IL CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO ED IL LAVORO INTERINALE.

Cos'e' il lavoro interinale e quando e' consentito.

Formazione professionale.

Il contratto tra Impresa fornitrice e Impresa utilizzatrice.

Obblighi dell'Impresa utilizzatrice

Limiti numerici .

Diritti sindacali del lavoratore temporaneo.

Soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo.

Prestazioni dei lavoratori temporanei in mobilità.

Il contratto tra Impresa fornitrice e lavoratore.

Norme previdenziali.

La prestazione di lavoro temporaneo e la retribuzione.

Norme sanzionatorie e disposizioni varie.

 

 

 

COS'E' IL LAVORO INTERINALE E QUANDO E' CONSENTITO.

Il lavoro interinale è uno strumento al servizio del mondo dell'occupazione, relativamente nuovo, specialmente in Italia; infatti esso è stato disciplinato dalla cosiddetta Legge Treu, la n. 196 del 24/6/1997, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il lavoro interinale in pratica è uno speciale contratto d'impiego del lavoro che viene gestito da apposite Società autorizzate dallo Stato, e che forniscono, su richiesta delle Imprese e per particolari esigenze di produzione il personale necessario a queste per eseguire un determinato lavoro. Essendo uno strumento molto elastico esso si presume che possa in un immediato futuro espandersi su tutto il territorio nazionale e diventare un valido sistema alternativo al tradizionale mercato del lavoro, piu' rigido e stagnante.

Vediamo di analizzare il contenuto della Legge, che peraltro è molto chiaro e quindi non abbisogna di particolari interventi interpretativi.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, denominata "impresa fornitrice", iscritta in un apposito albo nazionale, pone uno o più lavoratori, detti "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti concontratto a tempo determinato (quindi solo per eseguire un determinato lavoro presso una determinata Impresa utilizzatrice) oppure a tempo indeterminato (il lavoratore, una volta terminato l'"incarico" ritorna e rimane in forza all'Impresa fornitrice di lavoro temporaneo), a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito detta appunto "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:


a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice;


b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;


c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di lavoratori sostituiti perche' assenti per sciopero.


Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono stati in un primo tempo introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. Con un emendamento di fine '99, il Governo ha dato il via libera anche a questi due settori produttivi: la disciplina e' affidata alla contrattazione di categoria, mentre il Ministero mantiene un potere di surroga.


E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Per quanto riguarda il precedente divieto di fornitura di qualifiche di esiguo contenuto professionale, questo e' stato definitivamente superato con l'emendamento di fine '99, che finalmente estende anche alle basse qualifiche il lavoro interinale. Non e' inoltre concessa la prestazione temporanea presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura.


Non possono fruire della fornitura di lavoro temporaneo quelle imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono ammesse inoltre lavorazioni temporanee per lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e per opere particolarmente pericolose individuate dal Ministero del lavoro.

 

 

IL CONTRATTO DI FORNITURA TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE.


Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e deve contenere:


a) il numero dei lavoratori richiesti;


b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;


c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;


d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;


e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;


f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;


g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;


h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i)gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

Il lavoratore "in prestito" puo', alla fine del rapporto temporaneo, essere assunto in via definitiva dall'Impresa utilizzatrice, e a nulla valgono eventuali clausole finalizzate a limitare questa facoltà.


Copia del contratto di fornitura dev'essere trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

 

LIMITI NUMERICI.

I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa.

 

SOGGETTI ABILITATI ALLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO.

L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro. Detta autorizzazione inizialmente provvisoria, viene confermata dal Ministero in via definitiva, dopo un biennio, previo controllo del corretto andamento dell'Impresa fornitrice.


I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo sono i seguenti:

  1. la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;
  2. la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
  3. a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
  4. in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.




La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

 

IL CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO TRA IMPRESA FORNITRICE E LAVORATORE

Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice oppure a tempo indeterminato.


Con il contratto a tempo determinato il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; invece nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.


Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

  1. i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
  2. l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione citata prima;
  3. l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
  4. le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
  5. l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
  6. il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
  7. la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
  8. le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.


Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.


L'impresa fornitrice deve informare i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto stipulato tra le parti contraenti.

E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

 

 

LA PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ED IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO.

Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice.


Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.


Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo le imprese fornitrici di lavoro temporaneo erano tenute per a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti. Con un emendamento di fine anno '99, il Governo ha ridotto la percentuale di questo contributo al 4%.


OBBLIGHI DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.


L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.


L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite del deposito di garanzia previsto per ogni azienda fornitrice, dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice.

L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione circa l'utilizzo del lavoratore in mansioni superiori, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al medesimo lavoratore.


Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.


Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.


Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (provvedimenti disciplinari e modalità di applicazione degli stessi)


L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

 

DIRITTI SINDACALI DEL LAVORATORE TEMPORANEO.

Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.


Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.


Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.


L'impresa utilizzatrice deve comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:


a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;


b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO DEI LAVORATORI IN MOBILITA'

La Legge consente ai lavoratori iscritti alla liste di mobilità di essere assunti da un'impresa di lavoro temporaneo, senza per questo perdere il diritto d'iscrizione alle liste medesime. Se la retribuzione ad essi corrisposta e' inferiore all'importo dell'indennità di mobilità percepita, ovvero l'indennità di disponibilità corrisposta per i periodi di inattività è inferiore alla indennità di mobilità, ad essi viene corrisposto l'importo delle differenza, fino al compimento del periodo di percezione dell'indennità di mobilità stessa.

Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

 

NORME PREVIDENZIALI

Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, a tale fine, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.


Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.


Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato e' prevista, entro certi limiti, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore. Inoltre viene stabilita per Legge la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità , e fino a concorrenza della medesima misura.

 

NORME SANZIONATORIE

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi della Legge 196/97, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n. 1169.


Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo tra lavoratore ed impresa fornitrice, ovvero in mancanza della data di inizio e di fine della prestazione lavorativa il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.


Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.


Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.


DISPOSIZIONI VARIE.

Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione che prevede il ricorso a tale istituto solo nei casi previsti dai Contratti di categoria, o temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi, oppure per sostituzione di lavoratori assenti.

Le disposizioni della legge 196/97 che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.


Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.

 

ALCUNE AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

Società ADECCO EUROINTERIM S.p.A.
Società INTERIMAN Società LAVOROPIU'

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