PERMESSI E CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

(la nuova disciplina)

 

A) PERMESSI RETRIBUITI DI 3 GIORNI:

La lavoratrice e il lavoratore subordinati hanno diritto a tre giorni complessivi all'anno di permessi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità:

del coniuge, anche legalmente separato,

del convivente, come risulta da certificazione anagrafica,

del parente, entro il secondo grado, anche non convivente. Non sono compresi gli affini.

Il Regolamento del Ministro per la solidarietà sociale precisa criteri e condizioni. Tra queste:

  1. l’obbligo di preavviso della causa e dei giorni di permesso, che devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici;

  2. la possibilità, nel caso di grave infermità e in alternativa ai permessi, di concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, sulla base di accordo scritto e della proposta della lavoratrice e del lavoratore;

  3. la cumulabilità di questi permessi con quelli previsti per i disabili o per la cura di disabili. 

 

B) CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI:

La lavoratrice e il lavoratore subordinati possono chiedere un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari.

Questi motivi possono riguardare i seguenti soggetti:

la persona del lavoratore, ma non per malattia (dato che questa ha già la sua regolamentazione legislativa e contrattuale);

i componenti la famiglia anagrafica;

le persone verso le quali è previsto obbligo di alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), anche non conviventi;

i parenti e gli affini entro il terzo grado disabili.

 

I motivi possono essere:

le necessità familiari derivanti dal decesso di una di queste persone;

le situazioni che comportano un impegno particolare della lavoratrice o del lavoratore o della loro famiglia nella cura o nell’assistenza di queste persone;

le situazioni di grave disagio personale della lavoratrice e del lavoratore (tranne la malattia);

le patologie in cui incorrano queste persone (elencate nel regolamento)

 

Il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o per il diniego del congedo va disciplinato dai contratti collettivi

Nel Regolamento  viene nel frattempo garantito il contemperamento delle esigenze delle due parti del rapporto di lavoro, nonché il rispetto dei principi di correttezza, buona fede, parità di trattamento.

Una disciplina più limitativa è prevista:

  1. da un lato, per i congedi richiesti nel corso di un rapporto di lavoro a termine;

  2. dall’altro, quando la richiesta riguardi eventi che darebbero diritto ai permessi retribuiti, ma è stato superato il tetto dei 3 giorni annui.

 

Ai fini della fruizione del congedo durante lo svolgimento di successivi rapporti di lavoro, il datore di lavoro, al termine di quello in atto, deve rilasciare l’attestazione del periodo di congedo eventualmente fruito.

Il periodo di congedo fruito si calcola secondo il calendario comune, computando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo.

 

Nel Regolamento sono precisati:

  1. la documentazione che deve essere fornita dalla lavoratrice e dal lavoratore al momento della richiesta;

  2. le modalità per la richiesta del rientro, anche anticipato, al lavoro;

  3. le ipotesi per le quali è prevista la verifica della permanenza della grave infermità;

  4. i rapporti con la disciplina dei contratti collettivi vigenti: applicazione, in alternativa alla legge, di quella che, allo stesso titolo, risulta più favorevole.
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