INCARICO, MEDIANTE BORSA DI STUDIO, DI PROVVEDERE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATICO - Può dar luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 3313 del 6 aprile 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Lupi).


G.C. è stato incaricato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale di provvedere all’organizzazione del servizio informatico. Il rapporto è stato formalmente istituito come assegnazione di borsa di studio, poi definito come collaborazione autonoma e infine come rapporto di lavoro subordinato a termine.


G.C. ha chiesto al Pretore di Roma di accertare che sin dall’inizio era stato istituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno ritenuto fondata la domanda. In particolare il Tribunale ha ritenuto che, data l’elevata qualità della prestazione intellettuale richiesta al lavoratore, la subordinazione dovesse essere desunta non dal suo assoggettamento a disposizioni di carattere tecnico, ma dal suo inserimento nella organizzazione del datore di lavoro con retribuzione fissa.


La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3313 del 6 aprile 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Lupi), ha rigettato il ricorso della S.I.O.I., richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui il vincolo di subordinazione deve essere accertato con riferimento alla natura della prestazione, al ruolo del lavoratore nell’ambito dell’impresa e ai suoi rapporti con l’imprenditore sul piano della capacità e della fiducia; qualora le caratteristiche e le modalità concretamente assunte dalla prestazione consentano di ricondurla nell’ambito della prestazione subordinata - ha affermato la Corte - resta irrilevante il diverso nomen juris attribuito dalle parti al rapporto, non potendo la necessaria indagine sulla loro volontà negoziale andare disgiunta da una verifica del concreto svolgersi della prestazione.

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