Assunzione di disoccupati ed ex dipendenti in cassa integrazione (art. 8 della Legge n. 407/1990)

Particolari agevolazioni contributive ed incentivi sono stati introdotti a favore di tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, che risultino iscritti continuativamente nelle liste di Collocamento per tutto il periodo della disoccupazione, oppure lavoratori da almeno 24 mesi in Cassa Integrazione Straordinaria perché sospesi dal lavoro.

 

Condizioni per ottenere i benefici contributivi.

L'assunzione deve essere a tempo indeterminato, ma può essere part-time.

L'assunzione non deve essere effettuata per sostituire lavoratori dipendenti della stessa impresa, (quindi pari qualifica), per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Deve essere fatta espressa comunicazione di assunzione all'Ufficio di Collocamento da inviare entro 5 giorni.

La comunicazione deve contenere (vedi modulistica in uso) anche i riferimenti normativi (Legge 407/90 - Art. 8); inoltre, alla stessa occorre allegare dichiarazione sottoscritta dal lavoratore, accompaganata da copia di un suo documento d'identita' valido, attestante che il medesimo, nei 24 mesi precedenti l'assunzione, non sia stato iscritto ad albi di professionisti, commercianti o artigiani: in pratica non deve aver esercitato alcun lavoro "in proprio", pena la decadenza di ogni agevolazione contributiva.

Alcune Circoscrizioni potrebbero richiedere all'atto dell'assunzione, la presenza fisica del lavoratore onde autenticare presso i loro Uffici la firma della dichiarazione.

 

Tipo di agevolazioni

Datori di lavoro del Centro Nord escluse le imprese artigiane e compresi i datori di lavoro del Sud non imprenditori (come i liberi professionisti, i consorzi di imprese o le associazioni): riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari al 50% per 36 mesi;

Datori di lavoro imprenditori operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane di tutto il territorio nazionale: riduzione totale dei contributi a carico dell'Impresa per 36 mesi.

Il conguaglio dei contributi viene operato nel mod. DM10 mensile attraverso i seguenti codici:

Nel quadro B/C del Mod. DM10:

  • 58 per la riduzione del 50%
  • 59 per la riduzione del 100%

entrambi i codici sono preceduti dal numero 1 per gli operai (quindi 158 o 159) e dal numero 2 per gli impiegati (quindi 258 o 259). Nei medesimi quadri andranno indicate poi le retribuzioni del dipendente ed il contributo ad aliquota intera (datore+dipendente).

Nel quadro D del Mod. DM10:

  • L174 per il recupero del 50% dei contributi
  • L175 per il recupero del 100%.

In entrambi i casi andra' quindi indicato l'importo da recuperare pari al 50% o al 100% dei soli contributi a carico del datore di lavoro.

Si rammenta che, in occasione del primo conguaglio di contributi a credito del datore di lavoro, dovra' essere tempestivamente presentata all'I.N.P.S. copia della comunicazione di assunzione debitamente asseverata dall'Ufficio di Collocamento che ha ricevuto detta comunicazione. Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto a liste di disoccupazione di altre circoscrizioni, l'Ufficio di Collocamento che riceve la comunicazione potrebbe ritardare i tempi di consegna alla Ditta della comunicazione vidimata, per poterne accertare l'effettiva iscrizione nelle liste.

Torna alla pagina precedente

1