Il Governo vara la Finanziaria in via definitiva al Parlamento (17/11/2000)


 Bonus fiscale a quota 13.141 miliardi nel 2000 (di cui 3.620 alle imprese), che sale a circa 28mila nel 2001. È il piatto forte della Finanziaria approvata in via definitiva dal Parlamento, insieme al decreto che ne anticipa alcuni effetti all’anno in corso. Questi i punti salienti: riduzione dell’acconto Irpef del prossimo novembre dal 92 all’87%  sui redditi del 2000, dell’acconto Irpeg dal 98 al 93 e Irap dal 98 al 95%; aumento della quota esente ai fini Irpef da 9 a 12 milioni e , già per i redditi dell'anno 2000, ampliamento del primo scaglione da 0-15 a 0-20 milioni. Quest'ultimo provvedimento comporterà già una restituzione d'imposta nelle buste paga corrisposte nel mese di Novembre (un conguaglio anticipato quindi), che corrisponderà alla maggiore imposta trattenuta durante l'anno e calcolata sullo scaglione fino a 15 milioni anziche' fino a 20 milioni, fino ad un massimo di lire 350.000.= (IN PRATICA LA DIFFERENZA DA RESTITUIRE CORRISPONDE AD UN 7% - DIFFERENZA DI ALIQUOTA TRA PRIMO E SECONDO SCAGLIONE - CALCOLATA SU LIRE 5.000.000.= CHE EQUIVALGONO ALL'AMPLIAMENTO DEL PRIMO SCAGLIONE)

Ecco uno stralcio dei provvedimenti approvati e che riguardano il lavoro dipendente:

DETRAZIONI PER I FIGLI

Le detrazioni per il primo figlio crescono nel 2001 da 516.000 a 552.000 lire e per il 2002 da 552.000 a 588.000 lire.
Per le famiglie con redditi fino a 100 milioni, le detrazioni per i figli a partire dal secondo aumentano nel 2001 di 100.000 lire.
Per il 2002 è previsto un ulteriore aumento di 36.000 lire. Questi importi sono maggiorati di 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. 
 

 

LA NUOVA IRPEF

La nuova Irpef, (art.2 della Finanziaria) prevede per le famiglie sgravi per circa 13.000 miliardi nel 2001. I benefici arriveranno a 21.000 miliardi nel 2003.
La finanziaria amplia la fascia esente da 9,1 a 12 milioni di reddito per i lavoratori dipendenti, da 4 a 6 milioni per gli autonomi, riduce le aliquote, estende il primo scaglione da 15 a 20 milioni. e prevede una rimodulazione delle detrazioni.


Sono previsti cinque scaglioni.


Il primo riguarda i redditi fino a 20 milioni (attualmente arriva a 15 milioni) e dal primo gennaio 2001 avrà l'aliquota del 18% anziché del 18,5% come è ora.


Sul secondo scaglione, da 20 a 30 milioni di reddito si applicherà l'aliquota del 24%, contro il 26,5% attuale. La tassazione scenderà ancora negli anni successivi passando al 23% nel 2002 e al 22% dal 2003.


L'aliquota del terzo scaglione (da 30 a 60 milioni) dal prossimo anno sarà' del 32%, contro l'attuale 33,5%. Previste riduzioni di tassazione anche per i redditi più alti.


Per il quarto scaglione (da 60 a 135 milioni) si passa dall'attuale 39,5% al 39% nel 2001, per scendere ancora al 38,5% nel 2002 e al 38% nel 2003.


Oltre i 135 milioni (quinto scaglione) l'aliquota si riduce dal 45,5% al 45% per il prossimo anno, al 44,5% nel 2002 e al 44% dal 2003.


Vengono poi rimodulate le detrazioni per i lavoratori: sono innalzate le soglie di esenzione a 12 milioni per quelli dipendenti e per gli autonomi passa a 6 milioni annui.

 

BENEFICI PER I LAVORATORI

Mobilità lavoratori

I dipendenti che per esigenze di lavoro si trasferiscono dalla città di residenza beneficiano di detrazioni fiscali per le spese di affitto. La detrazione è pari a di 1.920.000 lire per i lavoratori con redditi fino a 30 milioni e di 960.000 lire per i lavoratori con redditi tra 30 e 60 milioni.

 

Sì a incentivi per anziani che restano a lavorare.

Il nuovo articolo 54 prevede benefici per gli anziani che, pur avendo maturato il requisito per la pensione di anzianità, rimangono a lavorare. In tal caso non pesano i contributi previdenziali e il contratto di lavoro viene trasformato da tempo indeterminato a tempo determinato.

 

IMPRESE:
Sgravio dell'0,8 % del costo del lavoro.

La Camera ha approvato la riduzione dello 0.8% del costo del lavoro. Dal primo febbraio 2001 i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi sociali per gli assegni familiari, che sono pari allo 0,8%. La norma attua il programma di riduzione del costo del lavoro previsto dal Patto di natale, siglato nel dicembre 1998 tra governo e parti sociali.

 



STRALCIO DEL COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riduzione dell’IRPEF


E’ stata ampliata la fascia di reddito attualmente compresa nel I scaglione, elevandola da 15 a 20 milioni e sono state incrementate le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente. Tali disposizioni si applicano già per il 2000 e i sostituti d’imposta ne devono tenere conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno. Per anticipare gli effetti positivi delle norme, i sostituti d’imposta devono procedere entro il mese di novembre 2000 a restituire a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati un acconto dell’IRPEF che risulterà spettante a seguito delle operazioni di conguaglio. A tal fine è stabilito che devono essere restituite le ritenute operate nel corso dell’anno fino all’importo massimo di lire 350.000.
Per tutti coloro che sono tenuti dal prossimo novembre al versamento della seconda rata dell’acconto, l’importo è stato ridotto dal 92% all’87%.


Detrazioni per carichi di famiglia
Aumentano gli importi della detrazione per i figli e le persone indicate nell’art. 433 del C.C. che convivono con il contribuente, o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione è stabilita nella misura di Lire 552.000 per l’anno 2001 e di Lire 588.000 a partire dal 2002.

Assegno per le famiglie numerose
E' previsto un innalzamento della soglia di reddito per l'attribuzione dell'assegno familiare ai nuclei con tre o più figli minori. Fino ad oggi la soglia per godere dell'assegno intero (duecentomila lire ogni mese) era stata fissata a 31 milioni annui circa.
Viene inoltre incrementato il Fondo nazionale per le politiche sociali al fine di sostenere iniziative rivolte alle persone anziane, alle famiglie, ai minori e vittime di abusi.

Esenzione Irpef prima casa
A decorrere dal periodo d’imposta 2000, si deduce dal reddito complessivo l’intero importo della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale: contribuente e suoi familiari.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, è prevista la deduzione di un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le famiglie
- E’ prorogata anche per l’anno 2001 la norma, introdotta nella Finanziaria 1998, che consente la detrazione IRPEF ,nella misura del 36%delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione di edilizia residenziale.
Sono valide le comunicazioni, relative a lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, purché trasmesse entro 90 giorni dall’inizio degli stessi.
- E’ prorogata per l’anno 2001 l’aliquota Iva del 10% prevista per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa.

Affitti
Gli importi delle detrazioni previste per i contribuenti che sono titolari di un contratto di locazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono aumentati a lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni, e a lire 480.000, se il reddito complessivo è compreso tra i 30 e i 60 milioni.
L’agevolazione spetta per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (cosiddetti affitti concordati).

Rifinanziamenti
Sono rifinanziate le leggi per l'infanzia, per i disabili, per la famiglia, il Fondo per la lotta alla droga e il Fondo per le Politiche di integrazione degli immigrati.


2. PENSIONI

- viene rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni in modo da consentire un più elevato grado di adeguamento dei trattamenti pensionistici rispetto all’inflazione;
- viene incrementata la maggiorazione sociale del trattamento pensionistico nella misura pari a lire 80.000 mensili, per i titolari di pensioni con età inferiore a 75 anni di età, e lire 100.000, per i titolari di pensioni con età pari o superiore a 75 anni di età;
- ulteriore detrazione d’imposta prevista per i contribuenti che possiedono soltanto redditi di pensione e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, estesa anche agli ultra 75enni che sono titolari di redditi di terreni per un importo non superiore a 360.000.
- al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa nei casi di lavori discontinui, stagionali, temporanei, a tempo parziale, nonché per i lavoratori "parasubordinati", è istituto un nuovo Fondo, presso l’INPS, alimentato oltre che con il contributo di solidarietà a carico delle pensioni di importo elevato, con un apporto dello Stato nella misura di lire 70 miliardi per l’anno 2001;
- si dà attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 141/1989 e 78/1993 in materia di rivalutazione dei contributi versati nell’assicurazione facoltativa e quella della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.


3. LAVORO

Incentivi all’occupazione.
E’ prevista la concessione di un credito d'imposta per tutti datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Il credito d’imposta si applica sull’intero territorio nazionale.
Sono escluse dall’agevolazione tutte le amministrazioni pubbliche.
Ai fini del credito d’imposta, le assunzioni devono avere le seguenti caratteristiche:
a) siano di età non inferiore a 18 anni;
b)non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno due anni.
Il credito d’imposta non compete se non vengono osservati i contratti collettivi nazionali e se non vengono rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626 del 1994.
L’incremento della base occupazionale si ritiene conseguito ogni qualvolta il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato risulti superiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000. Detto incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il credito d’imposta è stabilito nella misura di Lire 800.000 per ciascun mese per ogni nuovo dipendente assunto. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
Per le piccole e medie imprese, con unità produttive situate in determinate aree del territorio nazionale, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 448 del 1998 relativamente alle assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Con riferimento ai datori di lavoro che nel periodo compreso dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 della citata legge n. 448, spetta, in aggiunta al credito disciplinato dal comma 1, un ulteriore credito d'imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente.

Reddito minimo di inserimento
Viene prolungata fino al 2002 ed estesa ad alcune aree oggetto di Patti territoriali la sperimentazione dell'istituto del Reddito minimo di inserimento, rivolto a combattere la povertà e l'esclusione sociale, realizzando così un primo passo verso la messa a regime. La sperimentazione che era cominciata nel 1998 (D.L. 18.6.90, n.237) ha finora coinvolto 39 comuni.

Incentivi per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego
Il provvedimento consiste nel finanziamento per il triennio 2001/2003 di iniziative di promozione (incentivi e innovazioni come il franchising), organizzazione e finalizzazione di attività imprenditoriali per interventi strutturali, che favoriscano l’occupazione nelle regioni interessate dai programmi comunitari e nelle aree economicamente svantaggiate del Paese. Il fine è quello di sostenere e far radicare l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità fra uomini e donne nelle attività economiche, la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale, cooperativa e agricola e dell’imprenditorialità giovanile e femminile.


Contrasto del lavoro irregolare
Per incrementare l’azione di contrasto al lavoro irregolare e intensificare la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro:

- verrà rivisto il sistema sanzionatorio in materia di contributi previdenziali, creando condizioni più favorevoli per la regolazione delle pendenze contributive
- verranno rafforzati gli organismi, a livello centrale (Comitato per l’emersione del lavoro irregolare) e locale (Commissioni regionali e provinciali), per migliorare le iniziative in favore dell’emersione.
- verranno previste risorse finanziarie per consentire un incremento nella misura di 1.000 unità dell’organico dell’ispettorato del Ministero del lavoro


…OMISSIS…

STRALCIO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2001:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2001)

Titolo II

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI ENTRATA Capo I DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL

CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote
e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).
Testo emendato 27-10-2000 

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;";

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento" a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003";

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003";

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, l'ultimo periodo "il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni" è sostituito dal seguente: "Il suddetto importo è aumentato:
1) di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
2) di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 a decorrere dai 1o giugno 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire l00.000.000;
3) di lire 100.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa al secondo figlio e il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

d)
all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) nel comma 1, le lettere da 1a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

a) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000";
2) nel comma 2, dopo le parole: "redditi di pensione" sono aggiunte le seguenti: ", redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000";

 

…OMISSIS….

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