IL TASSO I.N.A.I.L. |
L’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, incide anch’essa in percentuale sull’imponibile contributivo del dipendente.
Il costo viene calcolato applicando pertanto il tasso di premio che l’I.N.A.I.L. indica al datore di lavoro per tale copertura assicurativa.
Il tasso e’ variabile. Esso dipende dalla tipologia di lavoro indicata dal datore, all’atto della denuncia di esercizio, ovvero se le lavorazioni denunciate coinvolgono piu’ settori classificati in tabella dall’I.N.A.I.L , viene calcolato un tasso ponderato tra i vari tassi tabellari esistenti. Ne consegue che per determinati lavori ad alta incidenza infortunistica (cantieristica edile, ad esempio) il tasso versato a copertura del personale addetto ai lavori operativi o di sovrintendenza diretta sara’ maggiore di altri.
Dall’apertura della nuova posizione, per i primi due anni, comunque, il tasso viene stabilito in misura fissa. |
Detto tasso e' suscettibile pero’ di uno sconto del 15% che e’ in facolta’ delle Ditte richiedere, dimostrando alla sede I.N.A.I.L. competente di aver messo in atto tutte le procedure previste dalla Legge per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ed in materia di igiene. Se nel frattempo intervenissero eventi tali da far decadere tali presupposti (inadempienze in materia di sicurezza, ecc.) l’I.N.A.I.L. provvedera’, motivandolo, ad applicare un aumento del 15% del tasso applicato inizialmente.
Dopo il primo biennio di attivita’, il tasso viene stabilito annualmente dall’I.N.A.I.L. sulla base dell’andamento degli infortuni avvenuti su quella posizione assicurativa, delle malattie professionali e dei casi di morte a seguito d’infortunio sul lavoro. (Nota: ultimamente l’I.N.A.I.L. ha compreso negli infortuni coperti da assicurazione, anche quelli avvenuti "in itinere" cioe’ nel tragitto casa-lavoro e viceversa; si e’ potuti addivenire a cio’ anche grazie alle sentenze che fino ad ora avevano riconosciuto tali eventi come infortuni dovuti comunque all’espletamento delle funzioni lavorative, e quindi indennizzabili; l’I.N.A.I.L. che dal canto suo aveva gia’ da tempo cominciato ad indennizzare tali infortuni, ha fatto proprie dette sentenze, riconoscendo la copertura anche per gli eventi "in itinere".)
Per le posizioni aperte da piu’ di un biennio, le Imprese Edili potevano comunque richiedere fino al 31/12/99 uno sconto del 10% in virtu’ di una norma premiale: detto sconto veniva riconosciuto a quelle Imprese che avessero dichiarato e dimostrato di aver applicato tutte le normative in materia di prevenzione e sicurezza e di formazione dei lavoratori, e di essere iscritte e quindi soggette alla verifica da parte dei Comitati Paritetici Territoriali, preposti appunto al controllo sulla messa in atto dei provvedimenti necessari alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I CONTRIBUTI VERSATI ALLE CASSE ASSISTENZIALI E |
|
|
PREVIDENZIALI DI CATEGORIA. |
Anche i contributi versati alle Casse Previdenziali ed Assistenziali di categoria entrano nel calcolo del costo. Un esempio tipico e’ costituito dai contributi versati alla Cassa Edile: trattasi di quei contributi che l’Azienda (ed anche in parte il lavoratore) versa alla Cassa a vari titoli: Anzianita’ Professionale Edile, vestiario, scuola edile, Comitato Paritetico, gestione Cassa Edile, quota di adesione contrattuale ed, in alcuni casi, mutualizzazione per malattie ed infortuni nonche’ gestione trattamento di fine rapporto. Altri contributi possono essere: la quota d’iscrizione all’associazione di categoria e la quota d’iscrizione all’Ance. I contributi alla Cassa Edile non sono calcolati sull’imponibile contributivo, bensi’ sull’importo del lavoro ordinario e delle festivita’ (con qualche variabile a seconda della Cassa Edile). Qualche Cassa Edile indica di calcolare certi contributi sull’imponibile contributivo INPS o sulla paga lorda o sulla paga ordinaria aumentata del 23,45%.
L’accantonamento alla Cassa Edile per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi Annui, non entra nel calcolo del costo contributivo, perche’ gia’ compreso nella retribuzione lorda dell’operaio edile.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. |
Il trattamento di fine rapporto incide sul costo del personale dipendente in funzione delle voci imponibili al fine del calcolo delle spettanze. Di norma rientrano nell’imponibile da prendere come base per il calcolo del TFR tutte le voci di retribuzione ricorrenti e non occasionali. In genere, al di la' di quanto previsto dal Codice Civile, Art. 2120, e dalla Legge 297/82, i Contratti Collettivi danno un’indicazione di massima circa gli elementi imponibili: e’ comunque certo che nella retribuzione da prendere come base imponibile NON rientrino i compensi per lavoro straordinario, le indennita’ di trasferta (se corrisposte in via temporanea o occasionale) e altre indennita’ contrattuali per lavori disagiati corrisposte occasionalmente, a meno che le stesse non vengano espressamente incluse nel computo dai rispettivi Contratti di categoria.
Durante le assenze per malattia, maternita', infortunio, cassa integrazione ecc. viene calcolata la retribuzione "virtuale" che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato e su essa calcolato il TFR.
L’imponibile di cui sopra viene diviso per 13,5 e quindi rivalutato annualmente con un tasso che per meta’ e’ composto da un elemento fisso pari a 1,5% e per l’altra meta’ dal 75% dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’ASSICURAZIONE RCT – RCO |
Se esistente, la polizza per la responsabilita’ civile dei dipendenti, costituita con un’impresa assicuratrice privata, viene generalmente calcolata applicando all’imponibile contributivo un tasso contrattuale stabilito sulla base del rischio correlato alle lavorazioni coperte. Questo tasso costituisce senz’altro un’ulteriore voce di costo.
L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. |
Con l’abolizione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, pagato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti, e’ stata istituita dal 1998 l’Imposta Regionale sulle Attivita’ Produttive. Non essendo argomento prettamente legato alla gestione del personale, non ci addentreremo nell’analisi di quest’imposta, pero’ anch’essa, indirettamente incide sul costo dei dipendenti in quanto:
viene calcolata sul "valore della produzione", che e’ costituito da diversi elementi, tra i quali anche il costo del personale; quindi detto costo non e’ deducibile dall’imposta;
dal valore imponibile ai fini dell’I.R.A.P. e’ consentito pero’ dedurre i premi pagati all’I.N.A.I.L.
l’aliquota percentuale I.R.A.P. e’ del 4,25% e viene calcolata su un imponibile formato da: retribuzione lorda del dipendente, contributi I.N.P.S. a carico Azienda, contributi a carico Azienda versati alle Casse assistenziali integrative, accantonamento TFR, premio per assicurazione RCT-RCO e ogni altro costo non previsto in questa sede, ma legato alle retribuzioni.
CRITERI DI CALCOLO.
Il costo della mano d'opera e degli impiegati puo' essere calcolato secondo due criteri: |
1) sulle retribuzioni effettivamente erogate nell’anno (o nel periodo di paga);
2) sulla retribuzione tabellare del dipendente (oraria o mensile) senza tenere conto delle variabili retributive, al fine di calcolare preventivamente l’incidenza dei costi per un determinato lavoro (ad esempio per lo studio di una gara d’appalto).
Nel primo caso il costo viene stabilito con maggior precisione e tiene conto solo delle erogazioni effettivamente corrisposte al dipendente in quel dato periodo di retribuzione o addirittura in un intero anno. Se il costo viene stabilito mensilmente, elementi come i ratei di tredicesima e quattordicesima, oppure le ferie non godute (nel caso degli impiegati retribuiti in misura fissa) e poi successivamente compensate, non vengono considerati, se non al momento della loro corresponsione.
Nel secondo caso si dovrebbe calcolare in via preventiva anche l’incidenza dei ratei e delle ferie, ma nel caso delle ferie (per gli impiegati retribuiti in misura fissa) sarebbe poi necessario rettificare il costo sulla base dei giorni effettivamente fruiti e maturati e conseguentemente su quelli liquidati perche’ non goduti nell’anno. Per gli impiegati d’ufficio, non addetti alla produzione, ritengo una forzatura voler considerare come costo il valore teorico delle ferie godute perche’ assenti dal lavoro ma ugualmente retribuiti.
Ritengo, inoltre, che l’analisi dei costi non si possa in senso assoluto esaurire in questa sede; ulteriori e ben piu’ approfondite considerazioni possono essere fatte da chi si dedica giornalmente a questo problema e comunque non si e’ tenuto conto di tutte le variabili che eventualmente possono intervenire per ogni diversa attivita’ lavorativa. L’argomento verra’ ripreso comunque nella pagina degli sgravi contributivi.
E’ DISPONIBILE UN FOGLIO DI LAVORO MODIFICABILE, IN FORMATO XLS, PER IL CALCOLO DEI COSTI - PER IL DOWNLOAD, CLICCA QUI!