Salvo che per giusta causa, cessata attività aziendale o per scadenza del termine, i licenziamenti sono vietati nei seguenti casi:
Matrimonio
della lavoratrice |
Dal giorno delle pubblicazioni del matrimonio ad un anno dopo la sua celebrazione.In caso di dimissioni, le stesse sono nulle se non confermate presso la Direzione Provinciale del Lavoro |
Gravidanza e
puerperio |
Dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del neonato |
Infortunio o
malattia |
Per tutto il periodo previsto dalle leggi o dai contratti in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.In caso di malattia generica il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto. Se il licenziamento avviene durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso fino alla guarigione (Cassazione del 22.4.77 n. 1523) |
Servizio di
leva |
Il lavoratore, che sia alle dipendenze del datore di lavoro da almeno 3 mesi, e che sia chiamato in servizio di leva, ha diritto alla conservazione del posto fino al 30° giorno successivo al congedo. |
Richiamo
alle armi |
Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto e non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell’occupazione |
Cariche
sindacali |
In caso di nomina a membro di Commissione interna o a dirigente aziendale (R.S.A. /R.S.U.), il lavoratore non può essere licenziato o trasferito. |
Pubbliche
funzioni |
Il lavoratore eletto a svolgere pubbliche funzioni ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. |
Sciopero |
Lo statuto dei lavoratori vieta espressamente il licenziamento di coloro che partecipano ad azioni di sciopero. |