LE FONTI NORMATIVE

Nel nostro ordinamento, dopo numerevoli modificazioni ed integrazioni e' stato perfezionato l'inquadramento definitivo dal punto di vista contrattuale e previdenziale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia ancor oggi si sta lavorando alla modifica dell'aspetto fiscale circa il trattamento di detti redditi. Questo genere di rapporto di lavoro atipico sta gradualmente conquistando un posto di riguardo nella graduatoria dei "lavori flessibili" cioè quei rapporti di lavoro che permettono di instaurare sotto una tutela normativa non troppo rigida e vincolante un piu' agevole punto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La fonte normativa di tale genere di rapporto trova le sue origini nell'art.49 del T.U.I.R.:

 

Art. 49

Redditi di lavoro autonomo

"1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita…" omissis

 

 

 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMMA 2 LETT. a), art. 49 TUIR.

La seconda categoria prevista dall’art. 2 legge 335/95 e dall’art. 49 tuir è quella legata alla percezione di redditi collegati a figure tassativamente elencate.


Si tratta di collaborazioni che si concretizzano in prestazioni d’opera continuativa e coordinata, personale. Queste figure a differenza di altre vedono la loro tutela nell’art. 409 del codice di procedura civile (la norma che prevede le controversie come controversie da lavoro valorizza il contenuto del rapporto).

La dottrina distingue i rapporti di collaborazione coordinate e continuative in due categorie, secondo la tipicità o meno degli stessi:

rapporti tipici: uffici di amministratore, sindaco revisore di società associazione o altri enti con o senza personalità giuridica, collaborazioni a giornali riviste enciclopedie e simili, partecipazione a collegi o commissioni,

Altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui attività abbia contenuto artistico o professionale, sia svolta senza vincolo di subordinazione, in un rapporto unitario, senza mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

La circolare n. 83, del 28 marzo 1997, afferma che per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono considerarsi tali quelli espressamente indicati dall’arte. 49 c2 lett. a) del tuir i cosiddetti rapporti tipici e per gli altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa si osserva che devono essere caratterizzati da una prestazione d’opera prevalentemente personale, non rientrante nell’oggetto dell’arte e professione esercitata dal contribuente, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera deve essere svolta senza vincolo di subordinazione in un rapporto unitario e continuativo senza mezzi organizzati con retribuzione periodica e prestabilita

 

 

La legge 335/95 ha istituito presso l’INPS una nuova forma di previdenza obbligatoria destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive di appositi Albi, oppure quelle attività che la giurisprudenza definisce atipiche, quali le collaborazione coordinate e continuative, cd "parasubordinati " nonché gli incaricati alla vendita a domicilio, cd "venditori porta a porta".

La norma istitutiva della Cassa previdenziale è l’art. 2 commi dal 26 al 31 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nota come "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" integrata dai DM 281 e 282 del maggio 1996 elenca i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo:

Lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva;

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia come rapporto tipico che atipico;

Incaricati delle vendite a domicilio.

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