Il Sole 24ore - Norme e Tributi

 

I tribunali all'insegna dell'uniformità
dettata dal nuovo sistema tabellare

di Filippo Martini

 

Con la "scomparsa" del metodo di liquidazione del danno biologico elaborato a suo tempo dal tribunale di Genova - che, come trattato in altra parte di questo lavoro, ha emanato delle proprie "tabelle" riferite a un valore punto predeterminato rinunciando al metodo di calcolo che aveva a base il "triplo della pensione sociale" - e con il fiorire, nella giurisprudenza di legittimita' e di merito, di decisioni pressoche' univocamente orientate si puo' certamente affermare la prevalenza oramai nazionale del sistema di risarcimento del danno alla persona cosiddetto "tabellare", anche se permangono altre vie percorse da giudici di merito che preferiscono utilizzare diversi criteri di liquidazione incentrati su una maggiore liberta' di apprezzamento interpretativo e di autonomia liquidativa che puntano al prevalere assoluto del "criterio equitativo" applicato dal giudice di merito alla singola fattispecie.

 

La valutazione del danno alla persona

Certamente il problema della valutazione del danno alla persona (una volta affermata l'inviolabilita' del "bene salute") si era posto fin dal principio del sorgere di tale fattispecie di danno. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 184/86, aveva fornito un'indicazione ben precisa in proposito, secondo la quale il criterio liquidativo doveva essere "rispondente da un lato ad un'uniformita' pecuniaria di base e dall'altro ad elasticita' e flessibilita', per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attivita' della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto danneggiato".
Il criterio di accertamento dell'indennizzo dovuto per la compromissione del "ben salute" cosiddetto "equitativo" consiste nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 1226 del Cc: ossia lasciare al magistrato il potere di determinare in via puramente equitativa, senza alcun criterio prefissato, l'ammontare del danno subito dalla persona.
Tale sistema ha trovato numerose applicazioni, soprattutto negli anni passati (Corte d'appello di Firenze, sentenze 17 febbraio 1981, in "Responsabilita' civile previdenziale", 1981, 425; tribunale di Napoli, sentenza 30 giugno 1984, in "Riv. Giur. Circ. Trasp.", 1985, 72; Corte d'appello di Firenze, sentenza 20 settembre 1986, in "Diritto e pratica delle assicurazioni", 1987, 693; tribunale di Milano, sentenza 18 maggio 1992, in "Responsabilita' civile e previdenziale", 1993, 170)".
Tale sistema tuttavia presenta un pericolo di fondo dato dal rischio di degenerare in liquidazioni arbitrarie e di consentire forti sperequazioni, a seconda delle sedi giudiziarie, per danni sostanzialmente identici.
Questo suo aspetto negativo ne ha determinato nel tempo il progressivo scomparire, benche' si registrino ancora alcune decisioni recenti classificabili in questa categoria di calcolo.

 

Il criterio pisano

Il criterio di calcolo cosiddetto "Pisano" prende spunto dal seguente principio di base: la liquidazione del danno biologico deve "risultare rispondente da un lato ad un'uniformita' pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non puo' essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e, dall'altro, ad elasticita' e flessibilita' per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attivita' di vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto danneggiato" (tribunale di Pisa, sentenza 4 giugno 1984, in "Responsabilita' civile e previdenziale", 1984, 677).
Su tali basi, la scuola pisana determino' un valore iniziale del punto, ossia la quantita' di denaro che mediamente era stata assegnata, per ciascun punto di invalidita' accertata, dalle Corti di merito. Detto importo venne detto suscettibile di un aumento predeterminato nella misura del 50% nei casi di danni piu' gravi; limite che peraltro poteva essere superato nel caso di danni particolari.
Il modello pisano, utilizzato dal tribunale di Pisa fin dal 1979, ha ricevuto il sostegno anche da parte della Suprema corte (Cassazione, sentenza 14 aprile 1995 n. 4225).
La critica piu' frequente nella quale incorse nel tempo il metodo pisano fu data dal rischio, concretamente rilevato, della rigidita' del "valore punto" predeterminato che non tenga conto dell'eta', del sesso del danneggiato, nonche' della gravita' e dell'intensita' concreta del danno biologico.
Proprio per far fronte a tali problematiche, ma prendendo spunto dai principi elaborati dalle Corti pisane, a partire dal 1995, in alcune sedi giudiziarie, e' stato elaborato un nuovo modo di liquidare il danno alla persona: un metodo che potremmo definire "del punto tabellare".

 

Il metodo del punto tabellare

Il metodo trae origine (acquistando rilievo e suscitando interesse a livello nazionale) con la divulgazione nel 1995 delle tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico da invalidita' temporanea e permanente.
Questa tabella ha avuto, come primo obiettivo e risultato, quello di individuare "criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le diversita' - talora notevoli - dei parametri usati presso i vari uffici ed eliminando le conseguenti incertezze tra gli operatori e le possibili disparita' di trattamento" (tratto dall'introduzione esplicativa emanata dal tribunale).
I magistrati milanesi, in pratica, hanno mediato tra i sistemi fino ad allora in vigore cercando di escludere per quanto possibile le contraddizioni di ogni singolo metodo. Al tempo stesso ci si e' posti l'obiettivo "di eliminare dai criteri di liquidazione ogni rigidita' (riscontrabile, invece, in alcuni dei criteri in passato, che prevedevano, talvolta, l'adozione di un multiplo fisso della pensione sociale per la determinazione del risarcimento in casi anche assai diversi tra loro, ovvero che si basavano sulla attribuzione di un valore pure fisso ad ogni punto di invalidita', oppure con attribuzione di scarsa rilevanza a tali variazioni)".
Il metodo tabellare - descritto meglio nella sezione dedicata alle singole tabelle e del quale si registra un fiorire costante - ha quale principio costitutivo di base la volonta' di distinguere gli importi risarcitori in base alla gravita' della lesione (e delle conseguenze di natura biologica) e all'eta' del danneggiato.
Su tale iniziativa si e' quindi nel corso degli anni registrata una costante adesione sia da parte di numerosi altri tribunali italiani i quali, pur con varie distinzioni ed elaborazioni, hanno creato delle proprie tabelle di liquidazione, basate ciascuna sui principi esposti, sia da parte dei giudici di legittimita' i quali riconoscendo in buona sostanza a tale metodo la potenzialita' di meglio tradurre in pratica i principi dettati dalla Corte costituzionale del 1984 ne hanno, in buona sostanza, legittimato la prevalenza sugli altri criteri di calcolo, destinati a scomparire nel tempo (Cassazione, sentenze 15 settembre 1995 n. 9725, 9 ottobre 1996 n. 8817 e 18 settembre 1996 n. 8344).

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