Cessazione del rapporto di lavoro

La maggior parte delle controversie individuali di lavoro riguardano la CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO che può avvenire per:

Estinzione   Scadenza del termine contrattuale - Compimento dell’opera oggetto del contratto
Risoluzione   Mutuo consenso (art.1372 C.C.);
  Impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione per cause di forza   maggiore (art.1463 C.C.);
  Inadempimento di uno o entrambi i contraenti (art.2119 C.C.);
  Recesso  unilaterale  (art. 2118 C.C.).
Scioglimento   Morte del lavoratore; cessazione totale dell’impresa

Evoluzione della normativa sui licenziamenti individuali

Il R.D.L. n. 1825 del 13.11.1924 e l’art. 2188 del C.C. non ponevano limiti alla facoltà di licenziamento;

Il Codice Civile del 1942, consentiva a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (AD NUTUM) con l’unico vincolo del preavviso. Tale obbligo veniva meno qualora si fosse verificata una giusta causa che non consentisse la prosecuzione anche provvisoria del rapporto" (c.d. GIUSTA CAUSA – art. 2119 C.C.)

In attuazione al comma 1 dell’art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro) I vari contratti collettivi hanno via via introdotto tutta una serie di limitazioni. L’accordo interconfederale (Confindustria/CGIL-CISL-UIL) del 20.4.1965 introduce la possibilità, per il lavoratore licenziato, di attivare una procedura conciliativa intersindacale, ovvero la costituzione di un collegio arbitrale;

Con il D.P.R. n. 1011 del 14.7.1960 è stato introdotto l’obbligo di motivare il licenziamento con un giustificato motivo pena la corresponsione di una determinata somma quale indennità accessoria all’indennità di anzianità;

Con la sentenza n. 45 del 9.6.1965, la Corte Costituzionale, pur ammettendo la legittimità del licenziamento "ad nutum", invitava il legislatore ad assicurare gli "opportuni temperamenti" ai licenziamenti;

Con la Legge n. 604 del 15.7.1966 viene introdotto il principio della giustificazione obiettiva del potere di recesso dell’imprenditore (con più di 35 dipendenti) dichiarando illegittimo il licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo (Tutela obbligatoria e non reale: riassunzione o pagamento a scelta del lavoratore da 5 a 12 mensilità),

L’Art. 18 della Legge 300 del 20.5.1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che in caso di licenziamento illegittimo perchè non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro (Stabilità reale);

La Legge 108/90, modifica in parte l’Art. 18 della Legge 300/70 e la Legge 604/66 introducendo una nuova disciplina del licenziamento individuale, estendendo la tutela reale anche ai soggetti dipendenti di datori di lavoro non imprenditori con più di 15 addetti (5 se agricoli) nella singola unità produttiva ed introducendo la tutela obbligatoria per I dipendenti di datori di lavoro con meno di 15 addetti.

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