GLI EFFETTI SOSPENSIVI DELLA MALATTIA INSORTA IN PERIODO FERIALE.

Questo argomento merita un'approfondimento alla luce dei numerosi ed anche recenti sviluppi che hanno tracciato una nuova definizione dell'effetto sospensivo della malattia insorta durante il periodo feriale.

Innanzi tutto risulta evidente che un evento morboso insorto prima del previsto periodo feriale, continua fino alla fine, essendo ininfluente in questo caso il fatto che le ferie dovessero iniziare durante il periodo coperto da certificazione medica. Pertanto la malattia, in questo caso, non da' luogo al decorso delle ferie. Resta il fatto che non e' automatico, al termine dell'evento di malattia, il prolungamento unilaterale, da parte del lavoratore, del periodo di ferie in funzione del periodo perso per malattia: le ferie termineranno cioe' nei termini previsti dall'Azienda anche se parte di esse e' stata sostituita dall'evento morboso. Siccome rimane comunque il diritto del dipendente a fruire di un nuovo periodo compensativo di ferie, spettera' alle parti concordare un eventuale prolungamento, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

LA MALATTIA INSORTA IN PERIODO FERIALE:

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.1947 del 23/2/98) ha sostanzialmente rivisto il problema dell'interruzione delle ferie per insorgenza di un evento morboso durante lo stesso periodo.

Premesso che gia' la Corte Costituzionale, con sentenza 616/87 aveva dichiarato l'illegittimita' dell'art.2109 del Codice Civile nella parte in cui non prevede che la malattia insorta in periodo di ferie ne sospenda il decorso, (piu' recentemente il concetto e' stato ribadito dalla stessa corte con la sentenza 297/90), ne consegue che, in linea generale l'avvento della malattia durante il periodo feriale, ne determina la sospensione, proprio alla luce dei succitati principi. Sarebbe dunque il caso che i rispettivi Contratti di categoria che prevedono condizioni peggiorative, vengano, in fase di rinnovo, ad essere compatibili con la disciplina di cui sopra.

Rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione del 23/2/98 l'INPS ha fornito recenti precisazioni con la circolare n. 109 del 17/5/99, recependo in pratica il contenuto di detta sentenza.

In pratica l'Istituto riconosce l'effetto sospensivo della malattia, ma non in senso assoluto ed automatico. Viene pero' abbandonata la precedente regola, secondo la quale venivano riconosciuti sospensivi solo eventi di malattia superiori ad un dato numero di giorni o che comportassero il ricovero ospedaliero, (vedansi i rispettivi Contratti di categoria).

Esistono quindi determinate condizioni per le quali sussiste l'effetto sospensivo delle ferie da parte di un evento insorto in tale periodo:

  1. il lavoratore in malattia deve tempestivamente comunicare al datore di lavoro l'insorgenza dell'evento morboso e produrre la relativa certificazione medica; inoltre il dipendente, durante il periodo di assenza per malattia, deve seguire gli obblighi ad essa connessi (per esempio la reperibilita' nelle fasce orarie previste), pena la decadenza del diritto all'interruzione delle ferie. Non e' necessario che il dipendente rientri al proprio domicilio per far valere la sospensione delle ferie, sempre che comunichi l'indirizzo di reperibilita' durante l'evento morboso, che potra' essere quello del luogo ove si trova in villeggiatura.
  2. L'effetto sospensivo decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve notizia o certificazione dell'insorgenza della malattia, considerando i giorni precedenti a tale comunicazione come ferie godute anche se compresi nel certificato medico. Inoltre, per i dipendenti indennizzati dall'INPS, il datore di lavoro deve considerare, ai fini della decorrenza e quindi del calcolo del periodo di carenza e successivi, il giorno di ricevimento della comunicazione da parte del dipendente.
  3. Da questo momento in poi la malattia interrompe le ferie, sempre che il datore di lavoro non richieda gli opportuni controlli. Nel richiedere la visita medico-fiscale, il datore di lavoro deve specificare che trattasi di malattia insorta in periodo di ferie; questo e' importante al fine di determinare l'efficacia o meno degli effetti sospensivi.
  4. L'idoneita' della malattia ai fini della sospensione del periodo di ferie, viene accertata secondo il principio di compromissione della sfera biologica del lavoratore, comportando un apprezzabile e sostanziale pregiudizio alle finalita' proprie del principio delle ferie. In particolare possono riconoscersi come sospensivi i seguenti eventi:
  • elevati stati febbrili
  • ricoveri ospedalieri
  • ingessature di grandi articolazioni
  • malattie gravi di apparati e organi e comunque quando la menomazione funzionale produca pregiudizio tale da impedire il riposo ed il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Non possono essere riconosciuti sospensivi gli eventi che influiscono marginalmente sulla fruizione delle ferie e che anzi possono essere compatibili con esse, come:

  • le patologie ansioso-depressive
  • la cefalea
  • stati di stress psico-fisico e tutte quelle sindromi che trovano comunque nelle attivita' ludico-ricreative un supporto al superamento della sintomatologia.

 

In sintesi, il datore di lavoro dovra' sempre tener presente che l'instaurarsi di un evento morboso di norma interrompe le ferie del dipendente, anche se i rispettivi Contratti di categoria possono essere restrittivi in tal senso e cio' puo' comunque far nascere un qualche contenzioso, se non nell'immediato, alla fine del rapporto di lavoro, tra dipendente e datore di lavoro. Sara' buona norma quindi far effettuare le dovute visite di controllo per accertare la compatibilita' o meno della malattia con il periodo di ferie.

 

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