L'ADDIZIONALE IRPEF REGIONALEL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE |
L'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IRPEF Prevista a partire dai redditi 1998, segue le regole di prelievo dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale e' sostitutiva della corrispondente quota di IRPEF erariale, ma viene calcolata in percentuale sul reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, senza tener conto degli scaglioni di reddito. Per il biennio 1998/1999, l'addizionale si applica con l'aliquota dello 0,5% su tutti gli scaglioni di reddito. A partire dall'anno d'imposta 2000 sara' facolta' delle regioni fissare l'aliquota dell'addizionale entro l'intervallo 0,5% - 1%. In occasione del conguaglio operato dai datori di lavoro a fine anno 1999, l'addizionale andra' trattenuta in un massimo di 11 rate mensili a partire dal mese di Gennaio , e in ogni caso le operazioni dovranno concludersi nel mese di Novembre e le relative imposte versate nel successivo mese di Dicembre. Per l'anno d'imposta 2000 l'addizionale regionale di compartecipazione e' aumentata dello 0,40% assestandosi quindi allo 0,90%. Le aliquote IRPEF sono state pero' ridotte di pari percentuale (0,40%) a partire dall'anno 2001, quando cioe' e' cominciato il prelievo rateale dell'addizionale regionale 2000, sulle buste paga erogate nel 2001. Per l'anno 2002 alcune regioni hanno deliberato aumenti ulteriori dovuti ad esigenze di bilancio: a detti aumenti non corrisponde pero' una diminuzione delle aliquote Irpef ordinarie. Per i lavoratori dipendenti, l'addizionale regionale viene trattenuta in sede di conguaglio di fine anno dal datore di lavoro e viene da quest'ultimo versata alla regione di residenza del lavoratore, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento. Nel caso in cui le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia o per lavoro dipendente, superino o ragguaglino l'imposta lorda annua, dal momento che le detrazioni vengono fruite fino alla concorrenza dell'imposta, non e' dovuta neanche l'addizionale regionale.
L'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IRPEF E' stata istituita a partire dal 1999 ma i primi effetti sul reddito disponibile hanno cominciato a sentirsi dall'anno 2000 con il conguaglio di fine anno 1999 dei lavoratori dipendenti e la dichiarazione dei redditi 1999 presentata nell'anno 2000. In occasione del conguaglio operato dai datori di lavoro a fine anno, l'addizionale viene trattenuta in un massimo di 11 rate mensili a partire dal mese di Gennaio dell'anno successivo, e in ogni caso le operazioni dovranno concludersi nel mese di Novembre e le relative imposte versate nel successivo mese di Dicembre. In proposito le regole per il prelievo dell'addizionale comunale non si discostano dai criteri previsti per l'addizionale regionale, quindi la base imponibile e' la stessa dell'IRPEF. La misura dell'addizionale comunale e' fissata in due componenti: una fissata dallo Stato con proprio D.M. in misura fissa su tutto il territorio dello Stato e l'altra stabilita su facoltà del Comune di residenza del contribuente. L'aliquota stabilita dai Comuni annualmente non potrà superare l'incremento , per ogni anno, dello 0,2%. Nel suo complesso, la variazione non potrà eccedere lo 0,5%. La quota deliberata dallo Stato e' sostitutiva della corrispondente porzione di IRPEF, determinando una riduzione dell'aliquota, mentre quella fissata dai Comuni e' cumulativa e quindi va a gravare sul reddito disponibile del contribuente. Nel caso in cui le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia o per lavoro dipendente, superino o ragguaglino l'imposta lorda annua, dal momento che le detrazioni vengono fruite fino alla concorrenza dell'imposta, non e' dovuta neanche l'addizionale comunale. |