IL LICENZIAMENTO PER MANCANZE ESEGUITO A NOTEVOLE DISTANZA DI TEMPO DAI FATTI DEVE ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO, SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVA RIGOROSAMENTE L’ESISTENZA DI RAGIONI GIUSTIFICATRICI DEL RITARDO
– La non immediatezza della sanzione fa ritenere che l’imprenditore abbia escluso la gravità della colpa (Cassazione Sezione Lavoro n. 8200 del 16 giugno 2000, Pres. Trezza, Rel. Capitanio).