IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Non si possono ricondurre ad una regola generale e univoca i concetti che guidano alla redazione di una corretta lettera Contratto per l'instaurazione dei rapporti di collaborazione. Vista l'estrema delicatezza con cui vengono trattate le distinzioni tra lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo, si consiglia la massima attenzione nel non trascurare alcuni particolari importanti nella lettera Contratto, la mancanza dei quali potrebbe costituire elemento di contestazione da parte degli organi preposti ai controlli (Servizio Ispettivo del Lavoro, ecc.). Qui di seguito viene proposta, a titolo di mero esempio, una semplice lettera Contratto da redigere su carta intestata del committente:
Elementi fondamentali sono:
Proprio per il carattere autonomo della prestazione, il Collaboratore non e' soggetto a vincolo di orari ne' al potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, tipico invece dei rapporti di lavoro dipendente.
Il collaboratore, su richiesta del committente, dovrebbe dichiarare di non essere (oppure di essere) in possesso di Partita Iva per una determinata attività professionale e che (nel caso di partita iva) l'oggetto della Collaborazione non rientra (oppure rientra) tra le attività professionali da esso esercitate nell'ambito della professione, anche ai fini del versamento dei contributi obbligatori a Casse previdenziali di categoria anziche' alla gestione separata INPS. Dette informazioni rilevano anche ai fini del ruolo del committente che, nel caso del Collaboratore "puro", cioe' senza partita iva, dovrà operare le debite ritenute contributive ed effettuare il versamento della quota a suo carico e di quella del collaboratore, oltre agli adempimenti INAIL previsti con modalità analoghe ai lavoratori dipendenti. Il professionista che esercita un'attività di collaborazione, che esula dall'attività professionale normalmente esercitata, provvederà in proprio all'autoliquidazione del contributo alla Gestione Separata INPS in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre se il Collaboratore e' gia' lavoratore dipendente, o comunque gia' iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, cio' dev'essere rilevato all'inizio del contratto, ai fini dell'aliquota contributiva INPS che, in questo caso rimane fissata al 10%.
Nel corso del rapporto di collaborazione, se istituito a tempo indeterminato, una delle parti puo' recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il contratto a tempo determinato si risolve sempre alla fine naturale prestabilita dalle parti, salvo la rinuncia (o dimissioni) scritta del lavoratore, se il contratto e' stabilito da mandati o nomine.
E' prevista un'indennità di fine contratto da corrispondersi alla fine del rapporto di collaborazione che, al momento e' stabilita al 3% del compenso globale annuo.