L' ISTITUTO DELLE FERIE.

L' istituto delle ferie e' stato negli anni oggetto di travagliati pareri giurisprudenziali, sia per quanto riguarda la costituzionalita' dell'Art.2109 del Codice Civile, che ne tratta la materia, sia per i recenti sviluppi riguardanti l'interruzione del periodo feriale durante eventi di malattia.

L'Art. 2109 del Codice Civile recita:

"Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola coincidente con la domenica. Ha anche diritto, (dopo un anno di ininterrotto servizio)* ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e' stabilita dalla Legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art.2118."

*(Inciso dichiarato in contrasto con la Costituzione, quindi illegittimo, dalla Corte Costituzionale, in quanto il dipendente che si fosse trovato ad avere rapporti di lavoro inferiori all'anno con piu' datori di lavoro, non avrebbe potuto mai godere del periodo di ferie in quanto non avrebbe mai maturato un anno intero di lavoro presso la stessa Azienda. Infatti la Costituzione, al comma 3 dell'Art.36, sancisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non puo' rinunciarvi).

Quindi il lavoratore non puo' rinunciare alle ferie e ne ha pieno diritto alla luce della funzione di ordine igienico, fisico e sociale dell'istituto stesso. Le ferie devono pertanto svolgere una funzione di recupero delle energie psico-fisiche profuse durante l'anno lavorativo pertanto debbono essere fruite: il lavoratore puo' usufruirne solo parzialmente o non fruirne affato, in casi eccezionali di esigenze inderogabili dell'Impresa e comunque ha diritto a percepire un'indennita' pari al periodo di ferie non goduto.

L'istituto delle ferie e' disciplinato comunque dai Contratti Collettivi di Lavoro e ad essi occorre far riferimento in ordine alle condizioni di maturazione o di non maturazione delle stesse. Si possono comunque tracciare alcune linee di validita' generale che vedremo qui di seguito.

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