LA MATURAZIONE DELLE FERIE.

 

Le ferie maturano in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro nell'anno; i giorni di ferie e di permessi retribuiti nell'anno vengono generalmente quantificati dai rispettivi Contratti di categoria.

Oltre che nei periodi di effettiva prestazione lavorativa, le ferie maturano in tutti quei periodi in cui il lavoratore, pur essendo assente dal lavoro fruisce di quegli istituti che comunque sono equiparati all'attivita' lavorativa retribuita:

  1. Malattia, TBC, infortunio (per tutto il periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro);
  2. Congedo matrimoniale;
  3. Ferie e permessi retribuiti previsti dai Contratti;
  4. Astensione obbligatoria per il parto;
  5. Cassa integrazione guadagni a retribuzione ridotta.

 

LE FERIE NON MATURANO durante:

  1. Astensione facoltativa post-partum e permessi non retribuiti per malattia del figlio fino all'eta' di tre anni;
  2. Aspettativa e permessi non retribuiti;
  3. Cassa integrazione a zero ore (sospensione)
  4. Scioperi
  5. Assenze ingiustificate e non retribuite;
  6. Servizio militare;
  7. Eventi di malattia ed infortunio eccedenti il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.

 

LAVORATORI PART-TIME:

Ai lavoratori part-time spettano non un numero proporzionale di giornate di ferie, bensi' un numero proporzionale di ore, in base al numero di ore lavorate, inferiori a quelle per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto ad un lavoratore che opera per 20 ore settimanali sulle 40 previste per i dipendenti full-time, se il contratto di lavoro prevede 4 settimane di feire l'anno, spetteranno al lavoratore part-time, non gia' 2 settimane di ferie retribuite, bensi' sempre 4 settimane, retribuite al 50%, cioe' con la stessa retribuzione che avrebbe percepito lavorando.

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