RELAZIONE INTRODUTTIVA AI PROTOCOLLI D'INTESA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 12 FEBBRAIO 1993

 

1. Con il decreto legislativo n. 29/93 sono stati stabiliti i principi generali della riforma delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, della riorganizzazione delle stesse.

Con il decreto legislativo n. 39/93 sono state stabilite le norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Tra i processi di riorganizzazione e quelli di automazione esiste una stretta correlazione e, certamente, i secondi possono risultare efficaci se operanti in sistemi organizzativi moderni.

I processi di riorganizzazione hanno come finalità:

l'aumento di efficienza delle amministrazioni;

la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico.

2. La riforma delle Pubbliche Amministrazioni si basa sul principio fondamentale della distinzione tra 1'indirizzo politico e quello amministrativo (art. 3).

Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alla direttive generali.

Alla dirigenza spetta la gestione amministrativa nel suo complesso e con piena autonomia decisionale e relativa responsabilità.

Tra i criteri di organizzazione, definiti dall'art. 5,comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/93, vi è quello relativo al collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

Ai fini della trasparenza e della rapidità del procedimento amministrativo sarà necessario definire modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le Pubbliche Amministrazioni (art. 11 del decreto legislativo n. 29/93).

Per rendere concreto il processo di trasparenza il legislatore ha previsto la costituzione di servizi di accesso polifunzionale (art. 11, comma 2) e dell'ufficio relazioni con il pubblico (art. 12).

Per entrambi risulta indispensabile il ricorso alle tecnologie più avanzate dell'informazione (art. 12, comma 2).

Tra i compiti della dirigenza vi è quello specifico alla direzione e coordinamento dei sistemi informatico-statistici (art. 17, comma 1, lettera b).

Al fine di controllare la spesa relativa al costo del lavoro, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (art. 63, comma 2 e comma 3).

3. Il decreto legislativo n. 39/93 stabilisce quali sono le finalità connesse alla utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati (art 1):

miglioramento dei servizi;

trasparenza dell'azione amministrativa;

potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Il legislatore ha definito i criteri generali ai quali dovrà rispondere lo sviluppo dei sistemi informativi (art. 1, comma 3):

integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

collegamento con il sistema statistico nazionale.

Allo scopo di integrare ed interconnettere i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, il Legislatore ha previsto atti di indirizzo e raccomandazioni destinati alle Regioni, agli Enti Locali, ai concessionari di pubblici servizi (art. 1, comma 4; art. 7, comma l, lettera h; art. 7, comma 2).

In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 7, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400); con l'Unione delle province italiane (UPI); con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM); con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi (art 7, comma 2).

Il decreto legislativo n. 39/93 ha stabilito alcune norme di carattere generale che incideranno profondamente e positivamente sui processi di razionalizzazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi e, quindi, sulla qualità dei servizi per i cittadini.

Le norme riguardano la produzione elettronica degli atti amministrativi; la validità giuridica di dati e di archivi elettronici; la sostituzione di firme autografe con quelle elettroniche; lo scambio elettronico di dati e di archivi e la relativa responsabilità dei funzionari ai sensi della legge 241/90.

La legge 537/93 (art. 2, comma 15) ha previsto il ricorso all' uso di supporti ottici per conservazione della documentazione amministrativa e l'esibizione della stessa, anche a fini probatori.

Oggi le Pubbliche Amministrazioni possono contare su un insieme di norme, che permette di attuare in pieno la legge 241/90: quindi di effettuare l'automazione di ufficio a fini di efficienza interna, e l'interconnessione tra Pubbliche Amministrazioni, al fine di una più concreta efficacia dell'azione amministrativa.

4. La legge di riforma delle autonomie locali (142/90) ha definito nuovi compiti istituzionali generali per i comuni e le province.

I comuni e le province non solo rappresentano le proprie comunità, ma ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo (art. 2).

Per poter operare in tal senso gli enti locali dovranno dotarsi di adeguati sistemi organizzativi e di conoscenza.

I1 Legislatore ha anche sottolineato la necessità di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, disciplinando la cooperazione tra regione ed enti locali (art. 3).

Per potere operare in tal senso, si rende necessario definire programmi e modalità comuni per la interconnessione dei sistemi informativi automatizzati delle regioni e degli enti locali e di questi enti con il potere centrale dello Stato

Le comunità montane, ai sensi della legge (di riforma) n. 94 del 31 gennaio 1994 (art. 24) possono operare quali sportelli dei cittadini.

AIPA ed UNCEM predispongono in tal senso possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

Le Camere di Commercio, ai sensi della legge (di riforma) n. 580 del 29 dicembre 1993, sono chiamate a svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese ed esercitano attribuzioni nelle materie amministrative ed economiche relative ai sistemi produttivi.

Di particolare rilievo è l'attribuzione, alle Camere di Commercio, della tenuta del registro delle imprese, la cui gestione informatica (sul modello di quella del registro delle ditte, automatizzato dal 1975) consentirà collegamenti con tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate, semplificando, di conseguenza, gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico delle imprese stesse.

I protocolli di intesa hanno definito le seguenti attività generali:

definizione e diffusione di norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, sviluppo ed interconnessione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

promozione e sviluppo di progetti intersettoriali;

definizione di iniziative comuni al fine di migliorare la legislazione di settore;

definizione di schemi di capitolati e di clausole contrattuali generali utilizzabili da parte degli enti locali.

Lo scopo principale dei protocolli d'intesa è quello di interconnettere i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni centrali con quelli delle regioni e degli enti locali, al fine di mettere in comune i diversi patrimoni informativi, con l'intento di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e di offrire servizi di qualità ed in tempi utili ai cittadini.

Il miglioramento dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini si rifletterà positivamente sulla riduzione e qualificazione dei costi delle gestioni amministrative e del relativo personale.

Nell'ambito di tali protocolli le parti interessate definiranno specifici accordi di programma, convenzioni, attività di studio, ricerca, sperimentazione.

1