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Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme
sul collocamento
Legge 20 maggio 1970, n. 300
TITOLO I DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL
LAVORATORE
ART. 1 -- Libertà di opinione. -- I lavoratori, senza distinzione
di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della
presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate. - Il datore di lavoro può
impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti
del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di
tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono
contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono
alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di
lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di
cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si
svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza. -- i
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. -- È vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le
apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che
rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui
ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari. -- Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. -
Visite personali di controllo. -- Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai
fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità
degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede
l' ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del
lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni
disciplinari. -- Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un
importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. -
Divieto di indagini sulle opinioni. -- E fatto divieto al datore di
lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. --
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti. -- I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di
cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali. -- Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
ART. 12. - Istituti
di patronato. -- Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere,
su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. -
Mansioni del lavoratore. -- L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una
unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. -- Il
diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori. -- È nullo
qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un
lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti
economici collettivi discriminatori. -- È vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a
mente dell'art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui
confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del
Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo. -- È fatto
divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di
lavoro. -- Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste
dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2
della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta
causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della
legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del
codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le
retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della
sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza
pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano
le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la
sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito: a)
delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali,
non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella
unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(*) ART. 20. - Assemblea. -- I lavoratori hanno diritto di
riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva. Le riunioni -- che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso
al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali.
(*) ART. 21. - Referendum. -- Il
datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
(*) ART. 22. - Trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Il
trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. I 9, dei candidati e dei
membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui
al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art.
18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è
stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è
cessato l'incarico per tutti gli altri.
(*) ART. 23. - Permessi
retribuiti. -- I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un
dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a
otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 24.
- Permessi non retribuiti. -- I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 25. -
Diritto di affissione. -- Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
(*) ART.
26. - Contributi sindacali. -- I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale. Le associazioni sindacali dei
lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di
lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di
chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui
indicata.
(*) ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali. -- Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. -- Qualora il
datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è
posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla
scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'art. 36 del codice penale.
(*) ART. 29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali. -- Quando le rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più
delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali,
i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente
rappresentante nella unità produttiva. Quando la formazione di
rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni
di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici
della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali,
stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo, restano immutati.
(*) ART. 30. -
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. -- I componenti degli
organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali. -- I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa
non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima
disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai
precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai
fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui
al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in
caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il
trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi
ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. -- I lavoratori
eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano
di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di
assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per
un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento. -- La commissione per il collocamento, di
cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne
facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale,
nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso
il quale provvede d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente
della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro,
secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito
di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di
richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte
dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento
e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del
presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro
per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento
e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di
lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida
ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su
conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile
1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29
aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e
di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di
legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla
presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera. --
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente
legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di
lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione. -- Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del
primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese
agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui
alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati
dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. -- Nei provvedimenti
di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che
in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto
obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata
immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel
caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi
da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente
le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. -- Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali. -- Le violazioni degli artt. 2, 4,
5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un
milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le
pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel
primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il
giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti
dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento
pensioni. -- L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento
pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti. -- Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute
nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei
contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai
lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. -- Tutti gli atti e
documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
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