A chi si applica

Quando interviene

La domanda di CIG

I ricorsi

La misura ed il tetto mensile

Durata massima

Chi paga

Assenze

CIG in edilizia

Eventi meteo

Il trattamento fiscale della CIG

 

CHE COSA E' LA CIG

La cassa integrazione guadagni (CIG) ha lo scopo di integrare o, in alcuni casi, sostituire lo stipendio di alcune particolari categorie di lavoratori che, a causa di eventi non dipendenti dalla loro volontà ed espressamente previsti dalla legge, vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. E' un utile strumento che va a favore anche delle aziende che vengono aiutate nei momenti di difficoltà e che consente, il più delle volte, di superare il ciclo critico e di riacquistare la capacità produttiva.

La CIG può essere ordinaria e straordinaria.

E' ordinaria quando la durata della crisi dell'azienda dipende da eventi non imputabili nè al datore di lavoro nè ai lavoratori, ovvero da temporanee situazioni di mercato che riducono la potenzialità produttiva dell'azienda.

L'intervento della CIG ordinaria viene autorizzato dall'INPS, sulla base di precise disposizioni di legge.

E' straordinaria quando l'azienda subisce processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o di crisi aziendali, o sia assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero all'amministrazione straordinaria. L'intervento della dc straordinaria ha maggiore durata rispetto a quello previsto dall'ordinaria in relazione alla gravità degli eventi che colpiscono l'azienda.

La CIG straordinaria viene concessa con decreto ministeriale.

 

Il contributo

Al finanziamento della CIG si provvede con un contributo a carico delle aziende, con una percentuale variabile in relazione alla consistenza della mano d'opera occupata; mentre alla copertura finanziaria della CIG straordinaria si provvede con un finanziamento a carico dello Stato e con un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

E' previsto inoltre a carico dei datori di lavoro che fruiscono degli interventi ordinari o straordinari della CIG un contributo addizionale sull'ammontare delle integrazioni salariali erogate.

 

A CHI SI APPLICA

* I Lavoratori interessati

I soggetti beneficiari del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria sono i lavoratori che appartengono a determinate categorie, e precisamente:

- operai

- intermedi

- impiegati (amministrativi e tecnici)

- quadri (impiegati che svolgono funzioni direttive)

- soci di cooperative di produzione e lavoro

- lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla CIG

 

 

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro possono essere ammessi a beneficiare della CIG ordinaria alla pari degli altri dipendenti, mentre per beneficiare della CIG straordinaria è necessaria una specifica concessione da parte del Ministero.

 

* Gli esclusi

Restano, in ogni caso, esclusi dal trattamento ordinario e straordìnarid i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

 

*Le aziende interessate

Non tutte le aziende possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria.

 

Le aziende ammesse al trattamento ordinario devono appartenere ad una una delle seguenti categorie:

- aziende industriali

- cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale

- industrie boschive, forestali e del tabacco

- cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento del bestiame

- imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei films,imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole

- aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto sono classificate industriali

- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato e quelle addette agli impianti elettrici e telefonici

  

Le aziende soggette all'intervento straordinario sono le seguenti:

 

- aziende industriali e assimilate con più di 15 dipendenti (comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione dei prodotti)

- aziende appaltatrici dei servizi di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti operanti presso imprese industriali beneficiarie di trattamento di integrazione salariale

- aziende artigiane con più di 15 dipendenti,che lavorano per conto di imprese industriali esercenti influsso gestionale prevalente, ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale

- aziende commerciali con un numero di dipendenti superiore a 200, ridotto a 50 sino al 31 dicembre 1995.

Restano,invece, escluse le seguenti aziende:

- aziende del terziario

- imprese armatoriali dì navigazione o ausiliarie dell'armamento aereo

- imprese di spettacoli

- imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale

- cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, birocciai e simili

- imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate o dello Stato.

 

In particolari situazioni di crisi il legislatore può allargare il campo di applicazione degli interventi straordinari, estendendolo ad aziende tradizionalmente escluse, per periodi comunque ben definiti.

 

QUANDO INTERVIENE LA CASSA INTEGRAZIONE

* I requisiti

- esistenza di un rapporto di lavoro (nel caso di cassa integrazione straordinaria occorre una anzianità di lavoro di almeno 90 giorni presso l'azienda che richiede l'intervento della CIG)

- sospensione o riduzione dell'attività dell'azienda per cause individuate dalla legge

- perdita o riduzione della retribuzione

 

 

LA DOMANDA

La procedura per ottenere l'intervento della Cassa varia a seconda che si tratti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Nel caso di cassa integrazione ordinaria l'azienda deve di norma avviare una preventiva consultazione sindacale al fine di informare le organizzazioni sindacali sulle cause della sospensione o della riduzione dell'orario, l'entità e la durata prevedibili della contrazione ed il numero dei lavoratori interessati . La comunicazione,tramite l'associazione territoriale dei datori di lavoro a cui l'azienda è iscritta, va fatta alle rappresentanze aziendali dei lavoratori o ai sindacati provinciali più rappresentativi.

Solo nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sono causate da eventi "oggettivamente non evitabili" esterni all'azienda, improvvisi e non prevedibili, la comunicazione alla organizzazione sindacale può essere fatta contestualmente all'inizio della riduzione o della sospensione dell'orario lavorativo.

La domanda deve essere presentata all'INPS - a pena di decadenza - entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione.

La domanda vine poi sottoposta per la decisione alla valutazione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale dei lavoratori dell'industria.

 

Nel caso di integrazione salariale straordinaria, dopo la consultazione sindacale, la domanda, compilata in duplice copia ed in carta legale, deve essere presentata all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato del lavoro territorialmente competente entro gli stessi termini previsti per l'integrazione ordinaria.

Sarà poi cura del Ministero del lavoro emanare apposito decreto in base al quale l'INPS potrà predisporre l'intervento della Cassa integrazione.

 

I RICORSI

Se la domanda di cassa integrazione ordinaria viene respinta può essere presentato ricorso al Comitato amministratore della Gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti che opera presso la Direzione generale dell'INPS.

Non è previsto alcun ricorso amministrativo nel caso in cui sia respinta la domanda di cassa integrazione straordinaria.

Nel caso di reiezione del ricorso da parte del Comitato o di reiezione della domanda di cassa integrazione straordinaria, il datore di lavoro può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

 

LA MISURA

La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le zero e quelle previste dal contratto collettivo di lavoro, sino ad un massimo - in ogni caso - di 40 ore settimanali. Tale importo è ridotto di un 'aliquota che, per l'anno 1999, è pari al 5,54% e che corrisponde all'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti..

Per le maestranze retribuite a mese, l'importo orario al quale deve essere commisurata l'integrazione salariale è pari allo stipendio mensile diviso per le ore lavorative del mese, intendendo per tali quelle che si sarebbero prestate in base all'intero orario contrattuale in atto nell'azienda.

Per il calcolo dell'integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione, vale a dire della paga base per gli operai e dello stipendio base contrattuale per gli impiegati ed i quadri, oltre all'indennità di contingenza ed agli aumenti periodici di anzianità, nonche' di ogni altro elemento facente parte della retribuzione ricorrente del lavoratore.

Agli elementi costitutivi della retribuzione se ne possono aggiungere altri, definiti "accessori", quali - ad esempio - le maggiorazioni per turno, l'indennità di maneggio denaro, di reperibilità, di mensa, ecc...

Le voci retributive che possono essere integrate dalla cassa sono in definitiva quelle corrisposte con carattere di continuità al lavoratore ed assoggettate a contribuzione previdenziale.

 

IL TETTO MENSILE

L'importo da corrispondere a titolo di integrazione salariale è soggetto ad un limite che mentre per la CIG straordinaria sussiste dal 1980, per quella ordinaria si applica senza eccezioni a partire dal 1° gennaio 1996.

Tale limite massimo mensile è determinato, al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione agli aumenti dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT nell'anno precedente. Per il 1999 il tetto è fissato in:

  • £.1.423.713 mensili per quei lavoratori la cui retribuzione comprensiva della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio di produzione, ecc.) è inferiore o pari a £ 3.080.098 lorde mensili;
  • £. 1.711.166 per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a 3.080.098 lire mensili lorde.

Detti importi vanno anch'essi ricalcolati al netto della riduzione del 5,54%; questo significa:

  • che per la prima fascia (sotto lo stipendio lordo di Lire 3.080.098) il tetto massimo per la CIG sara' di Lire 1.344.839,
  • per la seconda fascia (stipendio lordo superiore a Lire 3.080.098) il tetto massimo applicabile sara' di Lire 1.616.367.

 

ESEMPI

Negli esempi sottoindicati si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su cinque giorni lavorativi ed un mese di 184 ore lavorative.

1) Impiegato sospeso per l'intera settimana con una retribuzione mensile di lire1.500.000.

La retribuzione oraria effettiva è di lire 8.152 (1.500.000:184 ore). Poichè la CIG riconosce solo l'80% della busta paga la quota oraria scende a lire 6.521 e quindi l'importo CIG lordo settimanale è di lire 260.840 (6.521 x 40 ore)

2) Impiegato sospeso per l'intera settimana con una retribuzione mensile di £.2.000.000

La retribuzione oraria ettettiva è di 10.870 lire (2.000.000 :184 ore). Poichè la CIG riconosce solo l'80% della busta paga la quota oraria scende a 8.695 lire. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di £.7.737 (tetto mensile di 1.423.713 lire diviso 184 ore) e quindi l'importo lordo della CIG settimanale è di 309.480 lire (7.737 lire orarie per 40 ore).

 

 

ATTENZIONE

Gli importi della Cig calcolata negli esempi non costituiscono l'importo effettivo della integrazione da corrispondere in quanto da detti importi bisogna detrarre un'aliquota che, come gia' detto, per il 1999 e' pari al 5,54%. Percio' la somma che riscuote il lavoratore e' piu' bassa di quella indicata negli esempi.

 

DURATA MASSIMA DELLA CIG

L'integrazione ordinaria e' corrisposta per:

  • 3 mesi continuativi (13 settimane). Fino ad un massimo di 12 mesi (52 settimane) per cause eccezionali. Prima di presentare una nuova domanda l'impresa deve riprendere l'attività per 52 settimane
  • 52 settimane non consecutive in un biennio "mobile" ossia valutato in relazione a ciascuna settimana di integrazione che viene richiesta (il biennio è costituito dalle 103 settimane immediatamente precedenti la settimana da integrare).

Per valutare il periodo di integrazione si considerano sia le settimane ad orario ridotto sia quelle di completa sospensione dell'attività, escluse quelle caratterizzate da eventi oggettivamente non evitabili.

 

La durata dell'integrazione straordinaria si differenzia in relazione alla causa che ha determinato l'intervento:

In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale l'intervento di integrazione salariale non può, in linea generale, superare i due anni, tenuto conto che il programma di risanamento che la ditta è tenuta a presentare deve attuarsi entro un arco di due anni. In casi eccezionali, e quando i programmi di risanamento presentino particolari difficoltà di attuazione, può venire concessa una proroga del trattamento per ulteriori due anni. Tale proroga è concessa con due provvedimenti che hanno una durata non superiore a 1 2 mesi ciascuno.

In caso di crisi aziendale, tenuto conto anche dello stato occupazionale nel territorio e del settore di appartenenza dell'azienda, il trattamento non può superare i 12 mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse, in casi eccezionali, solo dopo che sia trascorso un periodo pari a due terzi del periodo già concesso. Così, ad esempio, se l'azienda ha beneficiato di 9 mesi di cassa di integrazione straordinaria, la proroga potrà essere concessa solo dopo che siano trascorsi 6 mesi.

Nel caso di imprese dichiarate fallite, in concordato preventivo, in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria la durata non può essere superiore a 12 mesi, con una proroga di 6 mesi solo quando sussistono fondate prospettive per a continuazione o la ripresa dell'attività produttiva.

In deroga ai normali limiti di durata, nel caso di aziende che abbiano una eccedenza di personale, il Ministero del lavoro può prorogare il trattamento straordinario per 12 mesi a condizione che un accordo collettivo abbia stabilito un programma per fronteggiare l'eccedenza di personale. Tale proroga di 12 mesi può operare anche per le imprese con più di 500 dipendenti.

Limite massimo della CIG straordinaria.

Esiste un limite massimo di durata del trattamento straordinario che è pari a 36 mesi nel quinqennio. In tale limite vanno compresi i periodi di integrazione ordinaria, autorizzati per situazioni temporanee di mercato, e straordinaria di cui l'azienda abbia fruito. Particolari deroghe sono previste nel caso in cui ricorrano le fattispecie individuate dal CIPI con delibera del 13 luglio 1993.

 

CHI PAGA

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il trattamento di integrazione salariale e pagarlo quindi nella busta paga dei lavoratori.

Dal trattamento di integrazione salariale si detraggono: la percentuale pari all'aliquota prevista per l'assicurazione degli apprendisti (5,54% per il 1999), le ritenute fiscali, le eventuali trattenute sindacali. Tali somme vengono poi rimborsate dall'INPS all'azienda mediante il sistema di conguaglio con modello DM10 entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della durata della concessione o dalla data di notifica dell'autorizzazione, nel caso di CIG ordinaria o dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, nel caso di CIG straordinaria, se successive.

Se l'impresa fallisce o è nell'impossibilità di pagare per ragioni di ordine finanziario, l'INPS può pagare direttamente ai singoli interessati. In questo caso il curatore fallimentare o i lavoratori interessati devono presentare apposita domanda con eventuali documenti giustificativi alla sede INPS che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

 

ASSENZE DAL LAVORO

Nei periodi di assenza dal lavoro l'integrazione salariale viene concessa nei seguenti casi:

* festività, quando si tratta di lavoratori sospesi retribuiti in misura fissa oppure retribuiti ad ora e le festività cadono dopo 2 settimane di sospensione;

* festività del 25 aprile e del 1° maggio, quando si tratta di lavoratori sospesi retribuiti in misura fissa;

* periodi di sciopero, se coincidono con un periodo di sospensione dal lavoro e non vi è esplicita adesione allo sciopero.

Vi sono invece periodi per il quali non è previsto il pagamento dell'integrazione salariale o perchè sono già coperti da indennità a carico dell'INPS (come accade per periodi di gravidanza e puerperio o per la donazione del sangue) o perchè il lavoratore è assente per motivi vari (come accade per i periodi di servizio militare).

I periodi per i quali non è prevista l'integrazione salariale sono:

* infortunio

* maternità

* congedo matrimoniale

* donazione di sangue

* ferie

* ore di assemblea

* festività per i lavoratori ad orario ridotto o per i lavoratori sospesi quando le festività cadono nelle prime due settimane di sospensione

* festività del 25 aprile e del 1° maggio per i lavoratori ad orario ridotto retribuiti ad ora

* sciopero, se l'astensione cade in un giorno in cui era programmato il lavoro oppure se il lavoratore aderisce allo sciopero con una dichiarazione scritta presentata al datore di lavoro.

Per quanto riguarda la malattia è previsto che il trattamento straordinario di integrazione salariale sostituisce l'indennità di malattia.

  

DECADENZA DAL DIRITTO

Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale decade dal diritto nei seguenti casi.

Integrazione ordinaria:

* mancata preventiva comunicazione all'INPS di svolgimento di attività remunerata

 

Integrazione straordinaria:

* mancata preventiva comunicazione all'INPS di svolgimento di attività remunerata

* rifiuto di impiego in lavori di pubblica utilità

* rifiuto di frequentare corsi di qualificazione

* rifiuto di lavoro presso uffici pubblici

 

 

ALTRI VANTAGGI

Le settimane in cui il lavoratore fruisce del trattamento CIG per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sono riconosciuti utili per

* il diritto e la misura della pensione (compresa quella di anzianità)

* l'assistenza sanitaria per l'assicurato ed i suoi familiari

* il diritto agli assegni per il nucleo familiare

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NELL'EDILIZIA E NEL SETTORE LAPIDEI

E' regolata da particolari disposizioni, data la specificita' del rapporto di lavoro.

Tali particolarità riguardano la sola dc ordinaria: infatti per la CIG straordinaria valgono le stesse norme che disciplinano il trattamento per l'industria in genere (alle quali si rinvia, cosi' come per tutto cio' che non e' qui espressamente indicato).

 

A CHI SI APPLICA

Le aziende interessate sono in generale quelle tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile, cui vanno aggiunte quelle operanti nei settori dell'installazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano esclusivamente o prevalentemente alcuni tipi di attivita' espressamente previsti, connessi alla costruzione di opere di natura edile e non solo di "rifinitura" di opere gia' costruite.

Possono fruire della normativa in esame le aziende nazionali del settore allorche' esercitano l'attivita' nell'ambito della Unione Europea o in altri Stati con quali vi sono accordi in materia di sicurezza sociale, purche' siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano.

I criteri di individuazione delle aziende industriali edili valgono anche per le aziende artigiane e le cooperative di produzione e lavoro appartenenti al settore edile ed affini.

Settore lapidei

Le norme dell'edilizia si applicano anche ai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti da aziende artigiane esercenti le medesime attivita', purche' la lavorazione sia collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo, all'attivita' di escavazione.

 

Gli esclusi

Sono escluse dalla normativa CIG per l'edilizia:

- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

- le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' d'installazione ed il montaggio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica e di impianti telegrafici, telefonici, telescriventi, radio-telegrafonici, televisivi, di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua;

- le imprese che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferroviario, quali la posa di binari per il transito di mezzi rotabili, la costruzione di rotaie saldate, la manutenzione, il livellamento o sostituzione di binari, etc. cioe' tutti lavori inerenti alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo che la linea ferroviaria, con tutta la serie di opere edili, e' stata gia' realizzata.

Per quanto riguarda il settore lapidei, la normativa in esame non si applica alle aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei o che svolgono la lavorazione in laboràtori con strutture ed organizzazione distinte dall'attivita' di escavazione.

La lavorazione e' da riferire alla sola trattazione del materiale nel suo stato naturale.

 

QUANDO INTERVIENE

La CIG interviene in caso di sospensione o riduzione dell'attivita' conseguente ad intemperie stagionali (precipitazioni, gelo, nebbia o foschia tali da compromettere la visibilita', vento pari o superiore ai 50 km/h, temperature particolarmente elevate). In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile, gli eventi meteorologici sono sempre considerati eventi oggettivamente non evitabili.

Al verificarsi di eventi diversi da quelli meteorologici, purche' di natura transitoria e non imputabili al datore di lavoro o agli operai (ad es. la "fine lavoro" o la "fine fase lavorativa"). Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni la disciplina e' piu' favorevole di quella generale.lnfatti, è considerata "non imputabile" (e quindi integrabile) la sospensione o riduzione dei lavori nei casi di:

* mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;

* varianti di carattere necessario ai progetti originari;

* provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, emanati in applicazione delle "norme antimafia" per i quali si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.

LA DOMANDA

Deve essere inoltrata alla Sede del-l'INPS competente e redatta su un apposito modulo.

LA MISURA

Nel settore edile hanno particolare rilevanza i seguenti aspetti

1) riferimento ad un orario settimanale di 35 ore, in base a quanto previsto, per determinati periodi dell'anno, dai contratti integrativi provinciali (quindi i calcoli esemplificativi indicati nella parte generale vanno fatti con riferimento a 35 ore anziche' a 40); se pero' un contratto integrativo prevede nell'ambito provinciale l'orario di 40 ore per tutto l'anno, si potra' procedere alla integrazione su 40 ore invece che su 35. Queste disposizioni non si applicano al settore lapideo, il cui contratto collettivo nazionale non prevede riduzioni di orario programmate.

2) recupero dei periodi di sosta: in conseguenza della possibilita' di recupero delle ore di lavoro non prestate per cause di forza maggiore, se il recupero avviene, non entra in azione la Cassa integrazione; se invece le condizioni di organizzazione del lavoro non lo consentono, è possibile l'intervento integrativo se c'e' un'obiettiva riduzione dell'orario di lavoro con relativa riduzione della retribuzione.

LA DURATA DELL'INTERVENTO

Valgono, in caso di sospensione totale, riduzione di orario o entrambe, le disposizioni generali (3 mesi continuativi pari a 13 settimane); si puo ' avere una proroga fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (52 settimane ), ma soltanto in caso di riduzione di orario per cause eccezionali.

A differenza di quanto avviene nella CIG per l'industria, per valutare il periodo di integrazione ai fini del limite di 12 mesi non consecutivi nel biennio ovvero di 12 mesi consecutivi sono calcolati anche i periodi caratterizzati da eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre quando si tratta di lavoratori dimissionari è necessario che questi si rioccupino presso imprese dello stesso settore.

Anche in questo settore vige il principio generale secondo cui i limiti temporali si determinano con riferimento non ai singoli lavoratori ma alle singole unita' produttivamente autonome dell'azienda (cantiere, laboratorio o cava).

Per l'edilizia e lapidei esistono particolari criteri per l'individuazione dell'unita' produttiva effettivamente interessata.

Nell'edilizia e' ammessa, nei casi di realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni e per le cause gia' indicate, l'autorizzazione da parte della competente Commissione provinciale per un periodo non superiore a 3 mesi del trattamento di integrazione. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per ulteriori periodi trimestrali.

 

LA CIG PER EVENTI METEOROLOGICI IN EDILIZIA

Nei casi di intemperie stagionali , in edilizia, gli importi massimi mensili sono maggiorati del 20% e quindi le misure al netto del 5,54%, sono, per l'anno 1999, pari rispettivamente a Lire 1.613.807 e Lire 1.939.641, a seconda che la retribuzione lorda sia inferiore o superiore a Lire 3.080.098.

I criteri per la valutazione dell'integrabilita' degli eventi meteorologici in edilizia sono stati di recente esaminati con Messaggio dell'INPS n. 28336 in data 28/7/98.

In specie, per quanto riguarda l'evento "pioggia" e' stato confermato che il valore pari o superiore ai 3 mm costituisce il parametro di riferimento per la valutazione dell'incidenza delle precipitazioni, quale causa integrabile, nel settore specifico dell'agricoltura.

Il suddetto parametro di 3 mm di pioggia non puo' applicarsi in modo rigido negli altri settori, e, in particolare in edilizia, ove occorre valutare in base alla tipologia di lavorazioni in atto al momento dell'evento meteorologico. Dette lavorazioni potrebbero quindi venire ostacolate nel loro regolare svolgimento anche da livelli di pioggia minimi, comunque inferiori ai 3 millimetri.

In linea di massima sono da considerarsi incidenti sull'attivita' produttiva anche livelli di pioggia tra i 2 ed i 3 mm per opere di costruzione vere e proprie, comprendenti le fasi d'armatura, la posa di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto ed il disarmo dei cantieri.

Inoltre debbono considerarsi incidenti sull'attivita' produtiva anche livelli di pioggia, comunque non inferiori ad 1,5 millimetri, in caso di attivita' di escavazione in cave di materiali lapidei o edili, di fondazioni o movimento terra, di lavori stradali, di impiantistica, di arginamento dei corsi d'acqua, tenendo conto in tali casi, non solo dei livelli del giorno di riduzione o sospensione dell'attivita', ma anche di quelli dei giorni precedenti.

Vengono inoltre considerati incidenti sull'attivita' produttiva livelli di pioggia non inferiori ad 1 millimetro, nei casi di lavori di intonacatura, verniciatura, pavimentazione, impermeabilizzazione, copertura tetti, dal momento che questi non possono eseguirsi a regola d'arte se non su superfici perfettamente asciutte.

Criteri analoghi ai casi sopracitati debbono essere applicati anche in caso di "neve", tenendo conto che questo evento pouo' incidere sull'attivita' immediatamente successiva al giorno della precipitazione, per la presenza di neve al suolo, in maniera maggiormente negativa sulla produzione.

Relativamente all'evento "gelo" , le temperature al di sotto di zero gradi sono considerate piu' o meno valide per giustificare l'integrazione delle contrazioni d'orario, in presenza di attivita' esterne che implichino l'impiego di materiali piu' o meno sensibili al gelo, oppure in caso di neve gelata al suolo che impedisca l'utilizzo dei mezzi meccanici occorrenti alle opere edili. Dev'essere comunque sempre provata che detta lavorazione sia l'unica eseguibile in cantiere in quel dato momento, che non esistano cioe' attivita' interne o non soggette ad impedimenti, oppure che solo una parte di operai venga, per i detti motivi, ad essere inutilizzata e quindi posta in CIG.

Per quanto riguarda il "vento", esso puo' essere considerato come causa integrabile, in rapporto al lavoro svolto, alla localita' e altitudine dell'unita' produttiva e, con riferimento particolare all'edilizia, esso deve avere una velocita' pari o superiore a 50 km/h.

 

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CIG

 La Cassa Integrazione Guadagni, anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell'I.N.P.S., viene assoggettata all'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sconta cioe' la stessa aliquota fiscale applicata ai redditi da lavoro dipendente.

Viceversa, la CIG, alla stessa stregua di altre prestazioni erogate dall'I.N.P.S., come l'indennita' di malattia o di maternita', (fanno eccezione gli assegni familiari che sono totalmente esenti) non rientra nell'imponibile previdenziale del lavoratore, cioe' non e' soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali.

 

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