INDENNITA' DI CASSA O MANEGGIO DENARO
INDENNITA' ART. 48 C.C.N.L. EDILI
L'indennita' di cassa o maneggio denaro
viene riconosciuta dai Contratti di categoria e dai medesimi quantificata in percentuale sulle voci di base che compongono la retribuzione (per esempio l'otto per cento su paga base ed ex-indennita' di contingenza, nel settore edile).Detta indennita' viene corrisposta al lavoratore che, in qualita' di responsabile della tenuta di un fondo cassa, svolga la regolare e continuativa attivita' di maneggio del denaro, effettuando pagamenti e redigendo i necessari rendiconti per la reintegrazione del fondo cassa.
Il lavoratore che percepisce l'indennita' di cassa e' responsabile di eventuali ammanchi di denaro. Si ritiene pero' che tale indennita' non spetti al fattorino che, nello svolgimento delle proprie mansioni, riceve, trasporta e restituisce somme di denaro per conto dell'Azienda, non esistendo nella fattispecie una vera e propria attivita' contabile, implicante l'obbligo del rendiconto e la responsabilita' finanziaria inerente alla gestione della cassa (Pretura di Prato 4/7/95)
L'indennita' di cui all'Art.48
del Contratto Collettivo Nazionale dell'Edilizia, pur essendo specifica di questa categoria, riprende quanto previsto dal Regio Decreto n. 1955/23, in materia di orario di lavoro del personale direttivo: in pratica detta indennita', spetta al personale non soggetto a limitazioni di orario, ovvero al personale con mansioni direttive che abbiano la responsabilita' diretta dell'andamento dell'Impresa o di un reparto e settore di essa e che e' da considerarsi escluso dai limiti dell'orario legale stabiliti dalla Legge (vedi anche la pagina su "il lavoro straordinario".