(la nuova disciplina)
La lavoratrice e il lavoratore subordinati hanno diritto a tre giorni complessivi all'anno di permessi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità:
del coniuge, anche legalmente separato, |
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del convivente, come risulta da certificazione anagrafica, |
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del parente, entro il secondo grado, anche non convivente. Non sono compresi gli affini. |
Il Regolamento del Ministro per la solidarietà sociale precisa criteri e condizioni. Tra queste:
La lavoratrice e il lavoratore subordinati possono chiedere un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari.
Questi motivi possono riguardare i seguenti soggetti:
la persona del lavoratore, ma non per malattia (dato che questa ha già la
sua regolamentazione legislativa e contrattuale); |
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i componenti la famiglia anagrafica; |
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le persone verso le quali è previsto obbligo di alimenti (coniuge, figli,
genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), anche non
conviventi; |
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i parenti e gli affini entro il terzo grado disabili. |
I motivi possono essere:
le necessità familiari derivanti dal decesso di una di queste
persone; |
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le situazioni che comportano un impegno particolare della lavoratrice o
del lavoratore o della loro famiglia nella cura o nell’assistenza di queste
persone; |
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le situazioni di grave disagio personale della lavoratrice e del
lavoratore (tranne la malattia); |
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le patologie in cui incorrano queste persone (elencate nel regolamento) |
Il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o per il diniego del congedo va disciplinato dai contratti collettivi
Nel Regolamento viene nel frattempo garantito il contemperamento delle esigenze delle due parti del rapporto di lavoro, nonché il rispetto dei principi di correttezza, buona fede, parità di trattamento.
Una disciplina più limitativa è prevista:
Ai fini della fruizione del congedo durante lo svolgimento di successivi rapporti di lavoro, il datore di lavoro, al termine di quello in atto, deve rilasciare l’attestazione del periodo di congedo eventualmente fruito.
Il periodo di congedo fruito si calcola secondo il calendario comune, computando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo.
Nel Regolamento sono precisati: