IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ MODIFICARE UNILATERALMENTE GLI ACCORDI INDIVIDUALI SUGLI ORARI DEI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALENeanche in base a contratti collettivi aziendali (Cassazione Sezione Lavoro n. 6903 del 26 maggio 2000, Pres. De Musis, Rel. Picone).


P.M. ed altri lavoratori del settore del commercio sono stati assunti alle dipendenze della s.p.a. La Rinascente, come addetti alla vendita, con contratti a tempo parziale che non fissavano in maniera rigida un orario di lavoro, ma prevedevano che la prestazione dovesse essere data in una fascia oraria collocata esclusivamente nelle ore pomeridiane (fra le 13 e le 20). Dopo alcuni anni l’azienda, avendo concluso con le organizzazioni sindacali accordi che prevedevano l’impiego di tali dipendenti nella fascia oraria antimeridiana, ha modificato il loro orario, collocandolo al mattino anziché nel pomeriggio. I lavoratori hanno chiesto al Pretore di Bergamo di accertare il loro diritto di effettuare turni di lavoro collocati nelle ore pomeridiane.


Il Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha escluso la possibilità di modifiche dei contratti di lavoro individuali per decisione del datore di lavoro o per accordo sindacale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6903 del 26 maggio 2000, Pres. De Musis, Rel. Picone) ha rigettato il ricorso dell’azienda, affermando la prevalenza delle pattuizioni contenute nei contratti individuali.


In materia di part-time – ha ricordato la Corte – la legge 19 dicembre 1984 n. 863 conferisce ai contratti collettivi anche aziendali il potere di determinare il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno, le mansioni alle quali possono essere adibiti e le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. E' evidente, conformemente alla natura normativa dei contratti collettivi, che la legge li abilita a disciplinare in via generale e astratta la tipologia dei contratti di 1avoro a tempo parziale in relazione a determinati settori o aziende, ma è altrettanto indiscutibile – ha affermato la Corte - l'operatività del principio generale secondo cui la contrattazione collettiva non può disporre, se non in senso migliorativo, dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipendente stesso non consenta alla modificazione dei patti (art. 2077 c.c.). Nel caso in esame i lavoratori avevano il diritto soggettivo, ad essi attribuito dai contratti di lavoro individuali, ad osservare turni esclusivamente collocati in ore pomeridiane. Né si può sostenere – ha osservato la Corte - che nella specie non sarebbe stato rispettato il disposto del comma 2 dello stesso art. 5 d.l. 726/1984, a termini del quale il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. La tesi della Rinascente s.p.a., secondo cui solo con la stipula degli accordi aziendali sarebbe stato determinato l'orario di lavoro e sanata l'iniziale illegittimità – ha affermato la Corte - è priva di fondamento, perché la disposizione di legge deve essere interpretata nel senso che il requisito della pattuizione per iscritto dell'orario è soddisfatto allorché, anche mediante rinvio alle tipologie contrattuali previste in sede collettiva, risulti precisata la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorno (cd. part-time orizzontale), ovvero con riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, in un mese o in un anno (cd. part-time verticale).


Ne segue – ha concluso la Corte - che è perfettamente valido un contratto di lavoro a tempo parziale che non specifichi l'orario di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa nei giorni in cui deve essere resa; nella specie, come accertato in fatto dal Tribunale, si era convenuto che la prestazione giornaliera fosse collocata in ore pomeridiane ed in questo ambito, avendo il giudice del merito escluso, con affermazione non specificamente censurata, che i lavoratori avessero accettato una diversa collocazione, non può dubitarsi della sussistenza di un vero e proprio diritto nei confronti del datore di lavoro, diritto che non solo le decisioni unilaterali dell’imprenditore ma neppure la contrattazione aziendale poteva modificare.

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