La fase sperimentale durerà tre anni
(Schema Dpr)
Entro luglio dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio della fase triennale di sperimentazione per la concessione di prestazioni sociali agevolate alle famiglie che hanno una situazione economica disagiata. E' infatti in via di definizione il primo dei regolamenti previsti dal decreto legislativo 109/98 (altri seguiranno nelle prossime settimane). Il regolamento che pubblichiamo, e che deve avere la firma del presidente del Consiglio per approdare in Gazzetta, fornisce alle amministrazioni statali e agli enti locali un criterio unico di valutazione delle situazioni economiche dei soggetti che richiedono le prestazioni agevolate (per esempio per le rette degli asili nido e per quelle delle residenze per anziani). Per beneficiare degli sconti, occorrerà presentare un modello nel quale sono riportati gli indicatori della propria situazione patrimoniale, ottenuti sommando sulla base di particolari parametri i propri redditi con la situazione patrimoniale e dividendo le cifre ottenute per il numero dei componenti del nucleo familiare. Questa documentazione sarà presentata sulla base di una semplice autocertificazione, ma sono previsti controlli da parte della Guardia di finanza e la possibilità di richiedere anche informazioni bancarie. Non ci sarà differenza tra i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, mentre sono previste detrazioni per chi è in affitto e per quel che riguarda il valore della prima casa nel calcolo complessivo. Le singole amministrazioni comunque potranno attribuire un peso diverso alle varie voci dell'indicatore della situazione economica a seconda del tipo di prestazione richiesta. (5 maggio 1999)
Schema di Dpr
Articolo 1
Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della sistemazione economica
1.
Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 [1], si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.
Articolo 2
Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente
1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata. dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 30 maggio 1989. n. 223. e dai soggetti considerati a suo carico ai fini Irpef.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella
tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 [2].5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Articolo 3
Criteri di valutazione della situazione reddituale
1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate
dall'articolo 2135 Codice civile [3] svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'lva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata. per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
a) depositi e conti correnti bancari e postali. per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a)
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
e) partecipazioni azionane in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di lire 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a lire 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti a uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.
Articolo 4
Criteri di valutazione della situazione patrimoniale
1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6. indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.
4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0.20.
5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare e immobiliare.
Articolo 5
Scala di equivalenza
1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta Tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e 1), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 6
Dichiarazione sostitutiva
1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Dpr 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al
modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998 [4], è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle
disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n 109 del 1998 [5], gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste
Articolo 7
Revoca dei benefici concessi
1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n 109 del 1998 le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi