SCATTI DI ANZIANITA'

  INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

 INDENNITA' TRASPORTO

 

Gli scatti di anzianita' sono previsti dai contratti di categoria, che ne stabiliscono la periodicita' e l'ammontare, nonche' il numero massimo fruibile.

Normalmente l'aumento periodico d'anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie la maturazione dello scatto e viene quindi a far parte della retribuzione del mese di decorrenza.

L'importo dello scatto di anzianita' e' funzione del livello d'inquadramento e si cumula con i precedenti scatti anche se maturati con un livello inferiore, pertanto i precedenti importi rimangono invariati.

Gli aumenti di anzianita' di cui sopra concorrono alla formazione della retribuzione imponibile sia agli effetti fiscali sia previdenziali e vengono considerati nel calcolo di ogni mensilita' aggiuntiva contrattuale nonche' nel trattamento di fine rapporto.

 

L'Indennita' sostitutiva di mensa e' stabilita dai Contratti a livello Territoriale, puo' essere giornaliera oppure oraria (come nel caso degli operai), o mensile (come per gli impiegati). Essa sostituisce un eventuale servizio di mensa o buoni pasto che il datore di lavoro, per sue esigenze produttive ed economiche non ritiene di adottare.

Alla luce di quanto appena detto, e' stato concesso un particolare regime contributivo e fiscale a detta indennita', pertanto attualmente:

  il buono pasto o ticket restaurant e' esente dall'imponibile fiscale e contributivo fino alla concorrenza di Lire 10.240 giornaliere, in ogni caso;

  l'indennita' sostitutiva di mensa (in pratica l'importo che il datore di lavoro corrisponde al dipendente in forza dei Contratti Collettivi) e' esente fino a Lire 10.240 giornaliere solo per il personale impiegato in cantieri edili e/o unita' produttive ove non sia istituito per questioni pratiche e organizzative, un servizio di ristorazione o una convenzione con ristoranti.

Ne consegue che, ad esempio gli impiegati della Sede di una Societa', che dispongono, se non di tickets, ma di una struttura di servizi di ristorazione prossima agli uffici, o possono recarsi a casa nella pausa del pranzo, non possono usufruire dell'esenzione, ma possono percepire l'indennita' sostitutiva completamente assogettata a contributi ed imposte. In quel caso, risulta conveniente per la Societa' e per il dipendente che consuma il pranzo in un vicino esercizio pubblico, adottare il sistema dei tickets restaurant, perche' totalmente esente, in luogo dell'indennita' sostitutiva di mensa.

Naturalmente, nel caso in cui il datore di lavoro stipuli una convenzione con un pubblico esercizio per la ristorazione dei propri dipendenti, tale sorta di "retribuzione in natura" e' completamente esente da imposte e contributi, perche' equiparata al servizio di mensa aziendale: in quest'ipotesi il dipendente non potra' percepire alcuna indennita' sostitutiva e tantomeno esente.

 

L'indennita' di trasporto viene anch'essa stabilita tra le parti, a livello territoriale, normalmente sulla scorta del costo medio del viaggio sostenuto dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro, nell'ambito del medesimo comune, tenuto conto anche dell'andamento delle tariffe dei mezzi pubblici.

Detta indennita' non e' dovuta in caso di istituzione di un servizio aziendale per il trasporto dei dipendenti o se viene dato in uso al dipendente un autoveicolo aziendale: in quest'ultimo caso se l'utilizzo dell'autoveicolo e' promiscuo, cioe' concesso anche ad uso personale del dipendente, esso rientrerebbe nel concetto di "retribuzione in natura" o "fringe benefits" imponibile entro i termini di Legge.

L'indennita' di trasporto e' parte integrante della retribuzione, e quindi imponibile a tutti gli effetti. Essendo in generale una voce ricorrente della retribuzione, e' anche imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto.

 

Torna alla pagina iniziale

1