Risoluzione del rapporto di lavoro

Mutuo Consenso

Si ha quando i due contraenti si accordano per porre fine al rapporto di lavoro (risoluzione consensuale). E’ necessario che il lavoratore espliciti la propria volontà a risolvere il rapporto di lavoro, non bastando un semplice comportamento acquiescente o concludente. Al lavoratore spetta il T.F.R. e l’indennità sostitutiva di preavviso.

Impossibilità Sopravvenuta

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione deve essere definitiva e totale e non dipendente da cause imputabili ad uno dei contraenti. I fatti possono riguardare sia il datore di lavoro quando si ha una cessazione oggettiva dell’impresa per causa di forza maggiore (es. catastrofe naturale, incendio, requisizione, ecc.) o il prestatore di lavoro quando l’impossibilità, anche se parziale o temporanea, sia tale da far venir meno l’interesse del datore di lavoro in relazione alle effettive esigenze aziendali (es. Custodia cautelare, ecc.). Ai sensi dell’Art. 2119 del Codice Civile sia il fallimento dell’imprenditore che la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono causa di risoluzione, ma possono costituire un giustificato motivo oggettivo di licen ziamento.

Recesso unilaterale

Dimissioni: volontà del lavoratore che non è soggetta ad alcuna limitazione salvo casi eccezionali (es. conduttori di generatori a vapore, ecc.)

Licenziamento: volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro purchè sia sorretta da giusta causa o giustificato motivo.

Inadempimento dei contraenti (giusta causa)

Secondo l’art. 2119 del Codice Civile "ciascuno dei contraendi può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa). Nel concetto di giusta causa rientrano quei fatti connessi ad ambo le parti (per la Cassazione anche non pertinenti all’attività lavorativa) che, per la loro gravità, abbiano fatto venir meno il rapporto fiduciario (es. Il lavoratore che violi l’obbligo di fedeltà, di diligenza, ecc. o il datore di lavoro che non conceda le ferie, la retribuzione, ecc.)

Recesso "ad nutum"

Lavoratori con patto di prova di durata non superiore al semestre;
Lavoratori domestici;
Dirigenti;
Lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o che comunque abbiano superato i 65 anni.
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