SOLO IL DIRIGENTE DI VERTICE, "ALTER EGO" DELL’IMPRENDITORE, PUO' ESSERE LIBERAMENTE LICENZIATO –
Agli altri dirigenti si applica la tutela prevista dalla L. n. 604/66 e dell’art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12571 del 12 novembre 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Sciarelli).