Il collegato fiscale alla Finanziaria del 2000, ridefinisce a decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi da collaborazione coordinata continuativa.
Tra i vari contenuti del D.D.L. collegato alla Finanziaria 2000, viene modificato l'Art. 47 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con l'inserimento al comma 1) della lettera:"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46 (Redditi di lavoro dipendente), comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49 (Redditi di lavoro autonomo), comma 1, esercitate dal contribuente;"
Nuova definizione: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre a quelli tipici degli Amministratori, Sindaci, ecc., vengono identificati attraverso "l'assenza del vincolo di subordinazione" (altrimenti rientrerebbero nel concetto di lavoro dipendente) e la "mancanza di organizzazione e di mezzi" (altrimenti rientrerebbero nei redditi d'impresa)
Il professionista e l'I.V.A.: I redditi percepiti dal professionista che effettua collaborazioni non rientranti nell'oggetto della professione esercitata, non costituiscono redditi di lavoro autonomo bensì assimilati a quelli di lavoro dipendente; quindi ai fini dell'I.V.A. tali prestazioni NON risulteranno imponibili. Restano assoggettate a I.V.A. le prestazioni di collaborazione che rientrano nell'oggetto dell'attività professionale normalmente svolta del lavoratore autonomo.
Collaboratori anche gli "operai": Non è più prevista la natura essenzialmente artistica o professionale della prestazione del collaboratore. Conseguentemente potranno rientrare nell'ambito delle collaborazioni anche le attività manuali ed operative.
Calcolo imposta: In pratica i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rientrano nella definizione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Conseguentemente viene ad essere soppressa la franchigia del 5% fino a 100.000.000 lordi o 6% fino a 40.000.000. lordi, derivanti da collaborazione, mentre viene introdotto il calcolo delle imposte "a scaglioni" come per i lavoratori dipendenti, comprese le ritenute alla fonte per addizionali IPREF regionali e comunali. Il sostituto d'imposta dovrà provvedere al conguaglio fiscale di fine anno ed alla certificazione fiscale prevista per i dipendenti (C.U.D.).
Detrazioni fiscali: dal 2001 si applicano le detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti, che andranno proporzionate alla durata del contratto, se inferiore all'anno. Il collaboratore potrà usufruire inoltre delle detrazioni per carichi familiari.
Ulteriori novità fiscali: dal 2001 il Collaboratore e' soggetto alla disciplina dei fringe-benefit (in pratica i rimborsi spese per vitto, alloggio, e trasporto diventano imponibili), del limite oltre il quale le trasferte divengono imponibili e delle agevolazioni relative alle stock-options.
Contribuzione previdenziale ed assistenziale: Restano invariate le procedure contributive previdenziali ed assistenziali in vigore (INPS contributo gestione separata ed INAIL), con la ritenuta di 1/3 degli stessi ai collaboratori.
Una particolarità per i contributi:
fino al 31/12/2000 , si sottrae dal compenso lordo la deduzione forfetaria del
5-6% e poi si determina il contributo in percentuale. La quota del contributo
(1/3) a carico del collaboratore viene successivamente dedotta, quale onere
deducibile, in dichiarazione e non influenza il reddito del collaboratore. Dal 1º
gennaio 2001, secondo la disciplina del lavoro dipendente, la quota di
contributo a carico del collaboratore deve ridurre immediatamente il reddito (e
non rileva più come onere deducibile in dichiarazione), ma per conoscere tale
quota occorre conoscere l’imponibile fiscale che, a sua volta, è influenzato
dal contributo. È un circolo vizioso, che potrebbe avere soluzione, molto
semplicemente, nel calcolare il contributo sul compenso lordo e determinando le
ritenute sull’importo netto, come avviene per le retribuzioni dei lavoratori
dipendenti. Questo comportamento andrà confermato da un’indicazione
ufficiale (14/11/2000).