Procedura
1) Forma scritta del
licenziamento
2) Il lavoratore può chiedere entro 15
giorni i motivi
3) Il datore di lavoro deve rispondere entro
7 giorni
( se si tratta di licenziamento
disciplinare, occorre seguire la procedura di cui all'art.7 Statuto
Lavoratori )
4) Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta
giorni
Prima ipotesi |
Imprenditore e non imprenditore che occupa più di 15 dipendenti oppure più di 5 se agricolo in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo |
Seconda ipotesi |
Imprenditore e non imprenditore che occupa più di 15 dipendenti oppure più di 5 se agricolo nello stesso comune anche in unità produttive più piccole. |
Terza ipotesi |
Datore di lavoro imprenditore o non imprenditore che occupa più di 60 dipendenti ovunque siano. |
Conseguenze
Se il Giudice ritiene ingiustificato il licenziamento o nullo per motivi discriminatori:
reintegrazione o risarcimento del danno (minimo 5 mensilità);
il lavoratore può rinunciare alla reintegrazione e chiedere al datore di lavoro il pagamento di una indennità risarcitoria di 15 mensilità;
se il datore di lavoro invita il dipendente a riprendere il servizio e questi non risponde entro 30 giorni, il rapporto si risolve.
Quarta ipotesi |
Datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, enti pubblici, che occupano fino a 15 dipendenti per ogni unità produttiva. Imprenditori agricoli che occupano fino a 5 dipendenti. |
Quinta ipotesi |
Datore di lavoro
imprenditore o non imprenditore che occupa fino a 60 dipendenti ovunque
siano. |
Conseguenze
1) Il ricorso avanti al
Pretore del lavoro deve essere preceduto dalla richiesta di conciliazione
avanzata secondo le procedure
previste dai contratti collettivi ovvero dagli artt. 410 e 411 del Codice di
procedura civile. In assenza la domanda è
improcedibile.
2) Se il tentativo di conciliazione fallisce, ciascuna parte può promuovere entro venti giorni il deferimento della controversia a un collegio arbitrale.
Se il Pretore ritiene ingiustificato il licenziamento:
riassunzione entro tre giorni oppure risarcimento del danno compreso tra un minimo di 2.5 mensilità e un massimo di:
a) 6 mensilità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti;
b) 10 mensilità, se l'anzianità è superiore a 10 anni e il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti;
c) 14 mensilità se l'anzianità é superiore a 20 anni e il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti.
LA LEGGE NON SI APPLICA a) ai rapporti di lavoro domestico b) ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale,ecc. c) ai lavoratori
ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, se non hanno
optato per la prosecuzione
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