L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

E' una delle prestazioni assistenziali fornite dall'INPS.

Esso puo' venire richiesto al datore di lavoro, che fa da tramite con l'ente previdenziale, oppure direttamente all'Ente per i lavoratori che non intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, ma che ne hanno ugualmente diritto.

Esula dalla trattazione, pero' citiamo, che dall'1/1/98, l'assegno del nuleo familiare spetta anche agli iscritti alla Gestione separata INPS dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, venditori porta a porta), in quanto nel contributo versato dagli iscritti (10% o 12%) e' stata compresa l'aliquota a favore della Cassa Unica Assegni Familiari. La tabella di riferimento e' pero' differente da quella in uso per i lavoratori dipendenti.


GLI AVENTI DIRITTO.

Oltre ai LAVORATORI DIPENDENTI, in costanza di rapporto di lavoro, hanno inoltre diritto alla corresponsione dell'assegno anche le seguenti categorie di lavoratori, anche al di fuori del rapporto di lavoro:

  • disoccupati che percepiscono la relativa indennità dall'INPS;
  • lavoratori in Cassa Integrazione;
  • lavoratori in Mobilita';
  • lavoratori che sono impegnati in lavori socialmente utili;
  • pensionati da lavoro dipendente;
  • lavoratori dipendenti in malattia;
  • lavoratori assistiti per TBC;
  • lavoratrici in maternità;
  • lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche;
  • lavoratori richiamati alle armi.

 

LA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare, l'interessato (in generale il capo famiglia, ma anche la moglie puo' presentare domanda in luogo del coniuge) deve redigere apposita domanda, da presentare al proprio datore di lavoro o all'INPS nei casi in cui non sussista un rapporto di lavoro, sui moduli appositamente predisposti dall'Ente. La domanda viene presentata all'INPS direttamente nel caso in cui il dipendente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, dipendente di famiglia (domestico), ecc.; il pagamento verra' effettuato ovviamente in questo caso dall'INPS.

 

LA COMPILAZIONE.

Oltre l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, dev'essere indicato:

  • periodo di pagamento dell'assegno: la domanda ha validità 12 mesi e decorre normalmente dal 1° Luglio fino al 30 Giugno dell'anno successivo, oppure per tutta la durata delle condizioni in cui sussiste il diritto alla percezione dell'assegno; ad esempio dalla data dell'assunzione, dal mese in cui e' variata la composizione del nucleo familiare (matrimonio o nascita di un figlio), dal compimento della maggiore eta' di un figlio, ecc.

  • componenti del nucleo familiare: normalmente vengono indicati luogo e data di nascita del richiedente, del coniuge e dei figli. In generale l'assegno spetta per i "componenti del nucleo familiare", cosi' individuati: il richiedente l'assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio, affidati a norma di legge) di eta' inferiore a 18 anni, i figli maggiorenni che si trovano per menomazione fisica o mentale nell'impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo.

Fanno inoltre parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili sempre che siano orfani di entrambi i genitori e non percepiscano per questo la pensione ai superstiti.

Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo anche se: non sono conviventi con il richiedente (fatta eccezione per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per i quali è necessaria la convivenza), non sono a carico del richiedente o non sono residenti in Italia. In quest'ultimo caso (non residenza in Italia) l'inclusione nel nucleo familiare e' riconosciuta solamente se i familiari abitano in uno Stato per il quale esiste un trattamento di reciprocità; attualmente gli stati esteri per i quali e' riconosciuto l'assegno anche per i familiari ivi residenti sono: Austria, Capoverde, Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia. E' comunque richiesta la preventiva autorizzazione dell'INPS.

Il nucleo familiare puo' essere composto anche da un solo soggetto che sia titolare di pensione ai superstiti perche' orfano o vedovo, semprechè questo sia minorenne o maggiorenne inabile.

  • Indicazione dei redditi del nucleo familiare: vanno riportati ovviamente i redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare indicati nella domanda; detti redditi sono relativi all'anno precedente il periodo richiesto, cosi', ad esempio, sulla domanda per il periodo 01/07/1999 - 30/06/2000 dovranno essere riportati i redditi relativi all'anno d'imposta 1998. Ai fini del diritto dell'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili al'IRPEF ed i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a Lire 2.000.000, quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi sui conti correnti postali o bancari o derivanti dal possesso di CCT, pensioni sociali, pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, ecc.). Non sono considerati redditi ai fini dell'assegno: le pensioni erogate ai militari di leva vittime di infortunio, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ciechi, sordomuti, minori invalidi non deambulanti, indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali, indenità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato, indennità di accompagnamento di inabilità INPS erogata ai pensionati, indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF

L'assegno speta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente, è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

 

LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO.

L'importo dell'assegno spettante verrà calcolato dal datore di lavoro o dall'Ente previdenziale sulla base dei dati indicati sulla domanda e delle relative tabelle reddituali predisposte dall'INPS ed aggiornate, solitamente, di anno in anno. L'assegno quindi variera' in relazione, oltre alla composizione del nucleo familiare, anche del livello di reddito del nucleo stesso. I livelli di reddito sono suddivisi in scaglioni, i quali vengono aggiornati periodicamente (annualmente); inoltre detti scaglioni sono differenti a seconda della situazione familiare, ovvero si consulteranno diverse tabelle in base al nucleo del richiedente (nucleo senza figli, due genitori e almeno un figlio minore non inabile, nuclei con almeno un figlio inabile, ecc.)

 

La domanda dev'essere firmata dal richiedente e conterra' una dichiarazione di responsabilità firmata dal coniuge di non aver richiesto a sua volta lo stesso trattamento. Inoltre, se la domanda viene presentata per la prima volta al datore di lavoro, o sono avvenute variazioni nel nucleo familiare, occorrerà allegare uno stato di famiglia in carta libera.

 

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