Riferimento: circolare INPS n. 224 DEL 23/10/98


 

LA CIRCOLARE IN ARGOMENTO, FACENDO SEGUITO ALLA CIRCOLARE N. 153 DEL 15.7.1998 CON LA QUALE SONO STATE IMPARTITE LE PRIME ISTRUZIONI SULLA MATERIA,  FORNISCE ULTERIORI PRECISAZIONI RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ.

 I LAVORATORI  INTERINALI DIPENDONO DALL'IMPRESA FORNITRICE, INQUADRATA AI FINI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI NEL SETTORE TERZIARIO, PERTANTO, PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ AI LAVORATORI IN QUESTIONE DEVONO ESSERE APPLICATI, TENENDO CONTO DEGLI ADATTAMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, LE DISPOSIZIONI, LE MODALITÀ ED I LIMITI PREVISTI PER I LAVORATORI DEL SETTORE TERZIARIO.

CIÒ, QUINDI, INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSIFICAZIONE PREVIDENZIALE ATTRIBUITA ALL'IMPRESA CHE UTILIZZA IL LAVORATORE .

 

LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA, OLTRE CHE OVVIAMENTE ALL'ISTITUTO, DOVRÀ ESSERE INVIATA ALL'IMPRESA FORNITRICE (DATORE DI LAVORO), CHE HA IL DIRITTO DI FAR EFFETTUARE I CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA.

 

CONSIDERATA COMUNQUE LA PARTICOLARITÀ DELLA FATTISPECIE È EVIDENTE L'ESIGENZA DI PUNTUALI COLLEGAMENTI TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE PER COMUNICARE CON LA DOVUTA IMMEDIATEZZA LE ASSENZE DAL LAVORO PER MALATTIA, LE EVENTUALI CONTINUAZIONI O RIPRESE DELL'ATTIVITÀ, ECC..

 

PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DALL'IMPRESA FORNITRICE (cioè assunti solo per una determinata fornitura di lavoro temporaneo), LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA DA PRENDERE A BASE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATA SECONDO I CRITERI CONSUETI (FACENDO RIFERIMENTO, CIOÈ, ALLA RETRIBUZIONE DEL PERIODO DI PAGA QUADRISETTIMANALE O MENSILE SCADUTO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE L'INIZIO DELL'EVENTO, OVVERO, PER I "NUOVI ASSUNTI", IL PERIODO LAVORATO, PRIMA DELL'EVENTO STESSO, NELLO STESSO MESE DI INSORGENZA DELL'EVENTO); PER LA MALATTIA, L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA TENENDO CONTO, SE RICORRE IL CASO, DELLE ULTERIORI LIMITAZIONI TEMPORALI PREVISTE DALLA LEGGE PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO (CESSAZIONE DELL'INDENNITÀ ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, INDIVIDUAZIONE MASSIMO ASSISTIBILE).

 

UN DIVERSO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA DEVE ESSERE SEGUITO INVECE RELATIVAMENTE AI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'IMPRESA FORNITRICE DI LAVORO TEMPORANEO, DURANTE I QUALI  I LAVORATORI PERCEPISCONO TRATTAMENTI ECONOMICI DI DIVERSA ENTITÀ (RETRIBUZIONE DURANTE I PERIODI DI LAVORO PRESSO LE IMPRESE UTILIZZATRICI, INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ DURANTE I PERIODI DI ATTESA DI ASSEGNAZIONE).

 

PER I LAVORATORI IN QUESTIONE, AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI PREVIDENZIALI, DEVE FARSI RIFERIMENTO, A SECONDA DEI PERIODI IN CUI CADE L'EVENTO:

 

A)

ALL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ PER LE GIORNATE DI MALATTIA O DI MATERNITÀ CHE CADONO IN PERIODI DURANTE I QUALI IL LAVORATORE È IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE, ANCORCHÈ L'EVENTO SIA INIZIATO DURANTE UN PREGRESSO PERIODO DI ATTIVITÀ PRESSO UN'AZIENDA UTILIZZATRICE;

 

B)

ALLA RETRIBUZIONE CHE AVREBBE PERCEPITO PER IL LAVORO SVOLTO PRESSO L'AZIENDA UTILIZZATRICE E A PARTIRE DALLA RELATIVA DATA, NELL'IPOTESI IN CUI, A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'EVENTO, IL LAVORATORE NON POSSA PRENDERE SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA UTILIZZATRICE DI NUOVA ASSEGNAZIONE.

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