L'INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO FERIALE.

L'individuazione del periodo di ferie deve tener conto degli interessi dei due contraenti: datore di lavoro e lavoratore. Normalmente e' il datore di lavoro che stabilisce il periodo feriale, cercando comunque di venire incontro alle esigenze del lavoratore, soprattutto per quello che concerne la durata del periodo stesso, che dev'essere sufficientemente congrua a garantire un sufficiente ristoro dalle fatiche di tutto l'anno. Ne consegue che, se il datore di lavoro, puo' insindacabilmente, per ragioni organizzative aziendali, stabilire la decorrenza del periodo di ferie, dovrebbe, per le suindicate ragioni di finalita' dell'istituto delle ferie, concedere al dipendente un periodo sufficientemente lungo, nell'ambito di quanto maturato a quella data. Resta ferma comunque la facolta' del datore di lavoro di ridurre questo periodo se cio' occorra al buon funzionamento dell'Azienda.

Un problema si pone, in caso di chiusura dell'Azienda per ferie collettive, per quei lavoratori che, avendo meno di un anno di lavoro alle spalle, non hanno maturato ancora tutti i giorni di ferie corrispondenti al periodo di chiusura. In questo caso il datore di lavoro puo' "anticipare" i giorni di ferie non ancora maturati, in quanto verranno a maturare nei mesi successivi, oppure concedere comunque permessi non retribuiti al dipendente: in quest'ultima condizione resta il fatto che l'I.N.P.S. richiede, in caso di assenze non retribuite e imputabili al datore di lavoro, il pagamento dei contributi "virtuali", cioe' sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato remunerato.

Nel caso in cui il lavoratore ed il datore di lavoro concordino il periodo feriale e che poi venga modificato da quest'ultimo per esigenze inderogabili e urgenti dell'Azienda, nell'eventualita' in cui il dipendente abbia a perdere una qualsiasi caparra in denaro versata per la prenotazione del soggiorno in un albergo, questi ha diritto ad essere rimborsato del denaro speso, previa presentazione di una pezza dimostrativa.

Nel caso in cui il dipendente venga richiamato dalla localita' di villeggiatura, per esigenze inderogabili ed urgenti dell'impresa, questi ha diritto ad essere rimborsato delle spese di viaggio per se' e per i familiari al seguito, nonche' di ogni spesa inerente la disdetta del soggiorno e correlate.

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