IL REDDITO IMPONIBILE
Per i collaboratori viene applicata una deduzione forfetaria del 5% sul reddito imponibile, applicabile fino a lire 100.000.000.= annui. Per il biennio 1999-2000 detta percentuale e' aumentata al 6% e dal 2001 al 7% a condizione che alla formazione del reddito concorrano solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa non superiori a lire 40.000.000 lordi ed eventualmente il reddito da prima abitazione purche' d'importo inferiore alla relativa deduzione fiscale), altrimenti rimane solo applicabile la franchigia del 5% fino a cento milioni. Detta deduzione viene applicata dal committente in sede di calcolo del contributo del 10-13% o piu' negli anni a seguire, mentre non e' applicabile l'eventuale ulteriore incremento al 6 - 7 % se non a conguaglio (reddito da collaborazione non superiore a 40.000.000 di lire). Dall'anno 2001, salvo ripensamenti politici dell'ultima ora, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa non esercitati nell'ambito di una professione, verranno a far parte della categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto verrà a decadere lo sconto fiscale del 5% o 6% sull'imponibile, come dianzi descritto, ma verranno sicuramente istituite altre forme di detrazione, nonche' verranno ad essere ricomprese in detti redditi alcune franchigie oggi assegnate ai lavoratori dipendenti come il regime di esenzione delle indennità di trasferta, ecc. A partire dall'anno 2001, quindi i sostituti d'imposta (committenti) non effettueranno piu' la ritenuta d'acconto del 20% ma opereranno il calcolo delle ritenute su base mensile seguendo gli scaglioni IRPEF in vigore (come per i lavoratori dipendenti); conseguentemente alla fine dell'anno o del rapporto di collaborazione il sostituto d'imposta opererà il previsto conguaglio fiscale, anche per quanto riguarda le addizionali IRPEF. Inoltre se l'imponibile fiscale e' stato il medesimo imponibile sul quale calcolare i contributi, con la riforma, le imposte dovranno essere calcolate direttamente sul compenso al netto dei contributi a carico del Collaboratore (1/3), come per i lavoratori dipendenti.
MINIMALE E MASSIMALE: Ogni anno l'INPS indica gli importi minimi e massimi sui quali calcolare i contributi. Per l'anno 2000 il massimale di reddito su cui applicare il contributo è pari a lire 144.263.000.- L'eventuale eccedenza vale quale acconto sui contributi dovuti nell'anno successivo. Il massimale è indivisibile e non è rapportabile ai mesi di effettiva attività. Invece l'accredito contributivo è integrale se viene raggiunto il minimale di reddito dei commercianti che per l'anno 2000 è pari a lire 22.688.224. Viene effettuata la riduzione proporzionale del periodo accreditato negli altri casi.