IL LAVORATORE HA DIRITTO AL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ECCEDENTE IL FORFAIT STABILITO DALL’AZIENDA – In materia non sono ammesse rinunce preventive (Cassazione Sezione Lavoro n. 6902 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio).
G.G. ha lavorato per alcuni anni come autista alle dipendenze della S.r.l. Lucchi Trasporti. Egli ha sempre percepito, per prassi aziendale, un compenso fisso forfettizzato per il lavoro straordinario. Al termine del rapporto egli si è rivolto al Pretore di Modena sostenendo di avere svolto lavoro straordinario in misura superiore a quella corrispondente al compenso forfettizzato mensilmente versatogli. Pertanto egli ha chiesto la condanna dell’azienda al pagamento delle relative differenze.
A prova del suo diritto egli ha prodotto tra l’altro i dischi cronotachigrafici relativi ai viaggi da lui effettuati come autista.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Modena, hanno ritenuto la domanda infondata. Il Tribunale ha motivato la sua decisione affermando che la prassi di liquidazione forfettaria dello straordinario doveva ritenersi lecita in quanto più favorevole al lavoratore perché gli evitava la difficoltà di offrire una prova rigorosa delle prestazioni svolte.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6902 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio) ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che la disposizione del datore di lavoro che stabilisca il pagamento del lavoro straordinario in misura forfettizzata, indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in eccedenza, deve ritenersi illegittima; essa infatti comporta, in danno del lavoratore, una inammissibile rinuncia preventiva a un diritto non ancora sorto ed eventualmente acquisibile con la prova, costituzionalmente tutelata ex art. 36 Cost., della non proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Il giudice di merito – ha osservato la Corte – non può esonerarsi dall’esaminare l’ammissibilità delle prove richieste dal lavoratore al fine di dimostrare la prestazione eventualmente svolta in eccedenza allo straordinario forfettizzato, pur se liquidato in forza di una prassi generalmente accettata dai lavoratori; in particolare il giudice non può esimersi dal valutare le prove risultanti dai dischi cronotachigrafici che, a norma dell’art. 2713 cod. civ., se non disconosciuti formano piena prova dei fatti da essi risultanti e in essi riprodotti e, se disconosciuti, possono costituire presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. unitamente ad altri elementi di prova gravi precisi e concordanti.