Giovedì 6 Maggio 1999 Norme e tributi


Regolamento in via di emanazione si applicherà ai servizi agevolati dello Stato e degli enti locali. Una "card" per il riccometro Imponibile e beni mobiliari e immobiliari in un’autocertificazione valida per tutte le prestazioni.

di Maria Carla De Cesari

 

ROMA — Ci sarà un solo modello per autocertificare i dati di reddito e patrimonio, così da ottenere le agevolazioni relative a servizi erogati anche da amministrazioni diverse. L’autocertificazione dovrà essere presentata al primo ente cui si richiede un’agevolazione, al Comune oppure a un Caf. Il modello validato dall’amministrazione conterrà tutte le informazioni essenziali per ricostruire l’indicatore della situazione economica equivalente della famiglia e potrà servire per accedere a una pluralità di benefici: dalle tasse universitarie alle borse di studio, dalle rette degli asili nido e delle residenze per anziani alle graduatorie per le case popolari. Toccherà ai singoli enti erogatori calcolare, sulla base dell’autocertificazione, l’indicatore, tenendo conto delle specificità fissate nelle rispettive delibere: cioè della rilevanza attribuita al patrimonio e dell’eventuale riferimento a una composizione del nucleo familiare diversa da quella anagrafica.

Definito il regolamento di attuazione del Dlgs 109/98, cui manca solo la firma del presidente del Consiglio (si veda "Il Sole-24 Ore" di ieri), i contenuti del riccometro — vale a dire composizione della famiglia, elementi reddituali e patrimoniali — sono ormai chiari. Ora tocca al ministro per la Solidarietà sociale varare lo strumento operativo, il modello di autocertificazione.

Le amministrazioni pubbliche, dallo Stato agli enti locali (l’unica deroga riguarda le prestazioni previdenziali), si adegueranno man mano che perderanno efficacia i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 109/98 (1° aprile 1998).

Secondo la Commissione tecnica per la spesa pubblica "l’Ise dovrebbe essere applicato prevalentemente, se non esclusivamente, a servizi e prestazioni in cui esiste una forte selezione all’accesso (casi in cui l’offerta è molto inferiore alla domanda) e per i quali il grado di copertura dei costi è basso o il valore monetario della prestazione elevato (trasferimenti in natura o in denaro particolarmente rilevante").

"Il regolamento — afferma Giuseppe Catalano, componente della Commissione tecnica per la spesa pubblica — rende uniformi e razionalizza le applicazioni di strumenti per la valutazione della condizione economica, eliminando le iniquità e le distorsioni distributive più evidenti".

Dunque, il giudizio sul nuovo strumento è positivo, anche se non mancano gli aspetti da perfezionare. Tra i punti della bozza di regolamento che potrebbero essere corretti all’ultimo minuto figura il comma 1 dell’articolo 4, secondo cui "gli enti erogatori possono integrare l’indicatore della situazione reddituale ... con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare". La formulazione è in contrasto con l’articolo 2, comma 2, del decreto 109, che stabilisce: "L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi ... tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del 20% dei valori patrimoniali". L’espressione del Dlgs 109 non lascia dunque spazio alla facoltà degli enti di combinare reddito e patrimonio. "C’è una discordanza tra i due testi — ammette Catalano — ma quello che conta è il decreto legislativo 109/98 che, come fonte primaria, fissa le modalità per definire l’indicatore della situazione economica equivalente, dato dalla combinazione tra l’indicatore del reddito e quello del patrimonio, in una percentuale da zero a 20. Per specifici casi il patrimonio potrebbe anche avere una rilevanza maggiore".

Inoltre, la Commissione aveva segnalato "l’opportunità di fare riferimento a misure del reddito al netto delle imposte ed eventualmente comprensive dei trasferimenti a carattere assistenziale diversi da quelli per i quali si stia considerando l’applicazione". Un consiglio però non recepito nel regolamento.

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