1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

  2. Le prestazioni lavorative del lavoratore a tempo parziale possono venire regolamentate dai rispettivi contratti di categoria.

  3. Il contratto part- time puo' applicarsi anche per i rapporti a termine stipulati ai sensi della legge 230/60 (sostituzione lavoratrici assenti per maternità, ricorso a lavoro straordinario, ecc.)

  4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "orizzontale" è quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

  5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" è quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

  

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

  1. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso ed una comunicazione annuale sull'andamento delle assunzioni part-time alle rappresentanze sindacali aziendali, se esistenti. In caso di mancata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro è prevista una sanzione pari a lire 30.000 per ciascun lavoratore part-time non segnalato e per ogni giorno di ritardo.

  2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dev'essere contenuta l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. In caso di mancata forma scritta, il rapporto part-time si considera a tempo pieno; l'Ispettorato del Lavoro puo' contestare il rapporto a tempo parziale anche in caso di mancata indicazione delle ore di lavoro giornaliere o settimanali o mensili. Clausole difformi sono ammissibili solo in caso di regolamentazione dettata dai contratti di categoria in materia di flessibilità dell'orario pre-stabilito.

 

Prestazioni di lavoro straordinario e flessibilità.

  1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nei limiti previsti dai Contratti di categoria, e, in attesa delle indicazioni contrattuali, fino ad un massimo del 10% della durata dell'orario part-time pre stabilito riferito a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.

  2. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né giustifica un motivo di licenziamento.

  3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facoltà per i contratti collettivi di applicare una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare

  4. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. I limiti del lavoro straordinario di cui alla Legge 409/98 si intendono comunque riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

  5. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente il 10% o a quelle consentite dai Contratti di categoria comportano l’applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I Contratti di categoria possono stabilire che, su richiesta del dipendente, venga "consolidato" nell'orario normale di lavoro il lavoro straordinario svolto non occasionalmente, ma in maniera continuativa. 

  6. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i contratti collettivi, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore.

  7. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. 

  8. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con le misure "elastiche" sopracitate, richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.

  9. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà rinunciare al patto di cui al comma precedente, indicando una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La rinucia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. 

  10. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di "elasticità" della collocazione temporale del contratto part-time e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non possono costituire gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 

  11. A seguito della rinuncia di cui sopra viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata. Successivamente alla rinuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale.

  12. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le clausole "elastiche" , sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, ( per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione)

  13. I contratti collettivi, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

 

Trasformazione del rapporto di lavoro.

  1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

  2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 km. dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.

  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.

 

Nuove norme sulla prova scritta del contratto Part-Time.

  1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile (E' ammessa la prova per testimoni quando, per volontà delle parti o secondo la Legge, il contratto dev'essere provato per iscritto, ma soltanto nel caso in cui il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova). In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.

  2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto un clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.

 

Trattamenti previdenziali ed assistenziali.

  1. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

  2. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

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