(la nuova disciplina, che sostituisce la precedente)
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita. |
Se la figlia o il figlio che si ammala ha un’etą compresa tra i 3 e fino al compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno. |
Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente. |
Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l’altro genitore non č in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. |
La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilitą, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero
ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono
interrotte. |
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I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno diritto a copertura previdenziale differenziata (a seconda che si tratti di bambina o bambino fino a 3 anni o dai 3 agli 8 anni) e alla quasi completa computabilitą nell'anzianitą di servizio. |
Nelle Pubbliche Amministrazioni, la contrattazione collettiva di comparto prevede condizioni di miglior favore. Queste si applicano, in genere, per i primi trenta giorni di due anni, superati i quali valgono le condizioni della legge.