Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8 e 25 legge n. 223/1991)

 

 

Possono essere assunti coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità, e cioè:

- i lavoratori licenziati da Aziende che, ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinario, abbiano ritenuto di non poter reimpiegare i predetti lavoratori.

- i lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di imprese non edili e non soggetti alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

 

 

Possono assumere i suddetti lavoratori, e godere pertanto delle agevolazioni contributive indicate di seguito, tutti i datori di lavoro, purché non abbiano effettuato riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi.

All'atto della assunzione i datori di lavoro devono inviare alle Sedi competenti dell'INPS una copia della comunicazione di assunzione attestante la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle disposizioni suddette. In pratica, l’ufficio di Collocamento che riceve la comunicazione di assunzione riportante gli estremi della Legge, restituira’ al datore di lavoro copia di questa appositamente vidimata; detta copia dovra’ essere presentata, come anzi detto, alla Sede INPS competente, al fine di poter applicare i relativi sgravi contributivi.

 

Le agevolazioni contributive sono diverse a seconda del tipo di contratto stipulato:

 

1) Assunzione di lavoratori, iscritti nelle liste di mobilita’, con contratto a tempo determinato.

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, che secondo il Ministero del Lavoro, può essere effettuato indipendentemente dall'ambito delle previsioni della legge n. 230/1962 e per un periodo non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a quella dovuta dagli apprendisti di aziende non artigiane (marca settimanale). L'agevolazione spetta sia che il rapporto sia a tempo parziale che a tempo pieno.

 

2) Trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato.

In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, che secondo l'INPS, deve avvenire nel corso dello svolgimento del contratto e non alla sua scadenza, il datore di lavoro può usufruire di:

 

Per il rimborso del 50% dell'indennita' di mobilita', occorre preventivamente informarsi presso l'I.N.P.S. se il lavoratore avesse avuto o meno diritto a percepire tale indennita' e, in caso positivo , l'ammontare dell'importo gia' erogato dall'I.N.P.S. e quindi non richiedibile da parte del datore di lavoro: non tutti i lavoratori infatti, sebbene iscritti alle liste di mobilita', possono usufruire di detto trattamento.

 

3) Assunzione a tempo indeterminato.

Quando il lavoratore iscritto alle liste di mobilita' viene assunto a tempo indeterminato, la contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella dovuta per gli apprendisti di aziende non artigiane (marca settimanale), per 18 mesi.

Sempre che l'assunzione non sia avvenuta perché a seguito dell'obbligo di precedenza, dovuto nei confronti di un ex dipendente e sempre che il contratto sia a tempo pieno, il datore di lavoro ha diritto ad un contributo da parte dell'I.N.P.S. pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al dipendente, fino ad un massimo di:

- 12 mesi se il lavoratore ha una età non superiore a 50 anni;

- 24 mesi se il lavoratore ha una età superiore a 50 anni;

- 36 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni e si trova nel Mezzogiorno.

 

Altre condizioni.

Le agevolazioni suddette non spettano per i lavoratori assunti, se gli stessi sono stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da una Societa', che al momento del licenziamento presenta assetti proprietari coincidenti con quelli dell'Impresa che ha assunto o che risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Le agevolazioni spettano per il periodo di iscrizione dei lavoratori nelle liste secondo i criteri previsti dalla legge n. 223/1991, indipendentemente da eventuali proroghe concesse dagli Uffici Regionali del Lavoro.

 

Compilazione del Modello DM 10-2. Recupero del 50% dell'indennita' di mobilita'.

Per il recupero del 50% dell'indennità di mobilità l'azienda, per ciascun lavoratore deve presentare all'INPS una domanda redatta su moduli predisposti dall'Istituto, alla quale va allegata la comunicazione di assunzione inviata alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro aggiungeranno copia della documentazione attestante tale trasformazione e, comunque, copia della comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego della trasformazione del contratto. L'Ufficio che ha ricevuto la domanda dell' azienda, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti predispone specifica autorizzazione che va rinnovata il 1° Gennaio di ogni anno successivo.

Sulla base di detta autorizzazione l'azienda potrà conguagliare sul Mod. DM 102 le somme di cui è creditrice esponendole sul quadro "D" precedute dal codice "L 400" e dalla dicitura "Cong. art. 8 L.223/1991".

 

L'aliquota dei contributi a carico del dipendente assunto ai sensi dell'Art.8 della Legge 223/91, rimane comunque quella ordinaria, prevista dalle tabelle I.N.P.S., indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro versi all'I.N.P.S. la sola marca settimanale prevista per gli apprendisti.

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