dell'automazione dei procedimenti e della gestione della firma digitale (art.3, 4 c).

Sono previsti inoltre accordi di programmazione tra amministrazioni per definire tipologie di collaborazione, utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse (art.3, 7 c).

Criteri per la valutazione della prestazione

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La verifica dell'adempimento della prestazione del telelavoratore spetta al dirigente ed è legata a parametri qualitativi e quantitativi definiti in base ad un apposita metodologia, in ossequio ai principi contenuti nel contratto di lavoro (art.7).

La valutazione è quindi applicata su base oggettiva: l'analisi ed i parametri sono legati a prestazioni registrate da un sistema automatizzato secondo standard di lavoro.

La postazione di telelavoro

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"La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro" (art.5).

La postazione di telelavoro è messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'amministrazione che provvede anche ai collegamenti ed alla manutenzione delle postazioni, e può essere utilizzata solo per le attività di telelavoro.

Questi sono tutti elementi che comportando costi per l'amministrazione, devono essere necessariamente contenuti nel progetto generale di telelavoro di cui all'art.3 del presente regolamento.

L'AIPA e le regole tecniche per il telelavoro

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L'art.6 del regolamento, stabilisce che le regole tecniche per il telelavoro saranno fissate dall'AIPA, e dovrebbero approssimativamente uscire come D.P.C.M. verso settembre/ottobre.

- le regole riguardano:

- la R.U.P.A.;

- le tecnologie per l'identificazione;

- l'adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica;

- la tutela della sicurezza dei dati.

Aiuteranno il lavoro dell'AIPA: le norme già definite in materia di documentazione sui supporti ottici (deliberazione 24/98), in materia di firma digitale ed identificazione del soggetto (DPR 513/97 e DPCM 8.2.99), ed in materia di servizi di TLC per la R.U.P.A.; le norme in via di definizione in materia di formazione ed archiviazione di documenti informatici (DPR 513/97, art.18, 3 c,), in materia di protocollo informatico (DPR 428/98), in materia di carta d'identità elettronica (L 191/98, art.2), ed in materia di sicurezza dei dati (L 675/96, art.15).

 

 

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