MALATTIA DELLA FIGLIA O DEL FIGLIO

(la nuova disciplina, che sostituisce la precedente)

 

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    Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.

     

  • Se la figlia o il figlio che si ammala ha un’etą compresa tra i 3 e fino al compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.
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  • Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.

    Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l’altro genitore non č in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

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    La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
  • La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilitą, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore.

    Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.

    I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno diritto a copertura previdenziale differenziata (a seconda che si tratti di bambina o bambino fino a 3 anni o dai 3 agli 8 anni) e alla quasi completa computabilitą nell'anzianitą di servizio.

    Nelle Pubbliche Amministrazioni, la contrattazione collettiva di comparto prevede condizioni di miglior favore. Queste si applicano, in genere, per i primi trenta giorni di due anni, superati i quali valgono le condizioni della legge.

     

     

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