Con nota suindicata, su richiesta di Confindustria, il Ministero ha risposto alle segnalate difficoltà per le Imprese partecipanti ad appalti pubblici, nel dover certificare, ai sensi della Legge 68/99 l'ottemperanza dell'assunzione dei soggetti protetti, con dichiarazione, rilasciata dal competente Ufficio Provinciale, NON ANTERIORE ALLA DATA DELL'APPALTO. Le Imprese interessate, infatti, devono provvedere ad un aggiornamento costante della certificazione in occasione di partecipazione ad ogni gara d'appalto, anche se dal momento del rilascio non sono intervenute modifiche dell'assetto occupazionale tali da determinare l'insorgenza di nuovi obblighi, con notevole appesantimento burocratico, sia per le Imprese, sia per gli Uffici competenti al rilascio. Al riguardo il Ministero del Lavoro ritiene che la questione possa essere risolta secondo i principi della normativa in materia di semplificazione nella documentazione amministrativa. Infatti, se è pur vero che la Legge 68/99 sull'assunzione dei disabili, non prevede l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive della certificazione di ottemperanza, puo' ritenersi applicabile la disposizione di cui alla Legge 127/97 art.2 comma 3, secondo la quale le certificazioni attestanti stati e fatti personali hanno validità 6 mesi. In conclusione, in occasione di ogni gara, le Imprese DEVONO PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA DI CUI AGLI OBBLIGHI DELLA L.68/99, ACCOMPAGNATA, QUALORA LA MEDESIMA RISALGA A DATA ANTECEDENTE (E COMUNQUE NEL LIMITE DI 6 MESI) A QUELLA DEL BANDO DI GARA, DA UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE CONFERMI LA PERSISTENZA DELLA SITUAZIONE CERTIFICATA DALL'ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO. Successivamente alla nota del Ministero è seguita la Circolare n. 79/2000 diretta agli Enti competenti perchè prendano atto dei chiarimenti già forniti a Confindustria.
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