LA PENSIONE DEI COLLABORATORI

La pensione del 13% : Il decreto di attuazione (dm n. 282/96) che disciplina l’organizzazione del nuovo fondo a favore dei lavoratori "indipendenti" stabilisce che gli iscritti hanno diritto al trattamento d’invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo le norme previste per i commercianti.

I requisiti per ottenere la rendita sono quelli previsti dalla riforma Dini ( legge n.335/95) per gli esercenti iscritti negli elenchi di categoria dal 1/1/96 in poi, ossia:

età non inferiore a 57 anni ( sia per gli uomini che per le donne) ;

minimo contributivo, corrispondente ad attività di lavoro effettivo almeno pari a 5 anni;

importo della rendita non inferiore a 1,2 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale ( e cioè almeno pari a 738 mila lire al mese di oggi).

Quest’ultima condizione non sarà tuttavia pretesa per chi chiede la pensione al compimento dei 65 anni.

La cosiddetta aliquota di " computo", da applicare al monte contributivo accumulato sino alla data del pensionamento, è fissata al 10%, per i soggetti già tutelati, e in due punti ( entro il limite del 20%, a regime) dell’aliquota contributiva ( 15 % quindi nel 2000 ) per chi non ha altra copertura pensionistica.

In sostanza, la contribuzione accantonata (10% del reddito, o 15%, a seconda dei casi) si rivaluta su base composta al 31/12 di ogni anno, con esclusione della quota relativa allo stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Alla data del pensionamento si prende la sommatoria dei versamenti effettuati, e gli si applica un coefficiente di conversione pari al 4,720 % per chi sceglie di lasciare l’attività a 57 anni ( oppure dopo 40 anni), al 5,514% per chi chiede la pensione a 62 anni e al 6,136% per chi decide di arrivare fino a 65 anni.

I continui mutamenti che ogni giorno la politica del lavoro e quella previdenziale ci hanno abituati ad assimilare, ci impone molta cautela e quindi invitiamo il lettore a verificare presso una qualsiasi Sede INPS o Patronato le percentuali di rivalutazione in atto per il calcolo pensionistico, i limiti di età, ecc.

Ricongiunzione: E' possibile trasferire nella Gestione separata i contributi gia' versati presso l'Assicurazione generale obbligatoria. L'unica condizione richiesta e' che la pensione sia liquidata con il metodo contributivo e che si raggiungano almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 versati con il sistema contributivo.

Pensione supplementare: Sarà erogata ai soggetti che, pur non avendo raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione relativa alla Gestione Separata, conseguiranno tuttavia la titolarità di un trattamento pensionistico a carico delle Gestioni obbligatorie. L'unica condizione richiesta e' avere raggiunto i limiti di età in vigore per la generalità dei lavoratori (57 anni). Non puo' avere diritto ad alcun rimborso chi e' titolare di altra pensione.

Esclusioni: Hanno la facoltà di non aderire alla Gestione separata INPS coloro che hanno piu' di 65 anni di età. Chi ha raggiunto questa età nel corso del quinquennio compreso tra il 1996 ed il 30/6/2001 puo' chiedere la cancellazione dalla Gestione ed il rimborso dei contributi versati.

 

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