LA FIRMA DIGITALE
IL DPR N. 513 DEL 10/11/1997
di Claudia Ciampi
PREMESSA
Con lart. 15, 2°comma della legge n.59 del 13/03/1997, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della validità giuridica dei documenti informatici sia nel settore privato sia in quello pubblico, e con il D.P.R. n.513 del 10/11/1997, di attuazione della stessa, che contiene il regolamento sulla cd. firma digitale, il quadro normativo dei trasferimenti elettronici di fondi, che altro non sono se non documenti informatici, può dirsi oramai completo.
Il negozio giuridico, alla base di ogni EFT, potrà nascere, essere trasferito e firmato interamente in modo elettronico.
Con questa norma lItalia si pone come il primo tra i Paesi dellUnione Europea ha regolamentare la materia in termini generali e con riferimento ai settori pubblici e privati, avviandosi ad una effettiva transizione verso la società dellinformazione considerando validi e rilevanti tutte quelle attività relative giuridicamente: al commercio on-line; alla banca virtuale; al telelavoro; alla burotica pubblica.
Per lattuazione del regolamento (criteri e modalità di applicazione) però si dovrà attendere lemanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle cd. regole tecniche, attualmente in fase di stesura.
Tutto ciò assume una notevole importanza anche alla luce di quanto è accaduto pochi mesi fà, esattamente il 1 luglio 1998 a Washington, dove Bill Clinton ha riempito e firmato il primo assegno virtuale, creato dal ministero del Tesoro, con una smart-card e lo ha inviato sotto forma di e-mail alla Gte (compagnia telefonica americana che ha recentemente ammodernato la rete di comunicazione del dipartimento della difesa).
Questa lo ha girato utilizzando la propria firma elettronica e lha subito inviato ai computer della BankBoston, che grazie ad un lettore di smart-card ha verificato lautenticità delle firme ed accreditato il pagamento.
Lassegno da Washington ha impiegato appena 20 secondi per raggiungere il destinatario in Texas, passando prima per lAfrica e lEuropa, e la velocità non ha compromesso la sicurezza della transazione avendo il chip, contenuto nella smart-card, creato una firma digitale unica ed irriproducibile.
LE FONTI NORMATIVE
Le fonti normative del regolamento (D.P.R. n.513 del 10/11/1997) sono:
Individuate le fonti normative del regolamento occorre fare alcune osservazioni:
La difficoltà interpretativa del testo dellart.3 del D.L. 39/93, ha portato a due conseguenze: da un lato i sistemi procedimentali, procedurali, e documentali della P.A. sono ancora due e speculari, uno di tipo cartaceo e/o manuale, uno di tipo elettronico; dallaltro la firma digitale non ha sostituito quella autografa per la validità degli atti.
LA STRUTTURA
Il regolamento 513/97, strutturalmente si presenta composto di 22 articoli divisi in tre Capi (Principi generali; Firma digitale; Norme di attuazione) così articolati: dallart.1 allart.6, le normative riguardano sia il settore pubblico che il settore privato; dallart.7 allart.16, si entra maggiormente nel merito delluso della firma digitale soprattutto per il settore privato; dallart.17 allart.19 si dettano normative specifiche per la pubblica amministrazione; infine gli art.20-21-22 si presentano come norme di chiusura.
Unanalisi attenta dello stesso, mette in luce come il legislatore non abbia inteso innovare in tema di principi, preferendo rifarsi a norme, già esistenti, del diritto comune.
Infatti, lossatura del regolamento sostanzialmente poggia su alcuni articoli del codice civile:
Nuove invece appaiono le definizioni, contenute nellart.1, la cui stesura nel regolamento rende la tecnica legislativa adottata molto efficace, assicurando unomogeneità concettuale e semantica a tutto il testo, e che riguardano:
IL REGOLAMENTO NEL SETTORE PRIVATO
"Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura", al fine di apporre sul documento informatico la propria firma digitale, con leffetto di rendere quel documento valido e rilevante a tutti gli effetti di legge, di rendere altresì valida la sua archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, "deve munirsi di unidonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione" (art.8).
Le attività di certificazione sono effettuate da "certificatori" inclusi in un apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto, tenuto ed aggiornato a cura dellAIPA.
Il certificatore, figura nuova dellordinamento, deve possedere alcuni importanti requisiti al fine di poter svolgere tale attività (art.8, 3°c):
La procedura di certificazione può oltremodo essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dellUnione europea e dello Spazio economico europeo sulla base di equivalenti requisiti.
Sempre il certificatore, nello svolgimento della sua attività, è tenuto poi al rispetto di alcuni obblighi (art.9):
Da parte sua anche lutente è tenuto ad attenersi ad alcuni obblighi nellutilizzo della firma digitale, dovendo adottare tutte le misure organizzative e tecniche (naturalmente quelle a cui si riferisce lart.3, e che quindi saranno emanate con il D.P.C.M.) idonee ad evitare danno ad altri. Si configura per lutente una sorta di responsabilità aquiliana ex. art. 2043 c.c.
IL REGOLAMENTO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Con il regolamento 513/97, e soprattutto dopo lemanazione delle regole tecniche di attuazione dello stesso, nel settore pubblico si verificherà una vera e propria rivoluzione copernicana, che porterà alleliminazione delle certificazioni e ad uno snellimento effettivo dei procedimenti in base a quanto era stato stabilito dalla L.241/90, rimasta inattuata.
Per la P.A. abbiamo visto come valgano gli stessi principi del settore privato per quel che attiene lefficacia probatoria del documento informatico; mentre per quanto riguarda la generazione, la conservazione, la certificazione e lutilizzo delle chiavi pubbliche di competenza la P.A. provvede autonomamente con riferimento al proprio ordinamento interno, producendo quindi da sè il certificato senza bisogno del certificatore.
Il regolamento innova in modo radicale il sistema di produzione e gestione dei dati, degli atti e dei documenti nelle P.A.
Il principio è che i documenti informatici delle P.A. costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge (art.18), tutto il sistema procedurale e documentale deve essere trasparente (anche in ossequio della L.241/90) e quindi devono essere facilmente individuabili i soggetti che hanno effettuato loperazione e le amministrazioni stesse.
In questo quadro di rinnovamento si è collocata anche la L.191/98 (Bassanini 3) che allart.2 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.127/97" ha introdotto la cd. carta didentità elettronica, che dovrà contenere dati personali, codice fiscale, gruppo sanguigno ed altre opzioni di carattere sanitario, nonchè firma digitale ed eventualmente chiave biometrica; potrà inoltre contenere anche altri dati al fine di razionalizzare e semplificare lazione amministrativa e lerogazione dei servizi al cittadino. La carta potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
Tutto ciò appare di fondamentale importanza, derivandone la possibilità di autocertificazione da parte del cittadino.
Laddove i documenti sono informatici ed è richiesta la sottoscrizione lì è prevista una firma digitale: un primo periodo sarà quindi caratterizzato dalla presenza sia della firma autografa che di quella digitale fino al punto in cui poi si arriverà a sottoscrivere tutti i documenti in modo esclusivamente elettronico.
In tal modo gli atti potranno essere formati ab initio in modo elettronico soddisfando pienamente al modello procedimentale previsto dalla L.241/90, la quale finalmente potrà trovare, dopo dieci anni, piena e concreta attuazione.
Infatti, con il regolamento n.513/97, diverranno certi:
Tutto ciò permetterà la realizzazione di una trasparenza ed una chiarezza massime nel sistema procedimentale amministrativo, e la certezza delle transazioni tra i vari uffici della P.A. interamente attuate in forma elettronica. Si potrà sempre quindi, individuare il responsabile del procedimento attraverso la sua firma digitale apposta allatto amministrativo creato in forma elettronica, ed il cittadino potrà comodamente consultare da casa, attraverso la sua carta didentità elettronica, con lausilio di un computer, tutti i documenti amministrativi che lo riguardano. Si può veramente dire che quel procedimento amministrativo informatizzato, previsto dalla legge 241/90 in astratto, può adesso con il suddetto regolamento trovare concreta attuazione ed entrare finalmente in funzione.