Controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda (art. 68 d. leg.vo n. 29/1993) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (e cioè quelle relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 – art. 45, comma 17, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).

Il tentativo è esperibile:

Termine per l’espletamento del tentativo: 90 giorni dalla promozione; decorso tale termine la domanda giudiziaria diviene, comunque, procedibile.

 Il tentativo in sede amministrativa si svolge davanti ad un Collegio di conciliazione che, non essendo (diversamente dalla Commissione prevista dall’art. 410 cpc) un organo permanente, viene costituito presso la Direzione provinciale del lavoro competente con specifico riferimento a ciascuna singola controversia. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri:

Procedura

Per promuovere il tentativo il lavoratore deve consegnare o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento la relativa richiesta di espletamento alla Direzione provinciale del lavoro competente. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita, a cura dello stesso lavoratore, all’Amministrazione di appartenenza.

La richiesta deve precisare:

  1. l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
  2. il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
  3. l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
  4. la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.

L’amministrazione è tenuta a depositare (entro il termine non perentorio di trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta) le proprie osservazioni e, contestualmente, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio. Nei dieci giorni successivi al deposito il Presidente fissa la comparizione delle parti.

Se la conciliazione non riesce, il Collegio formula a maggioranza una proposta per la bonaria definizione della controversia. In caso di mancata accettazione ad opera delle parti, i termini della proposta sono riassunti nel verbale insieme con le valutazioni rispettivamente espresse dalle parti. Nell’eventuale successivo giudizio, il comportamento tenuto dalle parti durante l’infruttuoso svolgimento del tentativo di conciliazione è valutato dal giudice ai fini del regolamento delle spese processuali.

Se la conciliazione riesce viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore mediante la conclusione della conciliazione sono inoppugnabili (art. 69 bis, comma 5, d. leg.vo n. 29/1993).

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