LICENZIAMENTO PER MANCATO ADEGUAMENTO DEL LAVORATORE ALLE TECNOLOGIE INFORMATICHE - Può essere evitato ove egli accetti mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, anche se di livello inferiore (Cassazione Sezione Lavoro n. 3314 del 6 aprile 1999, Pres. Ianniruberto, Rel. Filadoro).
C.D. dipendente della S.p.A. Binova come impiegato addetto alla segreteria, con anzianità di servizio ventennale, è stato licenziato per soppressione di posto in seguito all’introduzione in azienda della informatizzazione nella gestione delle procedure amministrative, in quanto non è stato in grado di adeguarsi alle nuove modalità di lavoro e all’impiego delle tecnologie informatiche.
L’azienda gli ha proposto mansioni di operaio nel settore delle spedizioni con mantenimento del trattamento economico in atto, ma egli non le ha accettate.
Il Pretore di Perugia, davanti al quale egli ha impugnato il licenziamento, ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal locale Tribunale, che ha ritenuto provata la soppressione del posto e l’impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni.
In particolare il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che tutti i testimoni sentiti avevano confermato che D.C. era incapace di attuare le nuove procedure e che più volte la stessa società gli aveva proposto di cambiare mansioni, senza ricevere mai il suo consenso.
Inoltre il Tribunale ha accertato che l’azienda non aveva utilizzato altro personale di nuova assunzione nell’ufficio cui D.C. era addetto.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3314 del 6 aprile 1999, Pres. Ianniruberto, Rel. Filadoro), ha rigettato il ricorso del lavoratore, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire il suo recente orientamento giurisprudenziale secondo cui un lavoratore può, con il suo consenso, essere destinato a mansioni inferiori, allo scopo di evitare il licenziamento. Se D.C. avesse accettato le mansioni di operaio - ha affermato la Corte - la dequalificazione non sarebbe stata illegittima, in quanto necessaria per tutelare la sua occupazione.
Il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall’art. 2103 cod. civ. - ha rilevato la Corte, richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 - non opera quando egli chieda o accetti il mutamento in peggio al fine di evitare il licenziamento, comunque giustificato da ragioni oggettive.