L'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA PER LE FERIE NON GODUTE

LA CIRCOLARE I.N.P.S. N. 186 DEL 7 OTTOBRE 1999

Con la predetta Circolare l'INPS ha regolamentato la decorrenza dell'adempimento dell'obbligazione contributiva per le ferie non godute dai dipendenti.

Pur specificando che i termini stabiliti non sono vincolanti per il godimento delle ferie da parte del lavoratore, in quanto viene ribadito il diritto alla fruizione degli arretrati da parte del dipendente e quale ultima estrema soluzione il pagamento del corrispettivo al medesimo, l'INPS si sofferma sulle possibilità per le Imprese di stipulare anche accordi e pattuizioni individuali onde procrastinare nel tempo il godimento delle ferie arretrate, tenuto conto delle esigenze dei datori di lavoro nell'organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda pero' il momento in cui in linea generale si determina la decorrenza dell'obbligazione contributiva sull'importo delle ferie arretrate, qualsiasi accordo contrattuale ed individuale dev'essere effettuato nei limiti della Convenzione dell'O.I.L. n. 132/1970 la quale prevede che il congedo annuale per ferie debba essere fruito per due settimane continuative entro il termine di 12 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, mentre le restanti ferie maturate entro il medesimo periodo debbano essere godute entro 18 mesi.

Ne consegue che, per le ferie maturate prima del 1999 e non fruite viene fissata la scadenza dell'obbligo contributivo al 30 giugno 2001; in questo caso l'INPS concede per i periodi di ferie cumulate superiori a 30 giorni (alla data di emanazione della Circolare) di far riferimento ad accordi collettivi, aziendali od individuali onde consentire lo smaltimento dell'arretrato senza incorrere nell'obbligazione contributiva.

Per le ferie maturate nel 1999 e anni successivi occorre far riferimento al Contratto di categoria, nella parte ove prevede il periodo entro il quale vanno fruite le ferie maturate: cosi' ad esempio, se il Contratto prevede che le ferie maturate nell'anno in corso vadano fruite entro i primi sei mesi di quello successivo, dalla scadenza di detto periodo decorre l'obbligo del pagamento dei contributi sull'imponibile corrispondente alle giornate non fruite.

Nel caso in cui il Contratto nulla indichi in materia di fruizione delle ferie, occorre far riferimento al criterio dettato anche dalla Circ. INPS 134/98 nella quale si prevede la scadenza dell'obbligazione contributiva al diciottesimo mese successivo all'anno di maturazione delle ferie.

Nel caso in cui le ferie vengano fruite successivamente al pagamento dei relativi contributi, occorrera procedere alla regolarizzazione contributiva con l'INPS, sistemando la partita contabile del lavoratore.

Le Aziende che invece decidano di liquidare annualmente le ferie non godute, non debbono fare altro che provvedere al versamento dei contributi per le ferie pagate relativamente al mese di competenza delle retribuzioni correnti.

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