SOLO IL DIRIGENTE DI VERTICE, "ALTER EGO" DELL’IMPRENDITORE, PUO' ESSERE LIBERAMENTE LICENZIATO – Agli altri dirigenti si applica la tutela prevista dalla L. n. 604/66 e dell’art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12571 del 12 novembre 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Sciarelli).


Il contratto nazionale di lavoro del personale dirigenziale delle aziende di credito prevede la tutela "reale" (con possibilità cioè di reintegrazione), contro i licenziamenti ingiustificati, per i dirigenti che non abbiano un ruolo apicale e cioè non facciano parte della direzione generale o centrale; le aziende possono invece liberamente licenziare i dirigenti di vertice.


G.D., dipendente della Banca di Roma con qualifica dirigenziale di "condirettore generale", è stato licenziato con motivazione riferita ad esigenze organizzative. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Potenza contestandone la motivazione e sostenendo tra l’altro di avere diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in quanto la qualifica di "condirettore generale" gli era stata attribuita in via convenzionale e senza che gli fossero state assegnate le relative mansioni.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Potenza hanno ritenuto legittimo il licenziamento, in considerazione della qualifica rivestita dal dirigente.


La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12571 del 12 novembre 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Sciarelli) ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che il Tribunale di Potenza avrebbe dovuto accertare se al ricorrente fossero state assegnate effettivamente mansioni di "dirigente apicale", ovvero di "alter ego" dell’imprenditore, in quanto solo i dirigenti che svolgano tale ruolo devono ritenersi esclusi dalla "tutela reale" contro i licenziamenti ingiustificati.


In proposito la Corte ha rilevato che la disciplina del contratto collettivo nazionale per i dirigenti bancari è conforme ai principi ripetutamente affermati dalla sua giurisprudenza, secondo cui la tutela prevista, in materia di licenziamenti dalla legge n. 604/66 e dall’art. 18 St. Lav. deve ritenersi estesa ai dirigenti non apicali.


La Suprema ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Potenza e rinviato la causa al Tribunale di Melfi, enunciando il seguente principio di diritto: "Il licenziamento ad nutum è applicabile solo al dirigente in posizione verticistica, che, nell’ambito dell’azienda, sia caratterizzato dall’ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero e proprio alter ego dell’imprenditore, in quanto preposto all’intera azienda o a un ramo o servizio di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l’andamento e le scelte dell’attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi".

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